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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 febbraio 1956

Cassazione n. 17035/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/02/1956 avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato il provvedimento di primo grado, che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei delitti di cui all'art. 393 e 595, primo e secondo comma, cod. pen., assolvendolo dal delitto di atti persecutori, e condannandolo alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi nove di reclusione e al risarcimento del danno nei confronti della parte civile [OSCURATO:PERSONA].

I giudici di merito hanno ritenuto integrato il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con minacce reiterate e ingiurie nei confronti della persona offesa, finalizzate a neutralizzare le richieste di pagamento avanzate da quest'ultima per le prestazioni svolte come difensore dell'imputato, pur potendo il Cribari adire il giudice competente per ottenere una pronuncia relativa alle pretese creditorie del Florio.

Il reato di diffamazione è stato ritenuto sussistente per avere l'imputato, comunicando con più persone, definito "strozzino e cravattaio" il Florio.

2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo, si duole di violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale ritenuto integrato il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

Si rileva che la credibilità soggettiva e l'intrinseca attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa -che, in quanto costituitasi parte civile, è portatrice di un preciso interesse economico- non sono state adeguatamente valutate né motivate.

In particolare, i motivi di astio nutrito dal Florio nei confronti dell'imputato non hanno costituito oggetto di congrua valutazione.

In ogni caso, mancherebbero gli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice prevista dall'art. 393 cod. pen. e, segnatamente, l'elemento tipico della potenziale tutela di un proprio diritto davanti l'autorità giudiziaria, posto che l'imputato in alcun modo avrebbe potuto agire in giudizio, ma soltanto difendersi, ove il Florio avesse agito in via giudiziale per il recupero degli onorari asseritamente vantati.

Le condotte contestate avrebbero dovuto essere ricondotte, al limite, alla fattispecie incriminatrice di cui all'art. 612 cod. pen. 2.2V Col secondo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione al ritenuto reato di diffamazione.

Con le espressioni incriminate, l'imputato avrebbe inteso formulare un mero paragone teso a qualificare la condotta della persona offesa, non anche ad attribuire a quest'ultima qualità personali negative, come ritenuto dai giudici di merito.3.

Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; conclusioni, per la parte civile, dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] -che in adesione a quanto espresso dal Procuratore generale- chiede pronunciarsi l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il primo motivo è infondato, per le ragioni di seguito illustrate.

Come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ai fini della configurabilità del reato, occorre che l'autore agisca nella ragionevole opinione della legittimità della sua pretesa, ovverosia ad autotutela di un suo diritto suscettibile di costituire oggetto di una contestazione giudiziale, anche se detto diritto non sia realmente esistente.

In altre parole, ciò che caratterizza il reato in questione è la sostituzione, operata dall'agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268362 - 01).

Basterebbe a tal proposito ricordare la chiara formulazione dell'art. 393 cod. pen., che ricollega la fattispecie della ragion fattasi proprio alla mancata attivazione, da parte dell'autore, dei meccanismi giudiziari di tutela dei diritti (cfr. Sez. 2, n. 31725 del 05/04/2017, Arnone, in motivazione, Rv. 271760).

Ora, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa (che restituisce un'immagine del Cribari come vittima impotente, costretta ad attendere l'iniziativa giudiziaria altrui prima di agire, a sua volta, in giudizio), non corrisponde al vero che l'imputato fosse processualmente disarmato, impossibilitato ad agire in giudizio, e costretto soltanto difendersi, laddove il Florio avesse agito in via giudiziale per il recupero degli onorari asseritamente vantati.

In primo luogo, si osserva come un'impostazione siffatta del motivo di ricorso sottenda un'errata comprensione del principio dell'effettività della tutela giurisdizionale e del diritto di difesa di cui all'art. 24, primo comma Cost.

Tale disposizione, nel prevedere che tutti possono agire in giudizio per la tutela delle proprie situazioni sostanziali protette, implica non soltanto che tutti possono proporre una domanda davanti a un giudice, bensì qualcosa di ben più profondo e importante, vale a dire che l'ordinamento deve garantire a tutti una tutela giurisdizionale effettiva (e va da sé che la tutela giurisdizionale effettiva possa invocarsi sia agendo in giudizio sia difendendosi da una pretesa altrui), a condizione, beninteso, che diritti e interessi legittimi siano ragionevolmente esistenti.In secondo luogo, il Florio -secondo quanto risulta dal testo dell'impugnata sentenza- aveva inviato all'imputato una diffida di pagamento, incaricando un avvocato del recupero del credito; a questo punto, il ricorrente, così sollecitato, avrebbe ben potuto reagire alla diffida, ponendo in essere un'azione di accertamento negativo oppure, in caso di un'eventuale azione monitoria da parte del legale, difendersi attraverso opposizione all'azione monitoria stessa.

Egli avrebbe potuto, inoltre, agire presentando un esposto presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati al fine di ottenere una pronuncia su eventuali violazioni delle regole deontologiche e/o disciplinari legate ai compensi pattuiti per la difesa (si veda, in part., l'art. 29, comma 4, del Codice deontologico forense).

Peraltro, la scelta di percorrere tale strada avrebbe consentito all'imputato non soltanto di precostituirsi una strada legale per la tutela del proprio diritto dinanzi a un "giudice" imparziale (perché alla stregua di un organo giurisdizionale va considerato il Consiglio dell'Ordine degli avvocati allorché esercita funzioni disciplinari: sul punto, v.

Corte cost., n. 114/1970, secondo cui il Consiglio nazionale, quando è chiamato a decidere sui ricorsi contro i provvedimenti adottati dai singoli Consigli dell'ordine, «svolge funzione giurisdizionale per la tutela di un interesse pubblicistico, esterno e superiore a quello dell'interesse del gruppo professionale: il che può trovare conferma nella ricorribilità contro le decisioni del Consiglio nazionale alle Sezioni unite della Corte di cassazione»), ma anche di esprimere, in sede adeguata, il proprio diritto di critica, in luogo di ricorrere a espressioni in cui, come si dirà sub 2, legittimamente la Corte d'appello ha ravvisato un contenuto diffamatorio (Sez. 5, n. 42576 del 20/07/2016, Crimaldi, Rv. 268044 - 01).

Tanto chiarito a proposito delle alternative - anche lato sensu - giurisdizionali cui l'imputato avrebbe potuto ricorrere, si osserva come la Corte territoriale, con accertamento in fatto che non appare caratterizzato da illogicità, abbia correttamente ritenuto provato che le condotte minacciose poste in essere dall'imputato (oltre alle reiterate minacce, esse si sono estrinsecate in appostamenti; inoltre, l'imputato -come ricordato nell'impugnata sentenza- ha costretto la persona offesa ad arrestare la propria autovettura frapponendosi nel percorso del Florio) nei confronti della persona offesa siano state finalizzate a neutralizzare le pretese avanzate da quest'ultima.

Con ciò, la Corte d'appello ha ragionevolmente escluso la riconducibilità di quelle condotte nel reato di minaccia.

A tale conclusione, la Corte è pervenuta sulla base delle dicharazioni della persona offese e di due testimoni; a tal proposito, la difesa ha censurato in maniera del tutto generica il giudizio sulla credibilità soggettiva e l'intrinseca attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, limitandosi a un vaga notazione circa la mancata considerazione, da parte della Corte d'appello, dei motivi d'astio nutriti dal Florio ('' nei confronti dell'imputato, senza ulteriormente corredare l'eccezione di argomenti dotati di qualsivoglia persuasività.

2. Il secondo motivo è manifestamente infondato, in quanto generico e asseverativo (ex multis, cfr. Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849 - 01, sull'inammissibilità del ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione).

La censura che insiste sull'erronea valutazione, da parte dei giudici di merito, delle dichiarazioni dei due testi (che avevano riferito alla persona offesa degli epiteti "strozzino" e "cravattaro", adoperati dal Cribari nel riferirsi al Florio, in assenza di quest'ultimo) è insufficientemente argomentata, essendosi la difesa limitata a osservare che, con quelle espressioni, l'imputato avrebbe inteso descrivere la condotta del Florio, non già riferirsi a qualità morali dello stesso.

L'eccezione, per come esposta, priva cioè di ulteriori specificazioni riferite al contesto in cui i termini, di per sé offensivi, sono stati utilizzati, non offre al Collegio elementi utili a ravvisare l'esimente del diritto di critica, posto che i termini utilizzati dall'imputato non possono certo qualificarsi come neutri: "strozzino" è un'espressione dispregiativa, che getta una luce negativa sulla reputazione professionale della persona offesa (cfr., tra le molte, Sez. 5, n. 17243 del 19/02/2020, Lunghini, Rv. 279133 - 01: «in tema di diffamazione, l'esimente del diritto di critica postula una forma espositiva corretta, strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione e che non trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressione dell'altrui reputazione, ma non vieta l'utilizzo di termini che, sebbene oggettivamente offensivi, hanno anche il significato di mero giudizio critico negativo di cui si deve tenere conto alla luce del complessivo contesto in cui il termine viene utilizzato»).

Neppure può ritenersi che gli epiteti indirizzati alla persona offesa fossero gli unici adatti a esprimere il disappunto per la condotta - connotata, secondo l'imputato, da avidità- del professionista, ovverosia insostituibili nella manifestazione del pensiero critico, in quanto non suscettibile di adeguati equivalenti.

In realtà, il requisito della continenza postula una forma espositiva corretta della critica rivolta - e cioè strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione e che non trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressione dell'altrui reputazione (Sez. 5, n. 31669 del 14/04/2015, Marcialis, Rv. 264442 - 01: fattispecie in cui la Suprema Corte ha ritenuto che l'utilizzo del termine "incompetente" nei confronti di un architetto con riferimento al suo operato tecnico non esorbiti di per sé dai limiti della critica consentiti, dovendo il giudice di merito accertare se sia possibile rilevare nei suoi confronti una carenza di capacità professionale di grave natura, alla quale sola va commisurata la portata dell'indispensabilità funzionale della critica così come formulata).

3. [OSCURATO:PERSONA] rigetta, pertanto, il ricorso.

Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di legittimità, che, in relazione all'attività svolta, vengono liquidate in complessivi euro 3.600,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/02/1956 avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato il provvedimento di primo grado, che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei delitti di cui all'art. 393 e 595, primo e secondo comma, cod. pen., assolvendolo dal delitto di atti persecutori, e condannandolo alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi nove di reclusione e al risarcimento del danno nei confronti della parte civile [OSCURATO:PERSONA]. I giudici di merito hanno ritenuto integrato il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con minacce reiterate e ingiurie nei confronti della persona offesa, finalizzate a neutralizzare le richieste di pagamento avanzate da quest'ultima per le prestazioni svolte come difensore dell'imputato, pur potendo il Cribari adire il giudice competente per ottenere una pronuncia relativa alle pretese creditorie del Florio. Il reato di diffamazione è stato ritenuto sussistente per avere l'imputato, comunicando con più persone, definito "strozzino e cravattaio" il Florio. 2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, si duole di violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale ritenuto integrato il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Si rileva che la credibilità soggettiva e l'intrinseca attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa -che, in quanto costituitasi parte civile, è portatrice di un preciso interesse economico- non sono state adeguatamente valutate né motivate. In particolare, i motivi di astio nutrito dal Florio nei confronti dell'imputato non hanno costituito oggetto di congrua valutazione. In ogni caso, mancherebbero gli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice prevista dall'art. 393 cod. pen. e, segnatamente, l'elemento tipico della potenziale tutela di un proprio diritto davanti l'autorità giudiziaria, posto che l'imputato in alcun modo avrebbe potuto agire in giudizio, ma soltanto difendersi, ove il Florio avesse agito in via giudiziale per il recupero degli onorari asseritamente vantati. Le condotte contestate avrebbero dovuto essere ricondotte, al limite, alla fattispecie incriminatrice di cui all'art. 612 cod. pen. 2.2V Col secondo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione al ritenuto reato di diffamazione. Con le espressioni incriminate, l'imputato avrebbe inteso formulare un mero paragone teso a qualificare la condotta della persona offesa, non anche ad attribuire a quest'ultima qualità personali negative, come ritenuto dai giudici di merito.3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; conclusioni, per la parte civile, dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] -che in adesione a quanto espresso dal Procuratore generale- chiede pronunciarsi l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il primo motivo è infondato, per le ragioni di seguito illustrate. Come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ai fini della configurabilità del reato, occorre che l'autore agisca nella ragionevole opinione della legittimità della sua pretesa, ovverosia ad autotutela di un suo diritto suscettibile di costituire oggetto di una contestazione giudiziale, anche se detto diritto non sia realmente esistente. In altre parole, ciò che caratterizza il reato in questione è la sostituzione, operata dall'agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268362 - 01). Basterebbe a tal proposito ricordare la chiara formulazione dell'art. 393 cod. pen., che ricollega la fattispecie della ragion fattasi proprio alla mancata attivazione, da parte dell'autore, dei meccanismi giudiziari di tutela dei diritti (cfr. Sez. 2, n. 31725 del 05/04/2017, Arnone, in motivazione, Rv. 271760). Ora, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa (che restituisce un'immagine del Cribari come vittima impotente, costretta ad attendere l'iniziativa giudiziaria altrui prima di agire, a sua volta, in giudizio), non corrisponde al vero che l'imputato fosse processualmente disarmato, impossibilitato ad agire in giudizio, e costretto soltanto difendersi, laddove il Florio avesse agito in via giudiziale per il recupero degli onorari asseritamente vantati. In primo luogo, si osserva come un'impostazione siffatta del motivo di ricorso sottenda un'errata comprensione del principio dell'effettività della tutela giurisdizionale e del diritto di difesa di cui all'art. 24, primo comma Cost. Tale disposizione, nel prevedere che tutti possono agire in giudizio per la tutela delle proprie situazioni sostanziali protette, implica non soltanto che tutti possono proporre una domanda davanti a un giudice, bensì qualcosa di ben più profondo e importante, vale a dire che l'ordinamento deve garantire a tutti una tutela giurisdizionale effettiva (e va da sé che la tutela giurisdizionale effettiva possa invocarsi sia agendo in giudizio sia difendendosi da una pretesa altrui), a condizione, beninteso, che diritti e interessi legittimi siano ragionevolmente esistenti.In secondo luogo, il Florio -secondo quanto risulta dal testo dell'impugnata sentenza- aveva inviato all'imputato una diffida di pagamento, incaricando un avvocato del recupero del credito; a questo punto, il ricorrente, così sollecitato, avrebbe ben potuto reagire alla diffida, ponendo in essere un'azione di accertamento negativo oppure, in caso di un'eventuale azione monitoria da parte del legale, difendersi attraverso opposizione all'azione monitoria stessa. Egli avrebbe potuto, inoltre, agire presentando un esposto presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati al fine di ottenere una pronuncia su eventuali violazioni delle regole deontologiche e/o disciplinari legate ai compensi pattuiti per la difesa (si veda, in part., l'art. 29, comma 4, del Codice deontologico forense). Peraltro, la scelta di percorrere tale strada avrebbe consentito all'imputato non soltanto di precostituirsi una strada legale per la tutela del proprio diritto dinanzi a un "giudice" imparziale (perché alla stregua di un organo giurisdizionale va considerato il Consiglio dell'Ordine degli avvocati allorché esercita funzioni disciplinari: sul punto, v. Corte cost., n. 114/1970, secondo cui il Consiglio nazionale, quando è chiamato a decidere sui ricorsi contro i provvedimenti adottati dai singoli Consigli dell'ordine, «svolge funzione giurisdizionale per la tutela di un interesse pubblicistico, esterno e superiore a quello dell'interesse del gruppo professionale: il che può trovare conferma nella ricorribilità contro le decisioni del Consiglio nazionale alle Sezioni unite della Corte di cassazione»), ma anche di esprimere, in sede adeguata, il proprio diritto di critica, in luogo di ricorrere a espressioni in cui, come si dirà sub 2, legittimamente la Corte d'appello ha ravvisato un contenuto diffamatorio (Sez. 5, n. 42576 del 20/07/2016, Crimaldi, Rv. 268044 - 01). Tanto chiarito a proposito delle alternative - anche lato sensu - giurisdizionali cui l'imputato avrebbe potuto ricorrere, si osserva come la Corte territoriale, con accertamento in fatto che non appare caratterizzato da illogicità, abbia correttamente ritenuto provato che le condotte minacciose poste in essere dall'imputato (oltre alle reiterate minacce, esse si sono estrinsecate in appostamenti; inoltre, l'imputato -come ricordato nell'impugnata sentenza- ha costretto la persona offesa ad arrestare la propria autovettura frapponendosi nel percorso del Florio) nei confronti della persona offesa siano state finalizzate a neutralizzare le pretese avanzate da quest'ultima. Con ciò, la Corte d'appello ha ragionevolmente escluso la riconducibilità di quelle condotte nel reato di minaccia. A tale conclusione, la Corte è pervenuta sulla base delle dicharazioni della persona offese e di due testimoni; a tal proposito, la difesa ha censurato in maniera del tutto generica il giudizio sulla credibilità soggettiva e l'intrinseca attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, limitandosi a un vaga notazione circa la mancata considerazione, da parte della Corte d'appello, dei motivi d'astio nutriti dal Florio ('' nei confronti dell'imputato, senza ulteriormente corredare l'eccezione di argomenti dotati di qualsivoglia persuasività. 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato, in quanto generico e asseverativo (ex multis, cfr. Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849 - 01, sull'inammissibilità del ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione). La censura che insiste sull'erronea valutazione, da parte dei giudici di merito, delle dichiarazioni dei due testi (che avevano riferito alla persona offesa degli epiteti "strozzino" e "cravattaro", adoperati dal Cribari nel riferirsi al Florio, in assenza di quest'ultimo) è insufficientemente argomentata, essendosi la difesa limitata a osservare che, con quelle espressioni, l'imputato avrebbe inteso descrivere la condotta del Florio, non già riferirsi a qualità morali dello stesso. L'eccezione, per come esposta, priva cioè di ulteriori specificazioni riferite al contesto in cui i termini, di per sé offensivi, sono stati utilizzati, non offre al Collegio elementi utili a ravvisare l'esimente del diritto di critica, posto che i termini utilizzati dall'imputato non possono certo qualificarsi come neutri: "strozzino" è un'espressione dispregiativa, che getta una luce negativa sulla reputazione professionale della persona offesa (cfr., tra le molte, Sez. 5, n. 17243 del 19/02/2020, Lunghini, Rv. 279133 - 01: «in tema di diffamazione, l'esimente del diritto di critica postula una forma espositiva corretta, strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione e che non trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressione dell'altrui reputazione, ma non vieta l'utilizzo di termini che, sebbene oggettivamente offensivi, hanno anche il significato di mero giudizio critico negativo di cui si deve tenere conto alla luce del complessivo contesto in cui il termine viene utilizzato»). Neppure può ritenersi che gli epiteti indirizzati alla persona offesa fossero gli unici adatti a esprimere il disappunto per la condotta - connotata, secondo l'imputato, da avidità- del professionista, ovverosia insostituibili nella manifestazione del pensiero critico, in quanto non suscettibile di adeguati equivalenti. In realtà, il requisito della continenza postula una forma espositiva corretta della critica rivolta - e cioè strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione e che non trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressione dell'altrui reputazione (Sez. 5, n. 31669 del 14/04/2015, Marcialis, Rv. 264442 - 01: fattispecie in cui la Suprema Corte ha ritenuto che l'utilizzo del termine "incompetente" nei confronti di un architetto con riferimento al suo operato tecnico non esorbiti di per sé dai limiti della critica consentiti, dovendo il giudice di merito accertare se sia possibile rilevare nei suoi confronti una carenza di capacità professionale di grave natura, alla quale sola va commisurata la portata dell'indispensabilità funzionale della critica così come formulata). 3. [OSCURATO:PERSONA] rigetta, pertanto, il ricorso. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di legittimità, che, in relazione all'attività svolta, vengono liquidate in complessivi euro 3.600,00, oltre accessori di legge. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida
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