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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 febbraio 2024

Cassazione n. 09508/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natcba LUGO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso avente ad oggetto la contestazione della recidiva è manifestamente infondato in quanto il giudice d'appello, essendo giudice del merito, può integrare la motivazione del giudice di prime cure e riconoscere la sussistenza della recidiva in ragione dei precedenti penali e della maggiore pericolosità manifestata dall'imputata in considerazione del delitto per cui si procede, come puntualmente avvenuto nel caso di specie; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, tenuto conto dei profili di colpa emersi.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natcba LUGO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso avente ad oggetto la contestazione della recidiva è manifestamente infondato in quanto il giudice d'appello, essendo giudice del merito, può integrare la motivazione del giudice di prime cure e riconoscere la sussistenza della recidiva in ragione dei precedenti penali e della maggiore pericolosità manifestata dall'imputata in considerazione del delitto per cui si procede, come puntualmente avvenuto nel caso di specie; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, tenuto conto dei profili di colpa emersi. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 09508/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris