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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 49441/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Torino in data 11/05/2023, con cui è stata confermata la condanna del G.u.p. del Tribunale di Asti del 27/11/2018 in ordine al reato di cui all'art. 75, comma 2, d.

Igs. 6 settembre 2011, n. 159 nei confronti del medesimo, sono in fatto e reiterative di profili di censura già oggetto di vaglio da parte della sentenza impugnata.

Invero, nella sentenza di appello si evidenzia, con riguardo all'invocata assoluzione dell'imputato per mancanza dell'elemento soggettivo, che a fronte del dato assolutamente pacifico delle reiterate violazioni delle prescrizioni della misura di prevenzione (sia del divieto di allontanamento dalla propria abitazione in orario notturno sia dell'obbligo di presentazione per la firma presso le forze dell'ordine), nessuna spiegazione proveniva dall'imputato, a carico del quale certamente deve ritenersi gravare l'onere di dimostrare, ove sussistenti, le ragioni che potessero giustificarle; e che, di contro, la natura e la pluralità delle stesse, accertate in un brevissimo arco temporale, appaiono univocamente dimostrative della callida volontà di sottrarsi agli obblighi che la misura di prevenzione comportava, nei confronti dei quali manifestava una palese insofferenza.

Rilevato, pertanto, che l'impugnazione - che ritorna, aspecificamente, sull'assenza della volontà di inadempimento delle prescrizioni connesse alla misura - deve essere dichiarata inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Torino in data 11/05/2023, con cui è stata confermata la condanna del G.u.p. del Tribunale di Asti del 27/11/2018 in ordine al reato di cui all'art. 75, comma 2, d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159 nei confronti del medesimo, sono in fatto e reiterative di profili di censura già oggetto di vaglio da parte della sentenza impugnata. Invero, nella sentenza di appello si evidenzia, con riguardo all'invocata assoluzione dell'imputato per mancanza dell'elemento soggettivo, che a fronte del dato assolutamente pacifico delle reiterate violazioni delle prescrizioni della misura di prevenzione (sia del divieto di allontanamento dalla propria abitazione in orario notturno sia dell'obbligo di presentazione per la firma presso le forze dell'ordine), nessuna spiegazione proveniva dall'imputato, a carico del quale certamente deve ritenersi gravare l'onere di dimostrare, ove sussistenti, le ragioni che potessero giustificarle; e che, di contro, la natura e la pluralità delle stesse, accertate in un brevissimo arco temporale, appaiono univocamente dimostrative della callida volontà di sottrarsi agli obblighi che la misura di prevenzione comportava, nei confronti dei quali manifestava una palese insofferenza. Rilevato, pertanto, che l'impugnazione - che ritorna, aspecificamente, sull'assenza della volontà di inadempimento delle prescrizioni connesse alla misura - deve essere dichiarata inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 novembre 20
Sentenza Cassazione n. 49441/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris