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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 12013/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA],avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Torinoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni rassegnate dall’Avvocatura generale dello Stato per conto delMinistero Economia e Finanze;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 18 settembre 2025, la Corte di appello di Torino harespinto la domanda avanzata da [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 314cod. proc. pen., per essere indennizzata del periodo di detenzione, asseritamenteingiusto, patito in qualità di indagata del delitto di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre1990, n. 309, reato dal quale era stata definitivamente assolta per non averecommesso il fatto.All’esito della perquisizione dell’abitazione al cui interno convivevanol’odierna ricorrente e il sig. [OSCURATO:PERSONA] fu reperita sostanza stupefacente di duedifferenti tipologie, cocaina e marijuana, conservata in rilevante quantità,unitamente a strumenti destinati al confezionamento, circostanze che avevanocondotto le Forze dell’ordine ad arrestare la coppia.Nell’interrogatorio reso in sede di convalida dell’arresto, il coindagato LaIndelicato negò gli addebiti, sostenendo la propria estraneità rispetto ai fatti, mail giudice non mutò avviso, salvo, per quanto d’interesse, sottoporre [OSCURATO:PERSONA] agliarresti domiciliari, che avevano fatto seguito alla custodia cautelare.In definitiva, la richiedente era stata detenuta in carcere dal 7 novembre2020 al 15 dicembre 2020 ed era stata sottoposta agli arresti domiciliari dal 15dicembre 2020 al 27 aprile 2021.All’esito del giudizio abbreviato, ella fu irrevocabilmente assolta consentenza del 27 aprile 2021, quando venne disposta la contestuale revoca dellamisura cautelare.La Corte di appello, evocati i principi giurisprudenziali che informanol’istituto della riparazione per l’ingiusta detenzione, ha ravvisato gli estremi delcomportamento gravemente colposo della richiedente e ha così rigettato larichiesta di indennizzo.Evidenziando una serie di indici comportamentali, quali la condotta tenutaal momento della perquisizione domiciliare, la reticenza mostrata in sede diinterrogatorio, la convivenza all’interno di una abitazione dotata di offendicula utilia controllarne gli accessi, la detenzione di stupefacente nelle parti comuni dellacasa, ove erano state rinvenute anche carte di credito della signora e ilriconoscimento di una somma di denaro (definito “contentino” dal coindagato Lasituazione le arrecava, la Corte ha ravvisato la colpa grave della richiedente.Nell’avviso del giudice della riparazione, ella aveva dato causaall’instaurazione e alla prosecuzione della custodia cautelare nei suoi confrontimediante una condotta di connivenza passiva, come tale ostativo alriconoscimento dell’indennizzo.2.

Con ricorso, sintetizzato ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.,la difesa, con un unico motivo di doglianza, lamenta la violazione dell’art. 606,comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

Ad avviso della ricorrente, la Corte distrettualeha omesso di esplorare, rendendo sul punto una motivazione apparente, lalegittimità della misura nel periodo successivo all’interrogatorio cd. di garanzia,quando il coimputato [OSCURATO:PERSONA], ammettendo i fatti, ebbe a fornire tutti gli elementie i chiarimenti necessari agli inquirenti, indicando i propri complici e scagionandola compagna [OSCURATO:PERSONA], la quale fu assolta dal concorso nel reato ma nei cuiconfronti, nonostante l’apporto informativo in suo favore, fu mantenuta la misuracautelare.Osserva la ricorrente che se le dichiarazioni del coimputato sono statecapaci di valere l’assoluzione della stessa, sarebbe evidente che, quanto meno afar data da tale interrogatorio, non sarebbe individuabile alcun profilo di colpa nelsuo operato.MOTIVI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato.1.1.

Va premesso che è principio consolidato nella giurisprudenza di questaCorte Suprema che nei procedimenti per riparazione per l’ingiusta detenzione lacognizione della Corte di cassazione deve intendersi limitata alla sola legittimitàdel provvedimento impugnato, anche sotto l'aspetto della congruità e logicità dellamotivazione, non potendo, naturalmente, investire il merito, ai sensi delcombinato disposto di cui all'articolo 646, comma 2, cod. proc. pen., da ritenersiapplicabile per il richiamo contenuto all'articolo 315, comma 3, cod. proc. pen. epertanto il giudizio risulta contenuto nel perimetro deducibile con i motivi di ricorsoenunciati dall'art. 606 cod. proc. pen., con tutte le limitazioni previste (cfr. Sez. 4,n. 542 del 21/4/1994, Bollato, Rv. 198097-01).1.2.

Costituisce, inoltre, condiviso principio che il diritto alla riparazione perl'ingiusta detenzione non spetta se l'interessato ha tenuto consapevolmente evolontariamente una condotta tale da creare una situazione di doveroso interventodell'autorità giudiziaria o se ha tenuto una condotta che abbia posto in essere, perevidente negligenza, imprudenza o trascuratezza o inosservanza di leggi oregolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una prevedibileragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si traduca nell'adozione di unprovvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno giàemesso (Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Maisano, Rv. 242034-01).2.

Orbene, il giudice della riparazione ha concluso che la condotta dellaodierna ricorrente, alla luce del contesto nel quale essa si è inscritta, sia valutabilein termini di colpa grave, tale da ingenerare nel giudice delle indagini preliminari,anche all’esito dell’interrogatorio, il perdurante convincimento - non contestato,alla luce della mancata proposizione di impugnazione avverso l’ordinanza reiettivadella richiesta di revoca della misura - che ella fosse coinvolta nell’attività illecitaconcernente le sostanze stupefacenti reperite all’interno della comune abitazione.2.1.

Si tratta di un evidente contesto illecito suscettibile di ingenerare negliinquirenti prima, e nel giudice poi, secondo la prescritta valutazione ex ante, unsospetto di correità (cfr. Sez.

U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv.247663-01).In tal senso, il provvedimento impugnato si colloca, come correttamenterileva la Corte di appello, nel solco della costante giurisprudenza di questa Cortedi legittimità secondo cui la connivenza può integrare la colpa grave che, ai sensidell’art. 314, comma 1, cod. proc. pen., costituisce causa ostativa al sorgere deldiritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione.E ciò, allorché, nella situazione in concreto accertata, la condotta delrichiedente sia suscettibile di apparire indicativa dell’inosservanza di elementaridoveri di solidarietà sociale, finalizzati ad impedire il verificarsi di gravi danni allepersone o alle cose, ovvero si concreti nel tollerare che sia consumato un reato,ove lo stesso sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzionedell'attività criminosa (Sez. 4, n. 16369 del 18/3/2003, Cardillo, Rv. 224773-01,che in applicazione di tale principio ha ritenuto insussistente il diritto all'equariparazione per ingiusta detenzione nel comportamento del soggetto sottoposto amisura cautelare, costantemente presente all'interno di un chiosco per la venditadi giornali, in cui il proprio padre spacciava abitualmente sostanze stupefacenti).2.2.

È stato altresì precisato che in tema di riparazione per l'ingiustadetenzione, la colpa grave, ostativa al riconoscimento dell'indennità, puòravvisarsi anche in relazione ad un atteggiamento di connivenza passiva quando,alternativamente, detto atteggiamento: 1) sia indice del venir meno di elementaridoveri di solidarietà sociale per impedire il verificarsi di gravi danni alle persone oalle cose; 2) si concretizzi non già in un mero comportamento passivo dell'agenteriguardo alla consumazione del reato ma nel tollerare che tale reato siaconsumato, sempreché l'agente sia in grado di impedire la consumazione o laprosecuzione dell'attività criminosa in ragione della sua posizione di garanzia; 3)risulti aver oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell'agente, benché ilconnivente non intendesse perseguire tale effetto e vi sia la prova positiva che eglifosse a conoscenza dell'attività criminosa dell'agente (Sez. 4, n. 15745 del19/2/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263139-01).3.

Ciò premesso, la Corte di appello ha preso in esame le condotte dellaodierna ricorrente, assumendone la valenza gravemente colposa sul rilievo che lastessa avesse concorso a dare causa, con colpa grave, all’adozione delprovvedimento applicativo della custodia cautelare.Invero, il ricorrente non deduce alcun vizio del provvedimento in relazioneall’intervallo compreso tra l’applicazione della misura custodiale e l’interrogatorioreso dalla odierna richiedente e dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], il motivo di doglianzaappuntandosi, per converso, sul periodo di custodia successivo all’interrogatorio,quando, secondo la difesa, nonostante le dichiarazioni liberatorie del coimputato,la domanda di revoca e/o di sostituzione della misura custodiale della sig.[OSCURATO:PERSONA] era stata respinta.3.1.

Osserva il Collegio che, anche con riferimento al periodo successivoall’interrogatorio, in occasione del quale la ricorrente si era proclamata estraneaai fatti e il coindagato, attribuendosi ogni responsabilità per l’accaduto, avevascagionato [OSCURATO:PERSONA] dall’accusa dalla quale era stata assolta in giudizio, la Cortedi appello non è incorsa nel vizio dedotto.Invero, ha osservato, in relazione al mantenimento della custodiacautelare, sostituita la custodia in carcere con gli arresti domiciliari, che dal tenoredelle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] erano emersi elementi a suffragio della sussistenzadella colpa grave della richiedente, in quanto indicativi di condottaapparentemente partecipativa nella commissione del reato e utili al mantenimentodella misura custodiale.

Così, erano stati letti la convivenza nell’abitazione doveera custodita, in grande quantità e in luoghi ove si trovavano anche effettipersonali di [OSCURATO:PERSONA], la sostanza stupefacente, e, soprattutto, l’attribuzione allacompagna, ribadita da [OSCURATO:PERSONA] in sede di interrogatorio, di un contributo in denaro,a titolo di ristoro per il disturbo che ella lamentava a causa dell’attività illecitasvolta presso l’abitazione comune.Con particolare riferimento a tale profilo, il giudice della riparazione, asupporto del rigetto dell’istanza anche in riferimento al periodo di detenzione patitosuccessivamente all’interrogatorio, per l’appunto, ha evidenziato che [OSCURATO:PERSONA], puressendosi attribuito la responsabilità per la detenzione della sostanzastupefacente, aveva riferito che, al fine di sedare i litigi che insorgevano a causadel via vai, presso l’abitazione comune, di acquirenti di sostanza, egli era solitoversare alla convivente un contentino in denaro, circostanza che, all’evidenza ealla luce del quadro tratteggiato, è stato correttamente valutato quale indice di uncomportamento gravemente colposo e quindi ostativo al riconoscimentodell’indennizzo, ancorché non indicativo del concorso nel reato da parte dellarichiedente.3.2.

In tale prospettiva, deve ricordarsi, alla luce della giurisprudenza, cheil giudizio per la riparazione per l'ingiusta detenzione è connotato da totaleautonomia rispetto al giudizio penale, perché ha lo scopo di valutare se l'imputato,con una condotta gravemente negligente o imprudente, abbia colposamenteindotto in errore il giudice in relazione alla sussistenza dei presupposti perl'adozione di una misura cautelare, ma, in tanto la privazione della libertàpersonale potrà considerarsi ingiusta, in quanto l'incolpato non vi abbia dato oconcorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa,giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la proprial'unzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell'istituto.(così Sez.

U., n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606).3.3.

Con particolare riferimento a una fattispecie sovrapponibile, la Corteha affermato che «In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la colpa grave,ostativa al riconoscimento dell'indennità, può ravvisarsi anche in relazione ad unsociale volti ad impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose; 2) siconcretizzi nel tollerare che un reato sia consumato, sempre che l'agente sia ingrado di impedire la consumazione o la prosecuzione dell'attività criminosa inragione della sua posizione di garanzia; 3) risulti avere oggettivamente rafforzatola volontà criminosa dell'agente, sebbene il connivente non intendesse perseguiretale effetto e vi sia la prova che egli fosse a conoscenza di tale attività. (Inapplicazione di tale principio la Corte ha ritenuto immune da censure l'ordinanzache aveva ravvisato la colpa grave, ostativa alla riparazione per l'ingiustadetenzione subita per il reato di cui all'art. 73 t.u. stup., nella condotta dell'instanteconsistita nell'intrattenere rapporti economici con soggetto dedito allo spaccio disostanze stupefacenti, e nella sua presenza al momento in cui quest'ultimo avevaoccultato lo stupefacente e durante la trattativa per l'acquisto della sostanzapredetta, nonché mentre l'acquirente annusava la sostanza consegnando labanconota allo spacciatore)» (Sez. 4, n. 4113 del 13/01/2021, Sanyang,Rv. 280391-01).4.

Alla luce di quanto premesso e declinando i principi esposti in relazioneal caso di specie, la Corte di appello risulta avere soddisfatto l’onere motivazionalein ordine all’ostatività della condotta, gravemente colposa della richiedente, conriferimento al periodo successivo all’interrogatorio reso dal coimputato, che avevainteso scagionarla dalle accuse.Conseguentemente, il ricorso deve essere rigettato.

Segue la condannadella ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spesein favore del Ministero resistente che liquida in complessivi euro 1.000,00.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente,che liquida in complessivi euro 1.000,00.Così è deciso, 29/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA],avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Torinoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni rassegnate dall’Avvocatura generale dello Stato per conto delMinistero Economia e Finanze;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 18 settembre 2025, la Corte di appello di Torino harespinto la domanda avanzata da [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 314cod. proc. pen., per essere indennizzata del periodo di detenzione, asseritamenteingiusto, patito in qualità di indagata del delitto di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre1990, n. 309, reato dal quale era stata definitivamente assolta per non averecommesso il fatto.All’esito della perquisizione dell’abitazione al cui interno convivevanol’odierna ricorrente e il sig. [OSCURATO:PERSONA] fu reperita sostanza stupefacente di duedifferenti tipologie, cocaina e marijuana, conservata in rilevante quantità,unitamente a strumenti destinati al confezionamento, circostanze che avevanocondotto le Forze dell’ordine ad arrestare la coppia.Nell’interrogatorio reso in sede di convalida dell’arresto, il coindagato LaIndelicato negò gli addebiti, sostenendo la propria estraneità rispetto ai fatti, mail giudice non mutò avviso, salvo, per quanto d’interesse, sottoporre [OSCURATO:PERSONA] agliarresti domiciliari, che avevano fatto seguito alla custodia cautelare.In definitiva, la richiedente era stata detenuta in carcere dal 7 novembre2020 al 15 dicembre 2020 ed era stata sottoposta agli arresti domiciliari dal 15dicembre 2020 al 27 aprile 2021.All’esito del giudizio abbreviato, ella fu irrevocabilmente assolta consentenza del 27 aprile 2021, quando venne disposta la contestuale revoca dellamisura cautelare.La Corte di appello, evocati i principi giurisprudenziali che informanol’istituto della riparazione per l’ingiusta detenzione, ha ravvisato gli estremi delcomportamento gravemente colposo della richiedente e ha così rigettato larichiesta di indennizzo.Evidenziando una serie di indici comportamentali, quali la condotta tenutaal momento della perquisizione domiciliare, la reticenza mostrata in sede diinterrogatorio, la convivenza all’interno di una abitazione dotata di offendicula utilia controllarne gli accessi, la detenzione di stupefacente nelle parti comuni dellacasa, ove erano state rinvenute anche carte di credito della signora e ilriconoscimento di una somma di denaro (definito “contentino” dal coindagato Lasituazione le arrecava, la Corte ha ravvisato la colpa grave della richiedente.Nell’avviso del giudice della riparazione, ella aveva dato causaall’instaurazione e alla prosecuzione della custodia cautelare nei suoi confrontimediante una condotta di connivenza passiva, come tale ostativo alriconoscimento dell’indennizzo.2. Con ricorso, sintetizzato ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.,la difesa, con un unico motivo di doglianza, lamenta la violazione dell’art. 606,comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Ad avviso della ricorrente, la Corte distrettualeha omesso di esplorare, rendendo sul punto una motivazione apparente, lalegittimità della misura nel periodo successivo all’interrogatorio cd. di garanzia,quando il coimputato [OSCURATO:PERSONA], ammettendo i fatti, ebbe a fornire tutti gli elementie i chiarimenti necessari agli inquirenti, indicando i propri complici e scagionandola compagna [OSCURATO:PERSONA], la quale fu assolta dal concorso nel reato ma nei cuiconfronti, nonostante l’apporto informativo in suo favore, fu mantenuta la misuracautelare.Osserva la ricorrente che se le dichiarazioni del coimputato sono statecapaci di valere l’assoluzione della stessa, sarebbe evidente che, quanto meno afar data da tale interrogatorio, non sarebbe individuabile alcun profilo di colpa nelsuo operato.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato.1.1. Va premesso che è principio consolidato nella giurisprudenza di questaCorte Suprema che nei procedimenti per riparazione per l’ingiusta detenzione lacognizione della Corte di cassazione deve intendersi limitata alla sola legittimitàdel provvedimento impugnato, anche sotto l'aspetto della congruità e logicità dellamotivazione, non potendo, naturalmente, investire il merito, ai sensi delcombinato disposto di cui all'articolo 646, comma 2, cod. proc. pen., da ritenersiapplicabile per il richiamo contenuto all'articolo 315, comma 3, cod. proc. pen. epertanto il giudizio risulta contenuto nel perimetro deducibile con i motivi di ricorsoenunciati dall'art. 606 cod. proc. pen., con tutte le limitazioni previste (cfr. Sez. 4,n. 542 del 21/4/1994, Bollato, Rv. 198097-01).1.2. Costituisce, inoltre, condiviso principio che il diritto alla riparazione perl'ingiusta detenzione non spetta se l'interessato ha tenuto consapevolmente evolontariamente una condotta tale da creare una situazione di doveroso interventodell'autorità giudiziaria o se ha tenuto una condotta che abbia posto in essere, perevidente negligenza, imprudenza o trascuratezza o inosservanza di leggi oregolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una prevedibileragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si traduca nell'adozione di unprovvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno giàemesso (Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Maisano, Rv. 242034-01).2. Orbene, il giudice della riparazione ha concluso che la condotta dellaodierna ricorrente, alla luce del contesto nel quale essa si è inscritta, sia valutabilein termini di colpa grave, tale da ingenerare nel giudice delle indagini preliminari,anche all’esito dell’interrogatorio, il perdurante convincimento - non contestato,alla luce della mancata proposizione di impugnazione avverso l’ordinanza reiettivadella richiesta di revoca della misura - che ella fosse coinvolta nell’attività illecitaconcernente le sostanze stupefacenti reperite all’interno della comune abitazione.2.1. Si tratta di un evidente contesto illecito suscettibile di ingenerare negliinquirenti prima, e nel giudice poi, secondo la prescritta valutazione ex ante, unsospetto di correità (cfr. Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv.247663-01).In tal senso, il provvedimento impugnato si colloca, come correttamenterileva la Corte di appello, nel solco della costante giurisprudenza di questa Cortedi legittimità secondo cui la connivenza può integrare la colpa grave che, ai sensidell’art. 314, comma 1, cod. proc. pen., costituisce causa ostativa al sorgere deldiritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione.E ciò, allorché, nella situazione in concreto accertata, la condotta delrichiedente sia suscettibile di apparire indicativa dell’inosservanza di elementaridoveri di solidarietà sociale, finalizzati ad impedire il verificarsi di gravi danni allepersone o alle cose, ovvero si concreti nel tollerare che sia consumato un reato,ove lo stesso sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzionedell'attività criminosa (Sez. 4, n. 16369 del 18/3/2003, Cardillo, Rv. 224773-01,che in applicazione di tale principio ha ritenuto insussistente il diritto all'equariparazione per ingiusta detenzione nel comportamento del soggetto sottoposto amisura cautelare, costantemente presente all'interno di un chiosco per la venditadi giornali, in cui il proprio padre spacciava abitualmente sostanze stupefacenti).2.2. È stato altresì precisato che in tema di riparazione per l'ingiustadetenzione, la colpa grave, ostativa al riconoscimento dell'indennità, puòravvisarsi anche in relazione ad un atteggiamento di connivenza passiva quando,alternativamente, detto atteggiamento: 1) sia indice del venir meno di elementaridoveri di solidarietà sociale per impedire il verificarsi di gravi danni alle persone oalle cose; 2) si concretizzi non già in un mero comportamento passivo dell'agenteriguardo alla consumazione del reato ma nel tollerare che tale reato siaconsumato, sempreché l'agente sia in grado di impedire la consumazione o laprosecuzione dell'attività criminosa in ragione della sua posizione di garanzia; 3)risulti aver oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell'agente, benché ilconnivente non intendesse perseguire tale effetto e vi sia la prova positiva che eglifosse a conoscenza dell'attività criminosa dell'agente (Sez. 4, n. 15745 del19/2/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263139-01).3. Ciò premesso, la Corte di appello ha preso in esame le condotte dellaodierna ricorrente, assumendone la valenza gravemente colposa sul rilievo che lastessa avesse concorso a dare causa, con colpa grave, all’adozione delprovvedimento applicativo della custodia cautelare.Invero, il ricorrente non deduce alcun vizio del provvedimento in relazioneall’intervallo compreso tra l’applicazione della misura custodiale e l’interrogatorioreso dalla odierna richiedente e dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], il motivo di doglianzaappuntandosi, per converso, sul periodo di custodia successivo all’interrogatorio,quando, secondo la difesa, nonostante le dichiarazioni liberatorie del coimputato,la domanda di revoca e/o di sostituzione della misura custodiale della sig.[OSCURATO:PERSONA] era stata respinta.3.1. Osserva il Collegio che, anche con riferimento al periodo successivoall’interrogatorio, in occasione del quale la ricorrente si era proclamata estraneaai fatti e il coindagato, attribuendosi ogni responsabilità per l’accaduto, avevascagionato [OSCURATO:PERSONA] dall’accusa dalla quale era stata assolta in giudizio, la Cortedi appello non è incorsa nel vizio dedotto.Invero, ha osservato, in relazione al mantenimento della custodiacautelare, sostituita la custodia in carcere con gli arresti domiciliari, che dal tenoredelle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] erano emersi elementi a suffragio della sussistenzadella colpa grave della richiedente, in quanto indicativi di condottaapparentemente partecipativa nella commissione del reato e utili al mantenimentodella misura custodiale. Così, erano stati letti la convivenza nell’abitazione doveera custodita, in grande quantità e in luoghi ove si trovavano anche effettipersonali di [OSCURATO:PERSONA], la sostanza stupefacente, e, soprattutto, l’attribuzione allacompagna, ribadita da [OSCURATO:PERSONA] in sede di interrogatorio, di un contributo in denaro,a titolo di ristoro per il disturbo che ella lamentava a causa dell’attività illecitasvolta presso l’abitazione comune.Con particolare riferimento a tale profilo, il giudice della riparazione, asupporto del rigetto dell’istanza anche in riferimento al periodo di detenzione patitosuccessivamente all’interrogatorio, per l’appunto, ha evidenziato che [OSCURATO:PERSONA], puressendosi attribuito la responsabilità per la detenzione della sostanzastupefacente, aveva riferito che, al fine di sedare i litigi che insorgevano a causadel via vai, presso l’abitazione comune, di acquirenti di sostanza, egli era solitoversare alla convivente un contentino in denaro, circostanza che, all’evidenza ealla luce del quadro tratteggiato, è stato correttamente valutato quale indice di uncomportamento gravemente colposo e quindi ostativo al riconoscimentodell’indennizzo, ancorché non indicativo del concorso nel reato da parte dellarichiedente.3.2. In tale prospettiva, deve ricordarsi, alla luce della giurisprudenza, cheil giudizio per la riparazione per l'ingiusta detenzione è connotato da totaleautonomia rispetto al giudizio penale, perché ha lo scopo di valutare se l'imputato,con una condotta gravemente negligente o imprudente, abbia colposamenteindotto in errore il giudice in relazione alla sussistenza dei presupposti perl'adozione di una misura cautelare, ma, in tanto la privazione della libertàpersonale potrà considerarsi ingiusta, in quanto l'incolpato non vi abbia dato oconcorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa,giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la proprial'unzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell'istituto.(così Sez. U., n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606).3.3. Con particolare riferimento a una fattispecie sovrapponibile, la Corteha affermato che «In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la colpa grave,ostativa al riconoscimento dell'indennità, può ravvisarsi anche in relazione ad unsociale volti ad impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose; 2) siconcretizzi nel tollerare che un reato sia consumato, sempre che l'agente sia ingrado di impedire la consumazione o la prosecuzione dell'attività criminosa inragione della sua posizione di garanzia; 3) risulti avere oggettivamente rafforzatola volontà criminosa dell'agente, sebbene il connivente non intendesse perseguiretale effetto e vi sia la prova che egli fosse a conoscenza di tale attività. (Inapplicazione di tale principio la Corte ha ritenuto immune da censure l'ordinanzache aveva ravvisato la colpa grave, ostativa alla riparazione per l'ingiustadetenzione subita per il reato di cui all'art. 73 t.u. stup., nella condotta dell'instanteconsistita nell'intrattenere rapporti economici con soggetto dedito allo spaccio disostanze stupefacenti, e nella sua presenza al momento in cui quest'ultimo avevaoccultato lo stupefacente e durante la trattativa per l'acquisto della sostanzapredetta, nonché mentre l'acquirente annusava la sostanza consegnando labanconota allo spacciatore)» (Sez. 4, n. 4113 del 13/01/2021, Sanyang,Rv. 280391-01).4. Alla luce di quanto premesso e declinando i principi esposti in relazioneal caso di specie, la Corte di appello risulta avere soddisfatto l’onere motivazionalein ordine all’ostatività della condotta, gravemente colposa della richiedente, conriferimento al periodo successivo all’interrogatorio reso dal coimputato, che avevainteso scagionarla dalle accuse.Conseguentemente, il ricorso deve essere rigettato. Segue la condannadella ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spesein favore del Ministero resistente che liquida in complessivi euro 1.000,00. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente,che liquida in complessivi euro 1.000,00.Così è deciso, 29/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 12013/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris