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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 marzo 1964

Cassazione n. 29462/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/03/1964 avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 7641/2023 Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari ha preso atto della parziale rinuncia ai motivi di appello ed ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Bari, previo riconoscimento delle circostante attenuanti generiche equivalenti alla recidiva infraquinquennale, rideterminando la pena in anni due e mesi sei di reclusione per il reato di atti persecutori; Rilevato che il motivo unico di ricorso non indica i vizi ex art. 606 cod. proc. pen. per cui è proposto; Considerato, a voler enucleare le doglianze, che sia quella sul trattamento sanzionatorio che quella sulla denegata continuazione esterna sono affidate a proposizioni del tutto generiche e scevre dal dovuto confronto con la argomentazioni adoperate dalla Corte di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il reiOnt

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/03/1964 avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 7641/2023 Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari ha preso atto della parziale rinuncia ai motivi di appello ed ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Bari, previo riconoscimento delle circostante attenuanti generiche equivalenti alla recidiva infraquinquennale, rideterminando la pena in anni due e mesi sei di reclusione per il reato di atti persecutori; Rilevato che il motivo unico di ricorso non indica i vizi ex art. 606 cod. proc. pen. per cui è proposto; Considerato, a voler enucleare le doglianze, che sia quella sul trattamento sanzionatorio che quella sulla denegata continuazione esterna sono affidate a proposizioni del tutto generiche e scevre dal dovuto confronto con la argomentazioni adoperate dalla Corte di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il reiOnt
Sentenza Cassazione n. 29462/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris