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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 01570/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 13093/2023R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della F.[OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrenti- nei confronti [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dagli avvocati D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -resistente- avverso l’ORDINANZA d el TRIBUNALE di TERAMO , depositata i l 4/05/2023, r.g.n.3132/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero - la sostituta procuratrice generale [OSCURATO:PERSONA]Erba, che ha chiesto alla Corte di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legale rappresentante della F.lli [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per regolamento di competenza avverso l’ordinanza, resa dal Tribunale di Teramo in data 4/5/2023, nel procedimento di opposizione all’ordinanza ingiunzione della Provincia di Teramo, emessa il 30/9/2022 per violazione dell’art. 193, comma 1 del d.lgs. n. 152/2006, con cui il Tribunale ha respinto l’istanza di riunione per connessione al processo n. 779/2023, pendente presso lo stesso Tribunale e avente ad oggetto l’opposizione avverso altra ordinanza ingiunzione per un’analoga violazione. [OSCURATO:PERSONA] di Teramo ha depositato memoria ai sensi dell’art.47, comma 5 c.p.c. e ulteriore memoria in prossimità dell’adunanza. [OSCURATO:PERSONA] I ricorrenti hanno in particolare dedotto la carenza di motivazione e l’erroneità della decisione per l’esistenza dei presupposti per la riunione dei due processi.

Il ricorso è inammissibile.

Come sottolinea il pubblico ministero nelle sue conclusioni scritte, con indirizzo uniforme questa Corte ha affermato che “il provvedimento che accoglie o rigetta l'istanza di riunione di provvedimenti pendenti davanti allo stesso giudice o a sezioni diverse dello stesso ufficio giudiziario, costituisce atto processuale di carattere meramente preparatorio, privo di contenuto decisorio sulla competenza, in quanto non implica soluzioni di questioni relative alla translatio iudicii e pertanto non è impugnabile con il regolamento di competenza (cfr. Cass. n. 7446/2001 e Cass. n. 13092006).

D'altra parte, proprio in quanto provvedimento meramente ordinatorio, finalizzato all'esclusiva progressione del processo, la decisione sull'istanza di riunione è comunque insuscettibile di impugnazione col ricorso per cassazione (v.

Cass.n. 8757/2015 e, da ultimo, Cass. n. 2984/2023).

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorsoinammissibile e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio in favore della resistente, che liquida in euro 1.300, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, exart. 13, comma 1- quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 13093/2023R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della F.[OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrenti- nei confronti [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dagli avvocati D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -resistente- avverso l’ORDINANZA d el TRIBUNALE di TERAMO , depositata i l 4/05/2023, r.g.n.3132/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero - la sostituta procuratrice generale [OSCURATO:PERSONA]Erba, che ha chiesto alla Corte di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legale rappresentante della F.lli [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per regolamento di competenza avverso l’ordinanza, resa dal Tribunale di Teramo in data 4/5/2023, nel procedimento di opposizione all’ordinanza ingiunzione della Provincia di Teramo, emessa il 30/9/2022 per violazione dell’art. 193, comma 1 del d.lgs. n. 152/2006, con cui il Tribunale ha respinto l’istanza di riunione per connessione al processo n. 779/2023, pendente presso lo stesso Tribunale e avente ad oggetto l’opposizione avverso altra ordinanza ingiunzione per un’analoga violazione. [OSCURATO:PERSONA] di Teramo ha depositato memoria ai sensi dell’art.47, comma 5 c.p.c. e ulteriore memoria in prossimità dell’adunanza. [OSCURATO:PERSONA] I ricorrenti hanno in particolare dedotto la carenza di motivazione e l’erroneità della decisione per l’esistenza dei presupposti per la riunione dei due processi. Il ricorso è inammissibile. Come sottolinea il pubblico ministero nelle sue conclusioni scritte, con indirizzo uniforme questa Corte ha affermato che “il provvedimento che accoglie o rigetta l'istanza di riunione di provvedimenti pendenti davanti allo stesso giudice o a sezioni diverse dello stesso ufficio giudiziario, costituisce atto processuale di carattere meramente preparatorio, privo di contenuto decisorio sulla competenza, in quanto non implica soluzioni di questioni relative alla translatio iudicii e pertanto non è impugnabile con il regolamento di competenza (cfr. Cass. n. 7446/2001 e Cass. n. 13092006). D'altra parte, proprio in quanto provvedimento meramente ordinatorio, finalizzato all'esclusiva progressione del processo, la decisione sull'istanza di riunione è comunque insuscettibile di impugnazione col ricorso per cassazione (v. Cass.n. 8757/2015 e, da ultimo, Cass. n. 2984/2023). Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorsoinammissibile e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio in favore della resistente, che liquida in euro 1.300, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, exart. 13, comma 1- quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così decis
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