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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 15751/2022

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ato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA Sul ricorso iscritto al numero 30150 del ruolo generale dell'anno 2020, proposto Da Agenzia delle entrate- riscossione, in persona del Presidente pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; - ricorrente - Contro M [OSCURATO:PERSONA] P. & [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calce al controricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso la cancelleria della Corte di cassazione; - controricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, n. 2179/09/2020, depositata in data 6 marzo 2020.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 aprile 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - Agenzia delle entrate- riscossione, in persona del Presidente pro tempore, propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria della Campania, sezione staccata di Salerno, aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] P. & [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 1017/01/2018 della [OSCURATO:PERSONA] di Avellino che aveva accolto il ricorso proposto dalla società avverso l'estratto di ruolo relativo a plurime cartelle di pagamento riguardanti Iva, Irap, Irpef, sanzioni e diritti camerali, per gli anni 2005-2014; - la CTR ha dichiarato inammissibile l'appello dell'Agente della riscossione per tardività, risultando la notifica dell'impugnazione avvenuta il [OSCURATO:DATA_NASCITA], a mezzo pec al procuratore costituito della società contribuente, a fronte della notifica - idonea a fare decorrere il termine breve del gravame - della pronuncia di primo grado, a mezzo ufficiale giudiziario, il 5.10.2018, direttamente alla sede dell'ADER di Avellino; - la società contribuente resiste con controricorso; -sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale; -la società contribuente e l'Agenzia delle entrate hanno depositato rispettive memorie; [OSCURATO:PERSONA] - con l'unico motivo di ricorso, si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione degli artt.285 e 170 c.p.c., 11, 12, 16, 38 e 51 del d.lgs. n. 546/92 per avere la CTR dichiarato inammissibile per tardività l'appello dell'Agente della riscossione ritenendo erroneamente che la notifica della sentenza di primo grado direttamente presso la sede dell'Ader, anziché nei confronti del procuratore della parte o della parte presso il suo procuratore, fosse idonea a fare decorrere il termine breve per proporre l'impugnazione; -rilevato che la causa non è di immediata evidenza decisoria nell'attesa della decisione delle SU sull'ordinanza interlocutoria n. 3984/22 richiamata nella memoria depositata da parte contribuente; P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trasmissione alla sezione ordinaria; Così deciso in Roma il 12 aprile 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA Sul ricorso iscritto al numero 30150 del ruolo generale dell'anno 2020, proposto Da Agenzia delle entrate- riscossione, in persona del Presidente pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; - ricorrente - Contro M [OSCURATO:PERSONA] P. & [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calce al controricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso la cancelleria della Corte di cassazione; - controricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, n. 2179/09/2020, depositata in data 6 marzo 2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 aprile 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - Agenzia delle entrate- riscossione, in persona del Presidente pro tempore, propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria della Campania, sezione staccata di Salerno, aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] P. & [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 1017/01/2018 della [OSCURATO:PERSONA] di Avellino che aveva accolto il ricorso proposto dalla società avverso l'estratto di ruolo relativo a plurime cartelle di pagamento riguardanti Iva, Irap, Irpef, sanzioni e diritti camerali, per gli anni 2005-2014; - la CTR ha dichiarato inammissibile l'appello dell'Agente della riscossione per tardività, risultando la notifica dell'impugnazione avvenuta il [OSCURATO:DATA_NASCITA], a mezzo pec al procuratore costituito della società contribuente, a fronte della notifica - idonea a fare decorrere il termine breve del gravame - della pronuncia di primo grado, a mezzo ufficiale giudiziario, il 5.10.2018, direttamente alla sede dell'ADER di Avellino; - la società contribuente resiste con controricorso; -sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale; -la società contribuente e l'Agenzia delle entrate hanno depositato rispettive memorie; [OSCURATO:PERSONA] - con l'unico motivo di ricorso, si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione degli artt.285 e 170 c.p.c., 11, 12, 16, 38 e 51 del d.lgs. n. 546/92 per avere la CTR dichiarato inammissibile per tardività l'appello dell'Agente della riscossione ritenendo erroneamente che la notifica della sentenza di primo grado direttamente presso la sede dell'Ader, anziché nei confronti del procuratore della parte o della parte presso il suo procuratore, fosse idonea a fare decorrere il termine breve per proporre l'impugnazione; -rilevato che la causa non è di immediata evidenza decisoria nell'attesa della decisione delle SU sull'ordinanza interlocutoria n. 3984/22 richiamata nella memoria depositata da parte contribuente; P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trasmissione alla sezione ordinaria; Così deciso in Roma il 12 aprile 2022
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