CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 marzo 2022
Cassazione n. 06925/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
____________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 18528 del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 64S24 G887V) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 61T13 H703B) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 58E01 I677G) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. (P.I.: 02133681003), in persona del funzio- nario, rappresentante per procura, [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 69D19 H703D) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Sa- lerno n. 1587/2019, pubblicata in data 21 novembre 2019; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 2 febbraio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha agito in giudizio nei confronti dell’[OSCURATO:SOCIETA]. per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conse- guenza di un incidente stradale di cui era stato vittima in data 30 settembre 2005, a suo dire causato da difetto di manuten- zione del fondo stradale. Ric. n. 18528/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 2 febbraio 2022 – Ordinanza – Pagina 1 di 8 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 18528/2020 Numero sezionale 1272/2022 La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Salerno. Numero di raccolta generale 6925/2022Data pubblicazione 02/03/2022 La Corte di Appello di Salerno ha confermato la decisione di primo grado. Ricorre il Mazzarella, sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso l’[OSCURATO:SOCIETA].. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato manifestamente infondato. È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della pro- posta. Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Violazione dell’art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c., 2051 e 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c. comma 1, n. 3». Con il secondo motivo si denunzia «Violazione o falsa applica- zione degli artt. 116 c.p.c., 1227 e 2051 c.c., nonché degli artt.2727 e 2729 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c. comma 1, n. 5». I primi due motivi del ricorso sono logicamente e giuridica- mente connessi e possono, quindi, essere esaminati congiunta- mente. Il ricorrente deduce che la corte di appello lo avrebbe erronea- mente gravato, in violazione degli artt. 2051 e 2697 c.c., dell’onere della prova di una condotta colposa del custode della cosa che aveva causato l’evento dannoso. Sostiene inoltre che, sulla base delle prove acquisite e, in par- ticolare, delle deposizioni dei testi escussi (a suo dire erronea- mente ritenuti inattendibili dal giudice di primo grado), avrebbe dovuto ritenersi adeguatamente dimostrato il nesso di causa tra l’esistenza di una pozza d’acqua di notevoli dimensioni Ric. n. 18528/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 2 febbraio 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 8 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 18528/2020 Numero sezionale 1272/2022 presente sulla carreggiata della strada (non agevolmente visi-Numero di raccolta generale 6925/2022Data pubblicazione 02/03/2022 bile ed evitabile, che «non trovava la sua origine in un feno- meno meteorologico di carattere eccezionale, ma nell’avvenuta otturazione dei tombini destinati al deflusso dell’acqua piovana per omessa manutenzione e/o controllo di un manufatto costi- tuente parte della struttura autostradale», secondo la prospet- tazione di cui al ricorso) e l’evento dannoso, costituito dalla per- dita di controllo del proprio autoveicolo. Afferma, infine, che non sarebbero stati adeguatamente valu- tati, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., gli elementi di prova presuntiva in relazione all’incidenza della propria condotta nella causazione dell’evento dannoso, ritenuta erroneamente causa esclusiva di quest’ultimo e non (al massimo) semplice causa concorrente, come tale idonea a limitare ma non ad escludere la responsabilità dell’ente convenuto, ai sensi dell’art. 1227 c.c.. I motivi di ricorso in esame sono in parte inammissibili ed in parte manifestamente infondati. La corte di appello, in primo luogo, non ha affatto ritenuto il ricorrente onerato della prova di una condotta colposa dell’ente custode della strada dove aveva avuto luogo l’incidente, come emerge chiaramente da una valutazione complessiva della mo- tivazione della sentenza impugnata. Sotto tale profilo, contrariamente a quanto affermato nel ri- corso, non può attribuirsi alcun rilievo al passaggio in cui i giu- dici di secondo grado affermano che il Mazzarella avrebbe er- roneamente sostenuto che «la colpa per il danno subito sia da ascrivere alla mancata manutenzione dell’[OSCURATO:PERSONA] della strada», in quanto si tratta di una affermazione riferita alle allegazioni di parte attrice e che, comunque, nel contesto del complessivo percorso argomentativo della sentenza, non implica affatto che si sia ritenuta necessaria la prova di una condotta colposa del custode. Ric. n. 18528/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 2 febbraio 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 8 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 18528/2020 La decisione impugnata risulta infatti, in diritto, del tutto con- Numero sezionale 1272/2022Numero di raccolta generale 6925/2022 forme ai principi che, secondo il consolidato indirizzo di questa Data pubblicazione 02/03/2022 Corte, cui si intende dare continuità, regolano la responsabilità per cose in custodia di cui all’art. 2051 c.c., secondo i quali: a) il criterio di imputazione della responsabilità fondato sul rap- porto di custodia di cui all’art. 2051 c.c. opera in termini rigo- rosamente oggettivi; b) il danneggiato ha il solo onere di provare il nesso di causa tra la cosa in custodia (a prescindere dalla sua pericolosità o dalle sue caratteristiche intrinseche) ed il danno, mentre al cu- stode spetta l’onere della prova liberatoria del caso fortuito, in- teso come fattore che, in base ai principi della regolarità o ade- guatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo del fatto del terzo e della condotta incauta della vittima; c) la deduzione di omissioni, violazione di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell’art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, e a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l’evento dannoso (si vedano, in proposito: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 25856 del 2017; Sez. 3, Ordinanza n. 2478 del 01/02/2018; Sez. 3, Ordinanza n. 2480 del 01/02/2018, Sez. 3, Ordinanza n. 2482 del 01/02/2018; Sez. 3, Sentenza n. 8229 del 07/04/2010, Rv. 612442 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12027 del 16/05/2017, Rv. 644285 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 25856 del 2017). In corretta applicazione di tali principi di diritto, la corte terri- toriale ha escluso la responsabilità dell’ente convenuto, non per la mancata dimostrazione da parte dell’attore di una condotta colposa di detto ente, ma per la mancata prova del nesso di causa tra la cosa in custodia e l’evento dannoso: all’esito della Ric. n. 18528/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 2 febbraio 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 8 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 18528/2020 Numero sezionale 1272/2022 valutazione delle prove, ha, infatti, ritenuto non sufficiente-Numero di raccolta generale 6925/2022Data pubblicazione 02/03/2022 mente provate le circostanze di fatto allegate dallo stesso at- tore in relazione alla dinamica dell’incidente e, in particolare, ha ritenuto non provato che quest’ultimo si fosse verificato, come da lui sostenuto, a causa di una anomalia del fondo stra- dale (dovuta, nella prospettazione dell’attore stesso, ad una pozza d’acqua di notevoli dimensioni non visibile e non evita- bile). Sebbene il difetto di prova del nesso di causa tra cosa in custo- dia e danno fosse di per sé sufficiente per il rigetto della do- manda, ha anche aggiunto, ad abundantiam, che l’incidente aveva avuto verosimilmente luogo a causa di una condotta di guida del danneggiato non adeguata alle condizioni metereolo- giche e della sede stradale: in altri termini, sotto un profilo ul- teriore e concorrente rispetto a quello relativo al difetto di prova del nesso di causa tra cosa in custodia e danno, la corte ha ritenuto altresì emergere dalle prove che l’evento dannoso era stato determinato esclusivamente da una condotta talmente in- cauta dello stesso danneggiato, da doversi considerare idonea, anche da sola, ad escludere l’indicato nesso di causa. Si tratta di accertamenti di fatto operati dai giudici del merito sulla base della prudente valutazione delle prove e dell’esame di tutti i fatti storici rilevanti, sostenuti da adeguata motiva- zione, non meramente apparente né insanabilmente contrad- dittoria sul piano logico, come tale non censurabile nella pre- sente sede. Sotto tale profilo, le argomentazioni esposte dal ricorrente nel motivo di ricorso in esame si risolvono, nella sostanza, in una contestazione dei suddetti accertamenti di fatto e in una richie- sta di nuova e diversa valutazione delle prove, il che non è con- sentito nel giudizio di legittimità. Le censure di cui al motivo di ricorso in esame risultano, d’al- tronde, manifestamente infondate in diritto, per quanto sin qui Ric. n. 18528/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 2 febbraio 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 8 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 18528/2020 Numero sezionale 1272/2022 osservato, nella parte in cui denunciano la violazione degli artt. Numero di raccolta generale 6925/2022Data pubblicazione 02/03/2022 132, comma 2, n. 4, e 116 c.p.c., nonché degli artt. 2051, 2697, 1227, 2727 e 2729 c.c.. 2. Con il terzo motivo si denunzia «Violazione dell’art. 112 c.p.c., 2043 e 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c. comma 1, n. 4». Il ricorrente sostiene che la corte di appello non avrebbe esa- minato la propria domanda subordinata, diretta ad ottenere l’affermazione della responsabilità dell’ente convenuto ai sensi dell’art. 2043 c.c., per il caso in cui si fossero ritenuti insussi- stenti i presupposti per l’applicabilità dell’art. 2051 c.c.. Il motivo è manifestamente infondato. È sufficiente in proposito osservare che le ragioni per le quali la corte di appello ha escluso la sussistenza della responsabilità oggettiva dell’ente convenuto ai sensi dell’art. 2051 c.c. (e cioè la mancata prova del nesso di causa tra cosa in custodia ed evento dannoso, nonché l’accertamento, in fatto, che causa esclusiva di detto evento fosse la condotta incauta dello stesso danneggiato) rendono ampiamente conto, anche a più forte ra- gione, dell’insussistenza dei ben più rigorosi presupposti per l’affermazione della responsabilità per condotta illecita colposa, ai sensi dell’art. 2043 c.c., del medesimo ente. 3. Il ricorso è rigettato. Nulla è a dirsi in relazione alle spese del presente giudizio, in quanto l’ente intimato non è regolarmente costituito. In caso di proposizione del ricorso (e/o del controricorso) a mezzo di procuratore (generale o speciale), ai sensi dell’art. 77 c.p.c., la produzione del relativo documento che contenga la procura è indispensabile per la verifica del corretto conferi- mento dei poteri, sostanziali e processuali, al procuratore, a norma dell’art. 77 c.p.c. e, in mancanza, il ricorso (o il contro- ricorso) è inammissibile; il vizio è sempre rilevabile di ufficio (diversamente da quanto avviene in caso di costituzione del Ric. n. 18528/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 2 febbraio 2022 – Ordinanza – Pagina 6 di 8 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 18528/2020 legale rappresentante dell’ente o di soggetto al quale il potere Numero sezionale 1272/2022Numero di raccolta generale 6925/2022 di rappresentanza deriva direttamente dall’atto costitutivo o Data pubblicazione 02/03/2022 dallo Statuto) e non basta che colui che si qualifica come rap- presentante dell’ente in forza di una procura notarile ne indichi gli estremi, in quanto, se l’atto non è stato prodotto, resta ferma l’impossibilità di verificare il potere rappresentativo del soggetto (giurisprudenza costante di questa Corte; cfr. Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11898 del 07/05/2019, Rv. 653802 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 4924 del 27/02/2017, Rv. 643163 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 21803 del 28/10/2016, Rv. 642963 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 16274 del 31/07/2015, Rv. 636620 – 01; Sez. L, Sentenza n. 23786 del 21/10/2013, Rv. 628512 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 1345 del 21/01/2013, Rv. 624765 – 01; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9091 del 05/06/2012, Rv. 622651 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 13207 del 26/07/2012, non massi- mata; Sez. 1, Sentenza n. 22009 del 19/10/2007, Rv. 599237 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 10122 del 02/05/2007, Rv. 597012 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 11285 del 27/05/2005, Rv. 582413 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 11188 del 26/05/2005, Rv. 582325 – 01). Nella specie, la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. risulta costituita nel presente giudizio in persona del funzionario [OSCURATO:PERSONA], che si qualifica procuratore (quindi rappresentante volontario) della stessa in virtù di procura per notaio [OSCURATO:PERSONA] (rep. 25457; racc. 9774), registrata in data 20 marzo 2019; in tale qualità il Rubino ha sottoscritto il mandato difensivo all’avvo- cato Chirico. L’indicata procura non è stata però prodotta in giudizio. Il controricorso è pertanto inammissibile. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. Ric. n. 18528/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 2 febbraio 2022 – Ordinanza – Pagina 7 di 8 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 18528/2020 Numero sezionale 1272/2022 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della Numero di raccolta generale 6925/2022Data pubblicazione 02/03/2022 legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso; - nulla per le spese. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di con- tributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Ci- vile, Sottosezione 3, in data 2 febbraio 2022. Il presidente [OSCURATO:PERSONA]. n. 18528/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 2 febbraio 2022 – Ordinanza – Pagina 8 di 8 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S