CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 27305/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] (CUI:00F51IP), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 20/01/2023 dal Tribunale di Verona visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e «senza formalità», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., perché proposto per motivi non consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata; Rilevato che il ricorrente, con unico motivo di ricorso, deduce - peraltro in modo generico - l'erronea applicazione dei criteri di determinazione della pena di cui agli artt. 133 e 133-bis cod. pen.; Ritenuto che tale motivo esula, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., da quelli che possono essere proposti con ricorso per cassazione avverso le sentenze di patteggiamento; Considerato che è, infatti, inammissibile ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ovvero attinenti al bilanciamento delle circostanze del reato o alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione (ex plurímis: Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio, Rv. 276509 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11