CassazionedecretoSezione 2Decisione del 4 aprile 1987
Cassazione n. 35951/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 04/04/1987 avverso l'ordinanza del 01/10/2021 del TRIB. LIBERTA' di FROSINONE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Frosinone, con ordinanza del 01/10/2021, rigettava l'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] confermando il decreto in data 11/09/2021 (corretto in data 15/09/2021) con il quale il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Frosinone aveva disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, della somma di denaro di euro 81.520,00 (inizialmente erroneamente indicata in euro 89.540,00) rinvenuta nel baule posteriore dell'autovettura Lexus condotta dal ricorrente. I giudici del riesame, nel disattendere le censure formulate dal [OSCURATO:PERSONA], ritenevano legittimo il provvedimento di sequestro precisando che nella specie erano configurabili il fumus alternativamente in relazione al reato di traffico di stupefacenti (avendo i cani segnalato la presenza di droga in sede di perquisizione) ovvero ad un segmento di condotta qualificabile in termini di riciclaggio dei proventi di traffico di droga nonchè il periculum in mora al fine di evitare che la libera disponibilità del denaro potesse consentire di aggravare ovvero protrarre la commissione di altri reati, disattendendo anche la contestazione relativa alla asserita violazione dell' art. 130 c.p.p. norma utilizzata, asseritamente in modo improprio, per correggere un errore degli operanti. 2. Avverso la suddetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo lamenta violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza del vincolo di pertinenzialità ed al requisito del periculum in mora. Assume che il tribunale aveva omesso di pronunziarsi in relazione alle specifiche censure quanto alla mancanza individuazione di reati non considerando, quanto al contestato riciclaggio, che non risultava in alcun modo dimostrata la provenienza delittuosa del denaro nella disponibilità dell' indagato. Rileva che la motivazione, quanto al ritenuto periculum in mora, era meramente apparente essendosi il tribunale limitato a richiamare il mero rischio di un ipotetico evento futuro. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 240 bis c.p. Assume che erroneamente i giudici del riesame aveva richiamato il disposto di cui all' art.240 bis c.p. non applicabile all' ipotesi di riciclaggio. 2.3. Con il terzo motivo lamenta violazione dell'art. 130 c.p.p. Assume che il GIP aveva adottato il secondo provvedimento di sequestro definendolo correzione di errore materiale mentre di fatto aveva operato a modificare il provvedimento in ragione di un fatto investigativo sopravvenuto tale da alterare il contenuto del precedente provvedimento. 2.4. Con il quarto motivo lamenta violazione dell'art. 111 Cost. Assume che i giudici del riesame, nel valorizzare il dato relativo alla omessa giustificazione della provenienza del denaro quale elemento sintomatico del reato di riciclaggio, avevano finito per operare in modo illegittimo l'inversione dell'onere della prova 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Prima di procedere all' esame delle singole censure si impongono alcune premesse metodologiche e di principio. Va, innanzitutto, ricordato che, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro l'ordinanza emessa dal Tribunale, all'esito della rictlesta di appello in tema di misure cautelari reali proposta in forza dell'art. 322-bis cod. proc. pen., può essere proposto solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo". Ne consegue che i vizi motivazionali denunciabili debbono assumere caratteri così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr., ex multis, Sez. 5, n.43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093); non rientra, invece, nella nozione di violazione di legge l'illogicità manifesta, che può denunciarsi in sede di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, P.M. in proc. Vespoli e altri, Rv. 242916). 3.2. Nel caso di specie, per come appresso chiarito, non può ritenersi affatto che la motivazione sia del tutto assente o assuma i caratteri della mera apparenza: invero, perché ricorrano fattispecie del genere è necessario che la motivazione stessa sia del tutto priva dei pur minimi requisiti per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'iter logico seguito dal giudice del provvedimento impugnato (cfr., Sez U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710). 3.3. Occorre, quindi, osservare che i giudici di merito, con motivazione tutt' altro che carente o meramente apparente contrariamente a quanto lamentato dalla difesa di parte ricorrente, hanno affrontato le questioni oggi reiterate, rilevando come fosse emerso nel corso delle indagini che l' indagato aveva la disponibilità di denaro occultato in un doppio fondo che aveva custodito droga (secondo quanto segnalato dai cani molecolari) e che l' indagato non aveva in alcun modo giustificato la disponibilità di tale ingente somma denaro ed hanno, pertanto, ritenuto che trattavasi di denaro costituente corrispettivo della cessione di sostanza stupefacente o che comunque fosse imputabile al ricorrente un segmento di condotta volta ad ostacolare l' identificazione della provenienza del denaro da traffico di droga. Trattasi di argomentazioni assai puntuali e dettagliate quanto alla sussistenza del presupposto del fumus commissi delicti che resistono certamente alle censure di parte ricorrente formulate con il primo ed il quarto motivo - fra loro connessi - che appaiono inidonee a configurare il vizio di violazione di legge, l'unico deducibile in questa sede. Ineccepibile appare, poi, il ragionamento dei giudici di merito i quali, quanto al periculum in mora, hanno ritenuto decisiva la possibilità che disponibilità del denaro possa aggravare o protrarre la commissione di altri reati. 3.4. Va, infine, rilevato che appaiono all' evidenza manifestamente infondate le ulteriori censure non sussistendo nella specie la violazione dei disposto di cui all' art. 240 bis c.p.p. come correttamente argomentato dal tribunale (v. f. 4) e non potendosi ravvisare alcuna violazione dell'art. 130 c.p.p. in relazione alla correzione legittimamente disposta. 4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativannente in euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della