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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 19 gennaio 2026

Cassazione n. 01023/2026

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] DELEGATOha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 1711/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione digitale ex lege presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], prima INA - [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]' SALVATORE, con domiciliazione digitale ex lege, -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] n. 753/2024 depositata il 28/10/2024.

Numero registro generale 1711/2025 Numero sezionale 9/2026 Numero di raccolta generale 1023/2026 Data pubblicazione 19/01/2026 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; preso atto che in data 23 giugno 2025 la parte controricorrente ha depositato istanza di adozione del provvedimento ex art. 391 c.p.c.; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che nulla va statuito sulle spese, stante l’inammissibilità del controricorso in ragione della mancata produzione in atti della procura notarile richiamata nella procura speciale e nell’intestazione dello stesso controricorso; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 15/01/2026 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] registro generale 1711/2025 Numero sezionale 9/2026 Numero di raccolta generale 1023/2026 Data pubblicazione 19/01/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] DELEGATOha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 1711/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione digitale ex lege presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], prima INA - [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]' SALVATORE, con domiciliazione digitale ex lege, -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] n. 753/2024 depositata il 28/10/2024. Numero registro generale 1711/2025 Numero sezionale 9/2026 Numero di raccolta generale 1023/2026 Data pubblicazione 19/01/2026 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; preso atto che in data 23 giugno 2025 la parte controricorrente ha depositato istanza di adozione del provvedimento ex art. 391 c.p.c.; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che nulla va statuito sulle spese, stante l’inammissibilità del controricorso in ragione della mancata produzione in atti della procura notarile richiamata nella procura speciale e nell’intestazione dello stesso controricorso; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 15/01/2026 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] registro generale 1711/2025 Numero sezionale 9/2026 Numero di raccolta generale 1023/2026 Data pubblicazione 19/01/2026
Decreto Cassazione n. 01023/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris