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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 34725/2022

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n.193 del 2016, depositando documentazione a corredo.

5. Tenuto conto del fatto che l'Agenzia non ha depositato memoria per contrastare tale richiesta, né ha formulato istanza di discussione, de- vono essere condivise le conclusioni del sostituto Procuratore Generale, perché [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. si è avvalsa della definizione agevolata di cui all'art. 6 del citato decreto con integrale e regolare versamento del dovuto.

6. Alla richiesta di estinzione per cessazione della materia del conten- dere dev'essere quindi senz'altro dato seguito e le spese di lite sono compensate in ragione del fatto sopraggiunto, dal momento che l'onere della definizione agevolata tiene conto del giudizio pendente e del suo costo.

P.Q.M. dichiara estinto il processo per cessazione della materia del contendere e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
n.193 del 2016, depositando documentazione a corredo. 5. Tenuto conto del fatto che l'Agenzia non ha depositato memoria per contrastare tale richiesta, né ha formulato istanza di discussione, de- vono essere condivise le conclusioni del sostituto Procuratore Generale, perché [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. si è avvalsa della definizione agevolata di cui all'art. 6 del citato decreto con integrale e regolare versamento del dovuto. 6. Alla richiesta di estinzione per cessazione della materia del conten- dere dev'essere quindi senz'altro dato seguito e le spese di lite sono compensate in ragione del fatto sopraggiunto, dal momento che l'onere della definizione agevolata tiene conto del giudizio pendente e del suo costo. P.Q.M. dichiara estinto il processo per cessazione della materia del contendere e
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