CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 27486/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: ALTA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2025 della CORTE APPELLO di LECCE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il Procuratore Generale conclude per l'inammissibilita' del ricorso, riportandosi alla memoria scritta già depositata. udito il difensore Per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA]] [OSCURATO:PERSONA] sono presenti entrambi i difensori avvocato [OSCURATO:PERSONA] e avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di LECCE. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] dopo aver illustrato i motivi rilevanti di doglianza, non concordando con le conclusioni del Procuratore Generale, conclude chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] dopo aver illustrato alcuni motivi ad integrazione di quanto già esposto dal codifensore, insiste nel chiedere l'accoglimento. 2RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Lecce, giudicando in sede di rinvio, disposto con sentenza n. 25876 del 6 marzo 2024 della Terza Sezione penale di questa Corte di cassazione, ha confermato la pronuncia emessa il 19 luglio 2021 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lecce nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] che aveva dichiarato l'imputato, unitamente ad altri, colpevole del delitto di cui agli artt. 74, commi 1 e 2 (capo 1), in qualità di partecipe, e di due reati ex artt. 73, comma 4, e 80, comma 2 (capi 8 e 9), d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 1.1. La sentenza rescindente annullava la pronuncia resa il 20 gennaio 2023 dalla Corte di appello di Lecce in relazione alla formulazione del giudizio di colpevolezza dell'imputato rispetto al reato associativo. La Terza Sezione ricordava che la Corte di appello, all'esito della disamina del contributo arrecato dal ricorrente ai singoli affari illeciti, aveva sottolineato che "il ruolo dello [OSCURATO:PERSONA] negli ultimi due trasporti illeciti appare particolarmente significativo e dimostrativo del suo stabile inserimento nell'organizzazione criminosa. Invero quest'ultimo era l'uomo di fiducia dell'organizzazione albanese inviato in Italia per assicurarsi che, dopo il fallimento dei pregressi sbarchi, i nuovi trasporti illeciti andassero a buon fine, a dimostrazione del suo pieno inserimento nel sodalizio italo-albanese", osservando come tale definizione si ponesse invero in linea con la descrizione del ruolo dell'imputato contenuta nel capo di imputazione, nel quale [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito del sodalizio in esame, viene così qualificato: "partecipe, veniva inviato in loco dai trafficanti albanesi in occasione degli ultimi due episodi, con il compito di sovraintendere, unitamente a [OSCURATO:PERSONA], alle operazioni di sbarco dello stupefacente una volta giunto sulle coste brindisino-leccesi, un vero e proprio emissario, quindi dell'organizzazione albanese, per garantire la regolarità dei traffici illeciti". Ciò posto, rilevava la sentenza rescindente, "dalla motivazione della sentenza impugnata e dalla lettura del capo di imputazione sembra evincersi, ma il punto non è stato ben chiarito, che si è in presenza non di un'associazione unitaria, ma di due gruppi distinti, uno radicato in Albania (con soggetti non identificati) e l'altro, quella per cui si è proceduto, stanziato in Italia, dovendosi precisare che, pur essendo comprovata l'esistenza di frequenti contatti tra i due gruppi criminali per la conclusione di taluni affari illeciti, non pare che, per ciò solo, sia stato ritenuto configurabile un sodalizio unitario. Tanto premesso, il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] sembra essere stato quello di emissario non tanto dell'associazione italiana, ma piuttosto di quella albanese, per conto della quale egli era stato inviato in Puglia per seguire da vicino l'organizzazione dei trasporti di droga, dopo il fallimento di alcune operazioni neutralizzate dalla P. G. Ora, se appare provato il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nei due reati fine, non appare invece adeguatamente argomentata la sua eventuale appartenenza (anche) all'organizzazione contestata in questa sede, per cui sarebbe stato necessario approfondire l'esistenza di 3un' affectio societatis riferita al gruppo italiano, mentre nella vicenda in esame pare di comprendere che il ricorrente, nel relazionarsi con [OSCURATO:PERSONA] e gli altri sodali, agisse pur sempre per conto dell'associazione albanese, di cui era emissario, non essendo in sé dirimente il dato che il buon esito dei trasporti illeciti pianificati dai singoli concorrenti avrebbe favorito anche il clan pugliese. Né il concorso nei reati fine costituisce prova dell'appartenenza associativa, e ciò proprio in ragione del principio sopra richiamato (paragrafo 4.2), secondo cui la condotta di "partecipazione" è strutturalmente impermeabile alla consumazione del "reato-fine", dal che discende il carattere non transitivo della prova della consumazione di più reati-fine a scopi immediatamente dimostrativi dell'appartenenza al sodalizio (Sez. 1, n. 29959 del 05/06/2013, Rv. 256200). Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al giudizio sulla configurabilità a suo carico del reato ex art. 74, comma 2, del d.P.R. n. 309 del 1990, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Lecce, cui è demandato il compito innanzitutto di chiarire i rapporti tra il gruppo italiano e quello albanese, precisando cioè se si tratti di due strutture distinte o di un'associazione unitaria, e poi di verificare se (ed eventualmente in che termini) alla condotta dell'imputato possa attribuirsi rilievo partecipativo nell'ambito del sodalizio per cui qui si procede. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere invece disatteso in ordine alle residue censure in punto di responsabilità, mentre il motivo sul trattamento sanzionatoti() deve ritenersi assorbito dall'accoglimento del motivo sulla responsabilità associativa." 2. Avverso la sentenza del giudizio rescissorio hanno proposto ricorso i difensori dell'imputato che sollevano tre motivi con cui deducono: 2.1. Violazione di legge ed illogicità della motivazione con riferimento alla sussistenza di una struttura associativa unitaria formata da due diversi articolazioni costituite da un gruppo italiano e da uno albanese. Si evidenzia come non vi sia stato un accertamento rispetto all'esistenza di una compagine albanese, dal momento che non sono mai stati individuati gli eventuali partecipi di quella associazione né un'eventuale struttura della stessa. Nulla lascerebbe intendere che la volontà dei contraenti tra i due diversi gruppi, il [OSCURATO:PERSONA] ed il referente albanese, abbia superato la soglia del singolo rapporto sinallagmatico contrattuale, fondendosi in un unico comune programma criminoso volto alla realizzazione di una serie indeterminata di reati. Al riguardo, si sottolineano la modestissima interazione tra i presunti sodali, la totale assenza di una cassa comune, l'indisponibilità di stabili risorse umane e materiali, l'assenza di finalità comuni e il modesto numero di reati fine contestati. La difesa richiama alcune comunicazioni sms che proverebbero che colui che inviava la droga agiva in proprio e non quale rappresentante di una fantomatica articolazione albanese della comune organizzazione;2.2. Illogicità della motivazione determinata dal travisamento della prova in ordine alla partecipazione del ricorrente alla associazione dedita al narcotraffico. La Corte di appello avrebbe confermato la colpevolezza dell'imputato con un mero richiamo per relationem alle altre pronunce già emesse, non tenendo in alcun conto le indicazioni fornite dalla sentenza rescindente, dalle doglianze difensive e dai concreti elementi emersi nel processo. Si sostiene che la veste attribuita all'imputato nell'ambito dell'associazione appare già di per sé incompatibile, da un punto di vista logico, con quella di partecipe, poiché non si comprende come un emissario, ovvero una sorta di spia della sponda di fornitori albanesi, possa essere legato alla sponda leccese/ brindisina dalla affectio societatis. Si lamenta che il Giudice del rinvio, che pure ha riportato integralmente le argomentazioni della sentenza annullata, abbia tralasciato di copiarne l'ultima parte dove si legge che il Linnaj era semplicemente colui che, in cambio di un corrispettivo in danaro, attraverso il suo gruppo di fidati collaboratori doveva assicurare la ricezione dello stupefacente illecitamente trafficato dall'organizzazione albanese. Apparirebbe poi sganciata dalle emergenze probatorie l'asserzione secondo cui il contributo dell'[OSCURATO:PERSONA] possa essere definito particolarmente significativo; 2.3. Motivazione apparente con riferimento alle ragioni a sostegno del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; ci si duole altresì dell'eccessivo aumento di pena per gli altri reati posti in continuazione, senza specifica motivazione al riguardo. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso, sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e versato in fatto. 2. Quanto al primo motivo, occorre premettere che già la sentenza rescindente aveva avvalorato il dato dell'esistenza di un sodalizio criminale, in grado di assicurarsi la disponibilità di scafisti italiani ed albanesi e di procurarsi sia i mezzi di trasporto, ossia il natante per il trasferimento della droga dall'Albania alla Puglia e le auto per il successivo trasporto della sostanza giunta in Italia, sia la manodopera necessaria per lo scarico dei colli contenenti lo stupefacente, riuscendo il gruppo associato a organizzare tali operazioni nonostante le perdite subite, perdite perlopiù ricollegabili agli interventi della polizia giudiziaria che monitorava in tempo reale l'organizzazione dei trasporti illeciti. Figura centrale dell'organizzazione era [OSCURATO:PERSONA], cittadino albanese residente in Puglia, per il quale si è proceduto separatamente, il quale, come peraltro dallo stesso ammesso nel corso dell'interrogatorio di garanzia, aveva il compito di organizzare la c.d. "accoglienza", ossia la ricezione in Italia dellostupefacente proveniente dall'Albania e la sua custodia, occupandosi inoltre di intrattenere i rapporti con gli esponenti dell'organizzazione albanese che facevano capo a lui per la logistica dei trasporti, rientrando tra i suoi compìti anche quello di individuare i luoghi migliori per lo sbarco dei natanti con la droga. La pronuncia rescindente ha richiamato quella annullata che aveva rimarcato il carattere strutturato del sodalizio, capace di assicurarsi la stabile disponibilità dai propri referenti albanesi di rilevanti carichi di droga da "accogliere" via mare e da smistare poi sul territorio nazionale attraverso il supporto di vari soggetti che affiancavano la figura apicale del Linnaj, evidenziando come non si trattasse di singoli episodi illeciti commessi sporadicamente da più persone, ma di una stabile pianificazione criminale riconducibile ad un ben delineato assetto organizzativo, "avendo in tal senso i giudici di merito operato buon governo de/principio affermato da questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 17467 del 21/11/2018, dep. 2019, Rv. 275550 e Sez. 6, n. 18055 del 10/01/2018, Rv. 273008), secondo cui l'elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti, va individuato non solo nel carattere dell'accordo criminoso, avente ad oggetto la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti e nella permanenza del vincolo associativo, ma anche, come appunto avvenuto nel caso di specie, nell'esistenza di una organizzazione che consenta la realizzazione concreta del programma criminoso". In tale contesto, come si è più sopra ricordato, la sentenza rescindente aveva tuttavia ritenuto non adeguatamente motivata la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'associazione criminale radicata in Italia, poiché lo stesso era stato qualificato come "emissario" dell'associazione albanese, inviato in Puglia in qualità di "supervisore" delle operazioni di sbarco di stupefacente sulle coste pugliesi in occasione degli ultimi due episodi per garantire la regolarità dei traffici. Sul punto, il Giudice del rinvio è pervenuto, con motivazione compiuta e non manifestamente illogica, alla conclusione che si trattasse di un'unica organizzazione criminale dedita al narcotraffico, distinta in due articolazioni autonome che operavano, in piena sintonia, in Italia ed in Albania. Le due articolazioni, infatti, si attivavano congiuntamente per reperire i mezzi (natanti, autovetture, telefoni cellulari) e gli uomini (gli scafisti e gli autisti delle vetture) nel momento in cui decidevano di procedere all'invio della droga; in tale contesto, l'articolazione albanese curava l'invio della sostanza stupefacente, l'imballaggio in pacchi idonei al trasporto via mare, il reperimento dei natanti e dei relativi scafisti, mentre l'articolazione operante in Puglia, al contempo, si preoccupava di reperire i mezzi e i soggetti incaricati dello scarico dello stupefacente, del trasporto su terra in territorio pugliese e di individuare i luoghi più idonei dove custodirlo. La conferma dell'unicità del sodalizio è stata poi tratta dalle dichiarazioni del capo dell'associazione, [OSCURATO:PERSONA]; a tal proposito, la sentenza impugnata riporta per stralcio le sue dichiarazioni confessorie in cui questi confermava 6di operare d'intesa con l'articolazione albanese, definendo l'intera organizzazione una vera e propria "catena di montaggio". La sentenza impugnata evidenzia che, nonostante i referenti albanesi fossero spesso differenti (solo di alcuni di questi erabe stato identificato il nominativo), gli stessi facevano capo alla medesima organizzazione. La stabilità dei rapporti, congruamente ritenuta dal Giudice del rinvio dimostrativa dell'esistenza di un un'unica associazione, nonché l'unicità del programma criminoso hanno trovato ulteriore conferma nella suddivisione comune delle spese tra i componenti delle due articolazioni e nelle numerose conversazioni intercettate riportate nella sentenza impugnata, la quale sottolinea anche l'esistenza di un modus operandi consolidato e comune alle due articolazioni territoriali, rappresentato dall'eliminazione, dopo l'arresto degli scafisti o in occasione di interventi repressivi della polizia, delle schede telefoniche utilizzate in precedenza per l'organizzazione del viaggio. La Corte territoriale ha correttamente richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il vincolo associativo sussiste anche tra venditori (nel caso di specie, il gruppo operante in Albania) e acquirenti della sostanza (nel caso di specie, gli associati italiani), non rilevando la diversità dei fini personali e degli utili che i singoli si propongono di ottenere dallo svolgimento dell'attività criminale (Sez. 2 , n. 51714 del 23/11/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285646: fattispecie in cui la Corte ha ritenuto integrato il delitto dalla condotta di un fornitore abituale del sodalizio criminoso). Ne deriva che la qualifica del ricorrente di "emissario" dell'articolazione albanese, inviato in Puglia in qualità di "supervisore" delle operazioni di sbarco di stupefacente sulle coste pugliesi in occasione degli ultimi due episodi per garantire la regolarità dei traffici, appare certamente compatibile con il ruolo di partecipe all'unica struttura criminale ex art. 74 D.P.R. 309/90 in contestazione. Parimenti inammissibile si appalesa il secondo motivo con cui si deduce il vizio di motivazione per travisamento della prova in ordine alla partecipazione del ricorrente all'interno dell'associazione di cui all' art. 74 D.P.R. 309/90. Il vizio dedotto dalla difesa è volto a contestare il percorso valutativo-motivazionale dei giudici di merito sui risultati forniti dalle fonti captative, al fine di dimostrare l'estraneità del ricorrente all'associazione criminale, prospettando una rilettura del materiale probatorio, inammissibile in sede di legittimità, trattandosi di valutazioni fattuali sindacabili solo in sede di merito, salvo che il giudizio valutativo sia frutto di un ragionamento illogico o manifestamente contraddittorio, evenienza non riscontrabile nel caso di specie. Al riguardo, il Giudice del rinvio ha dato conto degli elementi da cui trarre la partecipazione del ricorrente all'associazione criminale in modo conforme alla valutazione riportata nella sentenza di primo grado, evidenziando i numerosi contatti telefonici, dal contenuto assolutamente chiaro ed esplicativo, tra il [OSCURATO:PERSONA] e l'odierno ricorrente. Dai loro colloqui intercettati è emerso come il primo si sia preoccupato di accogliere [OSCURATO:PERSONA] in Puglia inoccasione dei suo viaggio e di come quest'ultimo avesse consegnato al [OSCURATO:PERSONA] i telefoni che dovevano essere utilizzati dagli scafisti per consentire il buon esito degli sbarchi e dei trasporti di droga. Sono altresì emersi continui contatti con i referenti dell'articolazione albanese che l'odierno ricorrente teneva costantemente informati dell'evoluzione dei trasporti. I medesimi referenti albanesi esponevano, inoltre, in modo palese la necessità di proseguire nel rapporto di collaborazione con l'articolazione italiana necessaria per il raggiungimento dell'unico scopo criminoso. La Corte territoriale ha quindi ritenuto dimostrata una piena e consapevole adesione dell'imputato all'organizzazione criminale, indipendentemente dalla sua partecipazione a due soli episodi di trasporto di sostanza stupefacente e alla durata del suo contributo, correttamente richiamando sul punto giurisprudenza di legittimità, a mente della quale, in tema di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, ed in particolare dell'affectio di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato (Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278440 - 02); alla stessa stregua in cui anche il coinvolgimento in un solo reato-fine può integrare l'elemento oggettivo della partecipazione, nel caso in cui le connotazioni della condotta dell'agente, consapevolmente servitosi dell'organizzazione per commettere il fatto, ne rivelino, secondo massime di comune esperienza, un ruolo nelle dinamiche operative del gruppo criminale (Sez. 3, n. 36381 del 09/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276701 - 06). Anche il terzo motivo è inammissibile, poiché le ragioni del diniego delle circostanze attenuanti generiche attengono al merito della valutazione di responsabilità dell'imputato e al giudizio di particolare offensività della condotta contestata evidenziato dalla Corte territoriale. Nella discrezionalità espressa dal Giudice di merito non si ravvisano violazioni di legge o profili di arbitrarietà, illogicità o contraddittorietà della motivazione, restando così insindacabili in sede di legittimità le scelte in tema di pena fondate, come nel caso in esame, sulla elevata gravità della condotta. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. 3 P.Q.M