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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 settembre 2026

Cassazione n. 25756/2026

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tato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado dellaSicilia n. 3642/2024 depositata il 09/05/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con sentenza n. 3642/2024 la GGT di II grado della Sicilia - suricorso proposto dal Consorzio di bonifica 6 Enna avverso la sentenza n.1227/2022 con cui la CTP di Enna aveva accolto il ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA] registro generale 26116/2024Numero sezionale 5764/2026Numero di raccolta generale 25756/2026Data pubblicazione 24/09/2026Calogero [OSCURATO:PERSONA] avverso la cartella di pagamento relativa ai contributiconsortili richiesti per gli anni 2015, 2016 e 2017 - dichiaraval’inammissibilità dell’appello.La Corte regionale riteneva preclusiva della pronuncia sull’appello lainesistenza del Consorzio di Bonifica 6 Enna in quanto, in forza dell’art. 13della legge regionale n. 5 del 2014, accorpato, unitamente ai consorzi diCaltagirone, Ragusa, Catania, Siracusa, Messina, nel Consorzio di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva pertanto conferito mandato senzarappresentanza alla riscossione dei contributi consortili ad un soggetto nonpiù esistente.

Il giudice d’appello affermava altresì la rilevabilità d’ufficio,in ogni stato e grado del processo, della questione relativa alla inesistenzadel Consorzio, in quanto attinente alla legitimatio ad causam dello stesso.Rilevava all’uopo la CGT di II grado che:- l’art. 13 della legge regionale n. 5 del 2014, recante norme inmateria di consorzi di bonifica e meccanizzazione agricola, ha previstoche, al fine di adeguare i servizi di bonifica e irrigazione alle attualiesigenze dell'agricoltura e di razionalizzare l'impiego delle risorse umane,strumentali e finanziarie del settore, sono ridefiniti gli ambiti territoriali dioperatività dei consorzi di bonifica, attraverso l'unificazione deicomprensori consortili sulla base della unitarietà e omogeneità idrograficae idraulica del territorio, sia per la difesa del suolo, sia per la gestionedelle acque, ciò garantendo l'utilizzo delle medesime unità di personale diruolo, precario ed a tempo determinato.

La medesima disposizioneprevede, al secondo comma, che sono istituiti il Consorzio di bonificaSicilia occidentale e il Consorzio di bonifica Sicilia orientale. [OSCURATO:PERSONA] dibonifica Sicilia occidentale accorpa i consorzi di bonifica di Trapani,Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Gela e i loro rispettivi comprensori.

IlConsorzio di bonifica Sicilia orientale accorpa i consorzi di bonifica di Enna,Caltagirone, Ragusa, Catania, Siracusa, Messina e i loro rispettivicomprensori;Numero registro generale 26116/2024Numero sezionale 5764/2026Numero di raccolta generale 25756/2026Data pubblicazione 24/09/2026- non è corretto affermare che il suddetto articolo non abbia stabilitol'estinzione dei consorzi di bonifica territoriali ma abbia solamente istituitoil Consorzio di bonifica della Sicilia occidentale e il Consorzio di bonificadella Sicilia orientale, atteso che sia il concetto di accorpamento che quellodi unificazione rimandano alla “riunione in un tutto unico”, che sisostituisce totalmente ai precedenti soggetti, i quali sono stati quindiaboliti, tant’è che è stata prevista l'approvazione dello statuto e delregolamento di organizzazione dei due istituendi consorzi, nonchél'elezione degli organi statutari e la nomina di un unico direttore generale,dovendo, pertanto, ritenersi avvenuta, come evincibile anche dalRegolamento di organizzazione del Consorzio di bonifica [OSCURATO:PERSONA],una vera e propria successione tra enti pubblici;- nel caso di specie, pertanto, si è verificata la singolare situazione chea costituirsi in giudizio per difendere la legittimità di un proprioprovvedimento è un soggetto, il Consorzio 6 Enna, che non esiste più, inquanto abolito dalla legge, con la conseguenza che l’appello va ritenutoinammissibile;- la previsione di una delega in favore dei vecchi consorzi, i qualiagirebbero quali mandatari senza rappresentanza del Consorzio di bonificaSicilia orientale, si palesa come illegittima, sia in quanto i vecchi consorzisono stati aboliti, sia in quanto un ente pubblico non può delegare in alcunmodo le proprie potestà ad altri soggetti anche se pubblici (non potendopertanto in tal senso intendersi la previsione di cui al comma 13 dell’art.19 del Regolamento di organizzazione del nuovo Consorzio di bonificaSicilia Orientale), fatta salva un’espressa previsione legislativa;- parlare di “ mandato senza rappresentanza del Consorzio dibonifica della [OSCURATO:PERSONA] è una abnormità giuridica”, sia perché unente pubblico non può delegare ad un altro le proprie funzioni, sia perchési tratta di un istituto giuridico applicabile ai soli rapporti privatistici,incompatibili con l'esercizio di pubbliche funzioni;Numero registro generale 26116/2024Numero sezionale 5764/2026Numero di raccolta generale 25756/2026Data pubblicazione 24/09/2026- l’atto impugnato - in quanto emesso da un soggetto inesistente,pertanto assolutamente privo di competenza, sulla base di una delegaillegittima - è nullo, perciò non convalidabile, con la conseguenza che ilsoggetto competente dovrà emettere un nuovo atto, il quale non va adintegrarsi con quello precedente.2. [OSCURATO:PERSONA] di Bonifica 6 Enna proponeva ricorso per cassazioneavverso la sentenza della CGT di II grado, depositando inoltre memoriaillustrativa.3. [OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso, il Consorzio deduce la nullità dellasentenza impugnata, ex art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c., per violazione degliartt. 101, comma 2, c.p.c., 112 c.p.c. e 1, comma 2, del d.lgs. n.546/1992, in quanto la CGT di II grado si sarebbe pronunciata su unaquestione (il difetto di legittimazione processuale del Consorzio) maisollevata dalla contribuente e perciò esulante dal thema decidendum, cosìviolando l’art. 112 c.p.c. e, rilevando inammissibilmente d’ufficio dettaquestione (spingendosi a valutare l’effettiva titolarità del rapportocontroverso), non avrebbe concesso alle parti il termine percontrodedurre, emettendo una sentenza cd della “terza via”, così violandol’art. 101, comma 2, c.p.c..Il motivo è inammissibile ed infondato.E’ inammissibile laddove, argomentando la violazione dell’art. 112c.p.c. sulla scorta del rilievo che la suddetta questione non era stata maisollevata dal contribuente nei gradi di merito, trascura il dato che essa erastata evidentemente ritenuta rilevabile d’ufficio, non confrontandosi perciòcon la specifica ratio decidendi, sul punto, della sentenza impugnata (v.sulla necessità che i motivi per i quali si richiede la cassazione abbiano apena di inammissibilità, secondo quanto prescritto dall'art. 366, comma 1,n. 4 cod. proc. civ., carattere di specificità, completezza e riferibilità allaNumero registro generale 26116/2024Numero sezionale 5764/2026Numero di raccolta generale 25756/2026Data pubblicazione 24/09/2026decisione impugnata, dovendo concretamente considerare le ragioni che lasorreggono, da cui non possono prescindere, Cass., n. 15517/2020).Il motivo è inoltre infondato, essendo la questione attinente allalegittimazione processuale, come correttamente evidenziato dal giudiced’appello, rilevabile d’ufficio, trattandosi di una questione “fondante”,perciò esclusa anche dall’area di copertura del giudicato implicito comechiarito da ultimo dalle Sezioni Unite, in quanto la sua omessa rilevazionesi risolverebbe in una pronuncia inutiliter data (v. sul punto Cass., S.U., n.24172/2025, Cass., n. 32814/2023, Cass. n. 29505/2020).

Talequestione, infatti, si ricollega al principio dettato dall'art. 81 c.p.c.,secondo il quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui innome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge e, pertanto,trattandosi di materia attinente al contraddittorio, comporta la verificaanche d’ufficio, in via preliminare al merito, della coincidenza dell'attore edel convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapportodedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta.Detta verifica è stata pertanto doverosamente compiuta nel caso inesame, in cui, invero, non si è proceduto, contrariamente a quantoassunto dal ricorrente, a sindacare d’ufficio “l’effettiva titolarità delrapporto controverso” ma è stata accertata, negativamente, la capacitàprocessuale della parte appellante (il Consorzio) ritenuta giuridicamenteinesistente.Premessa la certa rilevabilità d’ufficio della questione afferente allalegittimazione processuale del Consorzio, poiché essa è stata affrontata erisolta sulla sola scorta della mera interpretazione di norme di legge (art.13 della legge regionale n. 5/2014) e regolamentari nonché di attiamministrativi, senza che si rendesse necessario alcun preliminareaccertamento in fatto, non sussiste, inoltre, alcuna violazione dell’art. 101,comma 2, c.p.c.

A tal proposito, secondo il consolidato orientamento diquesta Corte, affermato dalle Sezioni Unite (sentenza n. 20935/2009) eNumero registro generale 26116/2024Numero sezionale 5764/2026Numero di raccolta generale 25756/2026Data pubblicazione 24/09/2026più volte ribadito (v.

Cass., n. 822/2024, Cass., n. 11724/2021, Cass., n.22778/2019, Cass., n. 15037/18, Cass. n. 10353/2016), se il giudicerileva d’ufficio una questione di puro diritto, senza procedere alla suasegnalazione alle parti affinché su di essa si apra la discussione, comeaccaduto nel caso di specie, non vi è nullità della sentenza, perché da taleomissione non deriva la consumazione di altro vizio processuale diversodall’error iuris in iudicando ovvero dall’error in iudicando de iureprocedendi, la cui denuncia in sede di legittimità consente la cassazionedella sentenza solo se tale errore si sia in concreto consumato.

Soltantoqualora si sia, pertanto, trattato di questioni di fatto, ovvero miste di fattoe di diritto, la parte soccombente può dolersi della decisione, sostenendoche la violazione di quel dovere di indicazione ha vulnerato in concreto lafacoltà di chiedere prove o, in ipotesi, di ottenere un’eventuale rimessionein termini.

E’ stato inoltre rimarcato che l’obbligo del giudice di suscitare ilcontraddittorio sulle questioni rilevate d’ufficio, stabilito dal secondocomma dell’art. 101 c.p.c., riguarda le questioni di fatto, ovvero miste difatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione del materialeprobatorio, bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chiestedalle parti ovvero una attività assertiva in punto di fatto e non già solomere difese (v.

Cass., n. 822/2024, che richiama Cass., n. 10353/2016,Cass., n. 15037/2018, Cass., n. 22778/2019, Cass., n. 11724/2021).2.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 13della legge 28 gennaio 2014 n. 5 della Regione Siciliana e 19, commi 12 e13, del Regolamento di organizzazione del Consorzio di Bonifica SiciliaOrientale (adottato con Deliberazione del [OSCURATO:PERSONA] n. 2del 16 ottobre 2017 secondo lo schema tipo approvato con decreto delPresidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017), 97, commi 2 e 3,24 e 111 Cost., 100, 323 c.p.c., 49, 50 e 52 del d.lgs. n. 546/1992, perNumero registro generale 26116/2024Numero sezionale 5764/2026Numero di raccolta generale 25756/2026Data pubblicazione 24/09/2026avere il giudice d’appello erroneamente ritenuto che il Consorzio nonesistesse più e che, per l’effetto, l’appello fosse inammissibile.Sostiene, all’uopo, il ricorrente che, contrariamente a quantoaffermato dalla sentenza impugnata, la predetta disposizione regionale “…non ha stabilito l’estinzione dei Consorzi di bonifica territoriale, bensì, alfine precipuo di soddisfare le nuove esigenze della moderna imprenditoriaagricola siciliana (creando opportune economie di scale ed interventiimprontanti all’efficienza ed efficacia), ha solamente istituito due nuovimacro Consorzi di Bonifica (Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] e SiciliaOccidentale) unificando – sul piano degli ambiti territoriali di operatività - icomprensori dei già esistenti Consorzi territoriali”.

Ciò si desumerebbe dalfatto che non è stata prevista l’apposita procedura di liquidazione di detticonsorzi di bonifica territoriali, essendo stati conferiti ai medesimi “… unanuova connotazione e missione, nell’ambito del complessivo impiantodelineato dalla legge di riforma», così creando “un’articolazione in uffici(centrali e periferici) fra il Consorzio di bonifica [OSCURATO:PERSONA] ed i singoliconsorzi di Bonifica territoriali accorpati (fra cui anche quello di Enna, n.6)”.Il motivo è fondato, ribadendosi il condivisibile orientamento giàespresso in merito da questa Corte, nelle recenti pronunce emesse neiconfronti del medesimo Consorzio (v., tra le altre, Cass., n. 6610/2026,Cass., n. 6611/2026).In relazione al quadro normativo ed amministrativo di riferimento, vapremesso quanto segue.L’art. 13 della legge 28 gennaio 2014 n. 5 della Regione Siciliana hastabilito che: «1.

Al fine di adeguare i servizi di bonifica e irrigazione alleumane, strumentali e finanziarie del settore, sono ridefiniti gli ambititerritoriali di operatività dei Consorzi di bonifica, attraverso l'unificazionedei comprensori consortili sulla base della unitarietà e omogeneitàNumero registro generale 26116/2024Numero sezionale 5764/2026Numero di raccolta generale 25756/2026Data pubblicazione 24/09/2026idrografica e idraulica del territorio sia per la difesa del suolo sia per lagestione delle acque.

L'unificazione dei comprensori consortili avvienegarantendo l'utilizzo delle medesime unità di personale di ruolo, precarioed a tempo determinato;

2. Sono istituiti il Consorzio di bonifica Siciliaoccidentale e il Consorzio di bonifica Sicilia orientale. […] [OSCURATO:PERSONA] dibonifica Sicilia orientale accorpa i consorzi di bonifica: 6 Enna […] e i lororispettivi comprensori.

3. Entro il 31.12.2014 con decreto del Presidentedella Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su propostadell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pescamediterranea e sentita la Commissione legislativa permanente "Attivitàproduttive" dell'Assemblea regionale siciliana, si provvede all'approvazionedello statuto e del regolamento di organizzazione dei due istituendiconsorzi nel rispetto dei principi stabiliti dall'intesa Stato-Regioni di cui art.27 del d.l. 31.12.2007 n. 248, convertito con modificazioni dalla L.28.02.2008 n. 31;

4. Entro sessanta giorni dall'approvazione dello statutoai sensi del comma 3, l'Assessore regionale per l'agricoltura, lo svilupporurale e la pesca mediterranea, con decreto, indice le elezioni per gliorgani statutari».L’art. 19 del Regolamento di organizzazione del Consorzio di BonificaSicilia Orientale (prodotto in allegato alle controdeduzioni nel fascicolo diprimo grado) ha a sua volta stabilito che:- «1.

A decorrere dalla data di costituzione del Consorzio di BonificaSicilia Orientale sono accorpati […]»;- «2.

Il nuovo Consorzio succede, senza soluzione di continuità, aipreesistenti consorzi in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresiquelli relativi al patrimonio mobiliare e immobiliare e al personale, chemantiene il trattamento giuridico ed economico posseduto nei consorziaccorpati alla data di costituzione dello stesso consorzio»;Numero registro generale 26116/2024Numero sezionale 5764/2026Numero di raccolta generale 25756/2026Data pubblicazione 24/09/2026- «3.

Alla amministrazione del nuovo consorzio, in fase di primaal comma 1.»;- «4. [OSCURATO:PERSONA] straordinario esercita le funzioni di ordinariaamministrazione che, in base allo Statuto, al presente Regolamento e allalegislazione vigente, sono di competenza del Presidente del Consorzio diBonifica, del Consiglio di Amministrazione e del Direttore Generale […]»;- «6.

Ad avvenuta nomina, il Direttore Generale provvedeall'amministrazione del Consorzio, avvalendosi delle strutture degliaccorpati Consorzi e del relativo personale»;- «7.

Le funzioni e attività poste in essere dal Commissariostraordinario e dai Direttori, nonché rapporti a qualsiasi titolo instaurati,sono oggettivamente e soggettivamente imputati al consorzio istituitodall'art. 13 della 1.r. 5/2014 […]»;- «13.

I piani, regolamenti, ruoli e affidamenti dei consorzi accorpatirestano vigenti e continuano a trovare applicazione fino a diversadeterminazione del [OSCURATO:PERSONA] e del Direttore Generale,cui compete l'adozione delle misure, anche transitorie, e degli atti dipianificazione, programmazione e regolamentazione necessari perl'operatività del nuovo Consorzio, nei termini temporali sopra indicati.

Inparticolare:- i ruoli per il pagamento dei contributi consortili sono emessisulla base dei piani adottati e ogni altro atto, che disciplina il calcolo e lemodalità di riparto dei contributi a carico dei consorziati, vigenti neiconsorzi accorpati alla data di costituzione del nuovo consorzio […]».Come accertato dal Giudice regionale e come documentato in atti, in30 ottobre 2017, il Commissario straordinario ha istituito «un "periodotransitorio", per consentire l'efficace attuazione di quanto previsto dallalegge regionale 28 gennaio 2014 n. 5, articolo 13, e quindi di garantire losvolgimento delle attività evitando soluzioni di continuità», stabilendo,Numero registro generale 26116/2024Numero sezionale 5764/2026Numero di raccolta generale 25756/2026Data pubblicazione 24/09/2026«[…] ai sensi delle norme transitorie di cui all'art 19, con riferimentoparticolare ai punti 12 e 13 del Regolamento di Organizzazione delConsorzio di [OSCURATO:PERSONA]…, che nel periodo transitorio, gliaccorpati consorzi di bonifica 6 Enna […] agiscono quali "mandatari senzarappresentanza" del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA], conformementea quanto disciplinato dall'articolo 1705 del codice civile».Ciò ritenendo:- che «la soluzione di continuità, per la tipologia e numerosità deirapporti giuridici da compiersi comporta l'indefettibile previsione di un"periodo transitorio”»;- «di dovere obbligatoriamente garantire il compimento dell'attivitàgiuridica all'istituito nuovo ente nel rispetto del Regolamento suddetto e,pertanto, anche, ai sensi dell'art. 19 punti 12 e 13, mantenendo attive leprecedenti posizioni giuridiche degli accorpati Consorzi di cui si potràcontinuare ad utilizzare la propria denominazione, ma che agiranno nellanuova configurazione in nome proprio e per conto del Consorzio di BonificaSicilia Orientale continuando ad utilizzare tutti i propri codici identificativifino alla formale loro cessazione che avverrà una volta che sarannodefinitivamente unificate tutte le posizioni giuridiche nei confronti deiterzi».Sulla scorta del suddetto quadro normativo ed amministrativo, questaCorte, già con pronuncia n. 15351/2023 (sebbene riferita alla diversaquestione della illegittimità del termine apposto ai contratti stipulati dalConsorzio), ha affermato che l’art. 13 della predetta legge regionale, nellostabilire l’accorpamento dei consorzi ivi indicati, non ne ha espressamenteprevisto la soppressione, osservando che l’assenza di una fase diliquidazione e l’esistenza di un periodo transitorio (ancora in corso alladata di proposizione del ricorso) legittimavano i consorzi accorpati adoperare quali mandatari senza rappresentanza del Consorzio di bonificadella Sicilia orientale con obbligo di provvedere allo svolgimento delleNumero registro generale 26116/2024Numero sezionale 5764/2026Numero di raccolta generale 25756/2026Data pubblicazione 24/09/2026della Sicilia orientale.Con le sopra citate sentenze, emesse nei confronti dell’odiernoConsorzio in fattispecie analoghe, questa Corte ha ribadito la perdurantelegittimazione dei precedenti consorzi, evidenziando che l’art. 19, comma13, del citato Regolamento, laddove stabilisce che «I piani, regolamenti,ruoli e affidamenti dei consorzi accorpati restano vigenti e continuano atrovare applicazione fino a diversa determinazione del CommissarioStraordinario e del Direttore Generale, cui compete l'adozione dellemisure, anche transitorie, e degli atti di pianificazione, programmazione eregolamentazione necessari per l'operatività del nuovo Consorzio, neitermini temporali sopra indicati», ha inteso garantire il nesso di continuitàtra le attività consortili dei precedenti enti con quello di nuova costituzionee che la previsione, da parte della delibera commissariale n. 8/2017, delpredetto periodo transitorio, è stata, per tale via, funzionale allamenzionata modalità di successione tra gli stessi.

Tale successione, comechiarito nei richiamati precedenti, non ha comportato, però, l’abolizione néla sostituzione dei vecchi consorzi in concomitanza con l’istituzione deinuovi, in quanto la previsione dell’art. 13 della legge regionale, che noncontempla tale effetto estintivo, nel ridefinire gli ambiti territoriali dioperatività dei consorzi tramite la loro unificazione, istituendo, quindi, inuovi enti, ha indicato un obiettivo programmatico, ha pianificato cioè, sulversante generale, il nuovo assetto organizzativo dei consorzi, senzatuttavia estinguere, per dato normativo, le precedenti entità, concependo,in realtà, tale esito come momento conclusivo di un processo, nonpotendo trattarsi di una conseguenza correlata alla semplice costituzionedella nuova entità.

La riunificazione, che costituisce l’imprescindibileobiettivo programmatico e letterale del dato normativo, è operazione chenon postula, di per sé, l’immediata estinzione dell’ente accorpato, nonpredica cioè un effetto istantaneo dell’operazione.

Ne è prova laNumero registro generale 26116/2024Numero sezionale 5764/2026Numero di raccolta generale 25756/2026Data pubblicazione 24/09/2026circostanza secondo la quale è la stessa legge regionale ad avercontemplato termini (non perentori) per l’approvazione dello statuto e delregolamento organizzativo dei nuovi enti, il che accredita l’ordine di ideesecondo cui la loro operatività è stata prefigurata come epilogo delprocedimento di riorganizzazione, solo all’esito del quale potrà realizzarsil’effetto della riunificazione nella nuova entità dei precedenti consorzi, conconseguente loro permanenza “in vita” sino al completamento di taleprocesso.In tale contesto, risulta corrispondente ai riportati contenuti legislativie comunque si presenta come soluzione non incompatibile né contrariacon l’assetto programmatico normativamente indicato, la previsione di unesercizio non immediato delle attività consortili da parte del nuovo ente e,dunque, di un “periodo transitorio”, nel segno della permanenza degli“affidamenti” in atto sino alla conclusione del processo di razionalizzazionedegli ambiti territoriali.In linea con i sopracitati precedenti (nonché con la pronuncia n.22104/2025 relativa alla procedura di accorpamento dei consorzi disviluppo industriale della Regione Calabria), deve perciò concludersi chesolo una volta completato il processo di accorpamento possa considerarsichiusa la procedura, mentre la prosecuzione dell’attività e dei rapporti,anche processuali, dei consorzi accorpati, comprende tutti i rapporti e leanteriori alla chiusura dell’operazione di accorpamento.La accertata permanenza in vita del Consorzio di Bonifica 6 Enna sinoal completamento del processo di accorpamento esclude, pertanto, lafondatezza dell’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione perdifetto di legitimatio ad causam, sollevata dal controricorrente in ragionedella dedotta soppressione del Consorzio.Così ricostruita la vicenda, si è, inoltre, esclusa la configurabilità di unadelega di funzioni o di poteri, esercitando il Consorzio di bonifica 6 Enna,Numero registro generale 26116/2024Numero sezionale 5764/2026Numero di raccolta generale 25756/2026Data pubblicazione 24/09/2026le attività già ad esso affidate in attesa della definizione del processo diriunificazione degli enti, con conseguente superfluità, inoltre, dell’iniziativacommissariale volta ad attribuire al Consorzio la qualità di mandatariosenza rappresentanza del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA], comestabilito dall’art. 1705 c.c., tanto più che l’istituto del mandato senzarappresentanza non appare esportabile in ambito pubblicistico, ovel’affidamento di funzioni è regolato dall’istituto della delegaintersoggettiva, che opera tra rami diversi dell’amministrazione e che deveessere prevista dalla legge.

Tantomeno il citato mandato può essereconfigurato – come sostenuto dalla difesa del Consorzio – secondo ilmodello della delegazione inter organica, considerando il rapporto tra iConsorzi in termini di relazione tra articolazione centrale e periferica,stante l’alterità soggettiva tra i due enti, postulata dalla previsione di unmandato senza rappresentanza conferito dal nuovo consorzio a quelloprecedente.In ogni caso, l’aver agito il Consorzio (inutilmente) quale mandatariosenza rappresentanza non ha inciso sul rapporto tributario, né privato ilConsorzio di Bonifica 6 Enna del persistente potere di emanare l’atto, inragione sia della sua sopravvivenza sino al compimento del processo diaccorpamento, sia della sua legittimazione ad agire in presenza delperdurante affidamento dell’attività, sicché erroneamente il giudiced’appello ha considerato nullo l’atto impugnato, sulla base di uninsussistente vizio di incompetenza assoluta.3.

Rimane assorbito nelle valutazioni che precedono l’esame del terzomotivo di ricorso, con cui si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3), c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1705 c.c., 97,commi 2 e 3, Cost., 21 septies della legge n. 241/1990, 13 della leggeregionale della Sicilia n. 5/2014, 19, commi 12 e 13, del Regolamento diorganizzazione del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] e dellaDeliberazione del Commissario straordinario n. 8 del 30 ottobre 2017,Numero registro generale 26116/2024Numero sezionale 5764/2026Numero di raccolta generale 25756/2026Data pubblicazione 24/09/2026assumendo il ricorrente che il predetto mandato senza rappresentanzaalluderebbe, in realtà, ad una delega inter organica.La sentenza va dunque cassata in relazione al motivo accolto, conrinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, indiversa composizione, anche per l’esame dei motivi assorbiti e per laregolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.Mla Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo e dichiaraassorbito il terzo;cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia lacausa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia indiversa composizione, anche per regolamentazione delle spese delpresente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado dellaSicilia n. 3642/2024 depositata il 09/05/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza n. 3642/2024 la GGT di II grado della Sicilia - suricorso proposto dal Consorzio di bonifica 6 Enna avverso la sentenza n.1227/2022 con cui la CTP di Enna aveva accolto il ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA] registro generale 26116/2024Numero sezionale 5764/2026Numero di raccolta generale 25756/2026Data pubblicazione 24/09/2026Calogero [OSCURATO:PERSONA] avverso la cartella di pagamento relativa ai contributiconsortili richiesti per gli anni 2015, 2016 e 2017 - dichiaraval’inammissibilità dell’appello.La Corte regionale riteneva preclusiva della pronuncia sull’appello lainesistenza del Consorzio di Bonifica 6 Enna in quanto, in forza dell’art. 13della legge regionale n. 5 del 2014, accorpato, unitamente ai consorzi diCaltagirone, Ragusa, Catania, Siracusa, Messina, nel Consorzio di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva pertanto conferito mandato senzarappresentanza alla riscossione dei contributi consortili ad un soggetto nonpiù esistente. Il giudice d’appello affermava altresì la rilevabilità d’ufficio,in ogni stato e grado del processo, della questione relativa alla inesistenzadel Consorzio, in quanto attinente alla legitimatio ad causam dello stesso.Rilevava all’uopo la CGT di II grado che:- l’art. 13 della legge regionale n. 5 del 2014, recante norme inmateria di consorzi di bonifica e meccanizzazione agricola, ha previstoche, al fine di adeguare i servizi di bonifica e irrigazione alle attualiesigenze dell'agricoltura e di razionalizzare l'impiego delle risorse umane,strumentali e finanziarie del settore, sono ridefiniti gli ambiti territoriali dioperatività dei consorzi di bonifica, attraverso l'unificazione deicomprensori consortili sulla base della unitarietà e omogeneità idrograficae idraulica del territorio, sia per la difesa del suolo, sia per la gestionedelle acque, ciò garantendo l'utilizzo delle medesime unità di personale diruolo, precario ed a tempo determinato. La medesima disposizioneprevede, al secondo comma, che sono istituiti il Consorzio di bonificaSicilia occidentale e il Consorzio di bonifica Sicilia orientale. [OSCURATO:PERSONA] dibonifica Sicilia occidentale accorpa i consorzi di bonifica di Trapani,Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Gela e i loro rispettivi comprensori. IlConsorzio di bonifica Sicilia orientale accorpa i consorzi di bonifica di Enna,Caltagirone, Ragusa, Catania, Siracusa, Messina e i loro rispettivicomprensori;Numero registro generale 26116/2024Numero sezionale 5764/2026Numero di raccolta generale 25756/2026Data pubblicazione 24/09/2026- non è corretto affermare che il suddetto articolo non abbia stabilitol'estinzione dei consorzi di bonifica territoriali ma abbia solamente istituitoil Consorzio di bonifica della Sicilia occidentale e il Consorzio di bonificadella Sicilia orientale, atteso che sia il concetto di accorpamento che quellodi unificazione rimandano alla “riunione in un tutto unico”, che sisostituisce totalmente ai precedenti soggetti, i quali sono stati quindiaboliti, tant’è che è stata prevista l'approvazione dello statuto e delregolamento di organizzazione dei due istituendi consorzi, nonchél'elezione degli organi statutari e la nomina di un unico direttore generale,dovendo, pertanto, ritenersi avvenuta, come evincibile anche dalRegolamento di organizzazione del Consorzio di bonifica [OSCURATO:PERSONA],una vera e propria successione tra enti pubblici;- nel caso di specie, pertanto, si è verificata la singolare situazione chea costituirsi in giudizio per difendere la legittimità di un proprioprovvedimento è un soggetto, il Consorzio 6 Enna, che non esiste più, inquanto abolito dalla legge, con la conseguenza che l’appello va ritenutoinammissibile;- la previsione di una delega in favore dei vecchi consorzi, i qualiagirebbero quali mandatari senza rappresentanza del Consorzio di bonificaSicilia orientale, si palesa come illegittima, sia in quanto i vecchi consorzisono stati aboliti, sia in quanto un ente pubblico non può delegare in alcunmodo le proprie potestà ad altri soggetti anche se pubblici (non potendopertanto in tal senso intendersi la previsione di cui al comma 13 dell’art.19 del Regolamento di organizzazione del nuovo Consorzio di bonificaSicilia Orientale), fatta salva un’espressa previsione legislativa;- parlare di “ mandato senza rappresentanza del Consorzio dibonifica della [OSCURATO:PERSONA] è una abnormità giuridica”, sia perché unente pubblico non può delegare ad un altro le proprie funzioni, sia perchési tratta di un istituto giuridico applicabile ai soli rapporti privatistici,incompatibili con l'esercizio di pubbliche funzioni;Numero registro generale 26116/2024Numero sezionale 5764/2026Numero di raccolta generale 25756/2026Data pubblicazione 24/09/2026- l’atto impugnato - in quanto emesso da un soggetto inesistente,pertanto assolutamente privo di competenza, sulla base di una delegaillegittima - è nullo, perciò non convalidabile, con la conseguenza che ilsoggetto competente dovrà emettere un nuovo atto, il quale non va adintegrarsi con quello precedente.2. [OSCURATO:PERSONA] di Bonifica 6 Enna proponeva ricorso per cassazioneavverso la sentenza della CGT di II grado, depositando inoltre memoriaillustrativa.3. [OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, il Consorzio deduce la nullità dellasentenza impugnata, ex art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c., per violazione degliartt. 101, comma 2, c.p.c., 112 c.p.c. e 1, comma 2, del d.lgs. n.546/1992, in quanto la CGT di II grado si sarebbe pronunciata su unaquestione (il difetto di legittimazione processuale del Consorzio) maisollevata dalla contribuente e perciò esulante dal thema decidendum, cosìviolando l’art. 112 c.p.c. e, rilevando inammissibilmente d’ufficio dettaquestione (spingendosi a valutare l’effettiva titolarità del rapportocontroverso), non avrebbe concesso alle parti il termine percontrodedurre, emettendo una sentenza cd della “terza via”, così violandol’art. 101, comma 2, c.p.c..Il motivo è inammissibile ed infondato.E’ inammissibile laddove, argomentando la violazione dell’art. 112c.p.c. sulla scorta del rilievo che la suddetta questione non era stata maisollevata dal contribuente nei gradi di merito, trascura il dato che essa erastata evidentemente ritenuta rilevabile d’ufficio, non confrontandosi perciòcon la specifica ratio decidendi, sul punto, della sentenza impugnata (v.sulla necessità che i motivi per i quali si richiede la cassazione abbiano apena di inammissibilità, secondo quanto prescritto dall'art. 366, comma 1,n. 4 cod. proc. civ., carattere di specificità, completezza e riferibilità allaNumero registro generale 26116/2024Numero sezionale 5764/2026Numero di raccolta generale 25756/2026Data pubblicazione 24/09/2026decisione impugnata, dovendo concretamente considerare le ragioni che lasorreggono, da cui non possono prescindere, Cass., n. 15517/2020).Il motivo è inoltre infondato, essendo la questione attinente allalegittimazione processuale, come correttamente evidenziato dal giudiced’appello, rilevabile d’ufficio, trattandosi di una questione “fondante”,perciò esclusa anche dall’area di copertura del giudicato implicito comechiarito da ultimo dalle Sezioni Unite, in quanto la sua omessa rilevazionesi risolverebbe in una pronuncia inutiliter data (v. sul punto Cass., S.U., n.24172/2025, Cass., n. 32814/2023, Cass. n. 29505/2020). Talequestione, infatti, si ricollega al principio dettato dall'art. 81 c.p.c.,secondo il quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui innome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge e, pertanto,trattandosi di materia attinente al contraddittorio, comporta la verificaanche d’ufficio, in via preliminare al merito, della coincidenza dell'attore edel convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapportodedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta.Detta verifica è stata pertanto doverosamente compiuta nel caso inesame, in cui, invero, non si è proceduto, contrariamente a quantoassunto dal ricorrente, a sindacare d’ufficio “l’effettiva titolarità delrapporto controverso” ma è stata accertata, negativamente, la capacitàprocessuale della parte appellante (il Consorzio) ritenuta giuridicamenteinesistente.Premessa la certa rilevabilità d’ufficio della questione afferente allalegittimazione processuale del Consorzio, poiché essa è stata affrontata erisolta sulla sola scorta della mera interpretazione di norme di legge (art.13 della legge regionale n. 5/2014) e regolamentari nonché di attiamministrativi, senza che si rendesse necessario alcun preliminareaccertamento in fatto, non sussiste, inoltre, alcuna violazione dell’art. 101,comma 2, c.p.c. A tal proposito, secondo il consolidato orientamento diquesta Corte, affermato dalle Sezioni Unite (sentenza n. 20935/2009) eNumero registro generale 26116/2024Numero sezionale 5764/2026Numero di raccolta generale 25756/2026Data pubblicazione 24/09/2026più volte ribadito (v. Cass., n. 822/2024, Cass., n. 11724/2021, Cass., n.22778/2019, Cass., n. 15037/18, Cass. n. 10353/2016), se il giudicerileva d’ufficio una questione di puro diritto, senza procedere alla suasegnalazione alle parti affinché su di essa si apra la discussione, comeaccaduto nel caso di specie, non vi è nullità della sentenza, perché da taleomissione non deriva la consumazione di altro vizio processuale diversodall’error iuris in iudicando ovvero dall’error in iudicando de iureprocedendi, la cui denuncia in sede di legittimità consente la cassazionedella sentenza solo se tale errore si sia in concreto consumato. Soltantoqualora si sia, pertanto, trattato di questioni di fatto, ovvero miste di fattoe di diritto, la parte soccombente può dolersi della decisione, sostenendoche la violazione di quel dovere di indicazione ha vulnerato in concreto lafacoltà di chiedere prove o, in ipotesi, di ottenere un’eventuale rimessionein termini. E’ stato inoltre rimarcato che l’obbligo del giudice di suscitare ilcontraddittorio sulle questioni rilevate d’ufficio, stabilito dal secondocomma dell’art. 101 c.p.c., riguarda le questioni di fatto, ovvero miste difatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione del materialeprobatorio, bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chiestedalle parti ovvero una attività assertiva in punto di fatto e non già solomere difese (v. Cass., n. 822/2024, che richiama Cass., n. 10353/2016,Cass., n. 15037/2018, Cass., n. 22778/2019, Cass., n. 11724/2021).2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 13della legge 28 gennaio 2014 n. 5 della Regione Siciliana e 19, commi 12 e13, del Regolamento di organizzazione del Consorzio di Bonifica SiciliaOrientale (adottato con Deliberazione del [OSCURATO:PERSONA] n. 2del 16 ottobre 2017 secondo lo schema tipo approvato con decreto delPresidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017), 97, commi 2 e 3,24 e 111 Cost., 100, 323 c.p.c., 49, 50 e 52 del d.lgs. n. 546/1992, perNumero registro generale 26116/2024Numero sezionale 5764/2026Numero di raccolta generale 25756/2026Data pubblicazione 24/09/2026avere il giudice d’appello erroneamente ritenuto che il Consorzio nonesistesse più e che, per l’effetto, l’appello fosse inammissibile.Sostiene, all’uopo, il ricorrente che, contrariamente a quantoaffermato dalla sentenza impugnata, la predetta disposizione regionale “…non ha stabilito l’estinzione dei Consorzi di bonifica territoriale, bensì, alfine precipuo di soddisfare le nuove esigenze della moderna imprenditoriaagricola siciliana (creando opportune economie di scale ed interventiimprontanti all’efficienza ed efficacia), ha solamente istituito due nuovimacro Consorzi di Bonifica (Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] e SiciliaOccidentale) unificando – sul piano degli ambiti territoriali di operatività - icomprensori dei già esistenti Consorzi territoriali”. Ciò si desumerebbe dalfatto che non è stata prevista l’apposita procedura di liquidazione di detticonsorzi di bonifica territoriali, essendo stati conferiti ai medesimi “… unanuova connotazione e missione, nell’ambito del complessivo impiantodelineato dalla legge di riforma», così creando “un’articolazione in uffici(centrali e periferici) fra il Consorzio di bonifica [OSCURATO:PERSONA] ed i singoliconsorzi di Bonifica territoriali accorpati (fra cui anche quello di Enna, n.6)”.Il motivo è fondato, ribadendosi il condivisibile orientamento giàespresso in merito da questa Corte, nelle recenti pronunce emesse neiconfronti del medesimo Consorzio (v., tra le altre, Cass., n. 6610/2026,Cass., n. 6611/2026).In relazione al quadro normativo ed amministrativo di riferimento, vapremesso quanto segue.L’art. 13 della legge 28 gennaio 2014 n. 5 della Regione Siciliana hastabilito che: «1. Al fine di adeguare i servizi di bonifica e irrigazione alleumane, strumentali e finanziarie del settore, sono ridefiniti gli ambititerritoriali di operatività dei Consorzi di bonifica, attraverso l'unificazionedei comprensori consortili sulla base della unitarietà e omogeneitàNumero registro generale 26116/2024Numero sezionale 5764/2026Numero di raccolta generale 25756/2026Data pubblicazione 24/09/2026idrografica e idraulica del territorio sia per la difesa del suolo sia per lagestione delle acque. L'unificazione dei comprensori consortili avvienegarantendo l'utilizzo delle medesime unità di personale di ruolo, precarioed a tempo determinato; 2. Sono istituiti il Consorzio di bonifica Siciliaoccidentale e il Consorzio di bonifica Sicilia orientale. […] [OSCURATO:PERSONA] dibonifica Sicilia orientale accorpa i consorzi di bonifica: 6 Enna […] e i lororispettivi comprensori. 3. Entro il 31.12.2014 con decreto del Presidentedella Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su propostadell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pescamediterranea e sentita la Commissione legislativa permanente "Attivitàproduttive" dell'Assemblea regionale siciliana, si provvede all'approvazionedello statuto e del regolamento di organizzazione dei due istituendiconsorzi nel rispetto dei principi stabiliti dall'intesa Stato-Regioni di cui art.27 del d.l. 31.12.2007 n. 248, convertito con modificazioni dalla L.28.02.2008 n. 31; 4. Entro sessanta giorni dall'approvazione dello statutoai sensi del comma 3, l'Assessore regionale per l'agricoltura, lo svilupporurale e la pesca mediterranea, con decreto, indice le elezioni per gliorgani statutari».L’art. 19 del Regolamento di organizzazione del Consorzio di BonificaSicilia Orientale (prodotto in allegato alle controdeduzioni nel fascicolo diprimo grado) ha a sua volta stabilito che:- «1. A decorrere dalla data di costituzione del Consorzio di BonificaSicilia Orientale sono accorpati […]»;- «2. Il nuovo Consorzio succede, senza soluzione di continuità, aipreesistenti consorzi in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresiquelli relativi al patrimonio mobiliare e immobiliare e al personale, chemantiene il trattamento giuridico ed economico posseduto nei consorziaccorpati alla data di costituzione dello stesso consorzio»;Numero registro generale 26116/2024Numero sezionale 5764/2026Numero di raccolta generale 25756/2026Data pubblicazione 24/09/2026- «3. Alla amministrazione del nuovo consorzio, in fase di primaal comma 1.»;- «4. [OSCURATO:PERSONA] straordinario esercita le funzioni di ordinariaamministrazione che, in base allo Statuto, al presente Regolamento e allalegislazione vigente, sono di competenza del Presidente del Consorzio diBonifica, del Consiglio di Amministrazione e del Direttore Generale […]»;- «6. Ad avvenuta nomina, il Direttore Generale provvedeall'amministrazione del Consorzio, avvalendosi delle strutture degliaccorpati Consorzi e del relativo personale»;- «7. Le funzioni e attività poste in essere dal Commissariostraordinario e dai Direttori, nonché rapporti a qualsiasi titolo instaurati,sono oggettivamente e soggettivamente imputati al consorzio istituitodall'art. 13 della 1.r. 5/2014 […]»;- «13. I piani, regolamenti, ruoli e affidamenti dei consorzi accorpatirestano vigenti e continuano a trovare applicazione fino a diversadeterminazione del [OSCURATO:PERSONA] e del Direttore Generale,cui compete l'adozione delle misure, anche transitorie, e degli atti dipianificazione, programmazione e regolamentazione necessari perl'operatività del nuovo Consorzio, nei termini temporali sopra indicati. Inparticolare:- i ruoli per il pagamento dei contributi consortili sono emessisulla base dei piani adottati e ogni altro atto, che disciplina il calcolo e lemodalità di riparto dei contributi a carico dei consorziati, vigenti neiconsorzi accorpati alla data di costituzione del nuovo consorzio […]».Come accertato dal Giudice regionale e come documentato in atti, in30 ottobre 2017, il Commissario straordinario ha istituito «un "periodotransitorio", per consentire l'efficace attuazione di quanto previsto dallalegge regionale 28 gennaio 2014 n. 5, articolo 13, e quindi di garantire losvolgimento delle attività evitando soluzioni di continuità», stabilendo,Numero registro generale 26116/2024Numero sezionale 5764/2026Numero di raccolta generale 25756/2026Data pubblicazione 24/09/2026«[…] ai sensi delle norme transitorie di cui all'art 19, con riferimentoparticolare ai punti 12 e 13 del Regolamento di Organizzazione delConsorzio di [OSCURATO:PERSONA]…, che nel periodo transitorio, gliaccorpati consorzi di bonifica 6 Enna […] agiscono quali "mandatari senzarappresentanza" del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA], conformementea quanto disciplinato dall'articolo 1705 del codice civile».Ciò ritenendo:- che «la soluzione di continuità, per la tipologia e numerosità deirapporti giuridici da compiersi comporta l'indefettibile previsione di un"periodo transitorio”»;- «di dovere obbligatoriamente garantire il compimento dell'attivitàgiuridica all'istituito nuovo ente nel rispetto del Regolamento suddetto e,pertanto, anche, ai sensi dell'art. 19 punti 12 e 13, mantenendo attive leprecedenti posizioni giuridiche degli accorpati Consorzi di cui si potràcontinuare ad utilizzare la propria denominazione, ma che agiranno nellanuova configurazione in nome proprio e per conto del Consorzio di BonificaSicilia Orientale continuando ad utilizzare tutti i propri codici identificativifino alla formale loro cessazione che avverrà una volta che sarannodefinitivamente unificate tutte le posizioni giuridiche nei confronti deiterzi».Sulla scorta del suddetto quadro normativo ed amministrativo, questaCorte, già con pronuncia n. 15351/2023 (sebbene riferita alla diversaquestione della illegittimità del termine apposto ai contratti stipulati dalConsorzio), ha affermato che l’art. 13 della predetta legge regionale, nellostabilire l’accorpamento dei consorzi ivi indicati, non ne ha espressamenteprevisto la soppressione, osservando che l’assenza di una fase diliquidazione e l’esistenza di un periodo transitorio (ancora in corso alladata di proposizione del ricorso) legittimavano i consorzi accorpati adoperare quali mandatari senza rappresentanza del Consorzio di bonificadella Sicilia orientale con obbligo di provvedere allo svolgimento delleNumero registro generale 26116/2024Numero sezionale 5764/2026Numero di raccolta generale 25756/2026Data pubblicazione 24/09/2026della Sicilia orientale.Con le sopra citate sentenze, emesse nei confronti dell’odiernoConsorzio in fattispecie analoghe, questa Corte ha ribadito la perdurantelegittimazione dei precedenti consorzi, evidenziando che l’art. 19, comma13, del citato Regolamento, laddove stabilisce che «I piani, regolamenti,ruoli e affidamenti dei consorzi accorpati restano vigenti e continuano atrovare applicazione fino a diversa determinazione del CommissarioStraordinario e del Direttore Generale, cui compete l'adozione dellemisure, anche transitorie, e degli atti di pianificazione, programmazione eregolamentazione necessari per l'operatività del nuovo Consorzio, neitermini temporali sopra indicati», ha inteso garantire il nesso di continuitàtra le attività consortili dei precedenti enti con quello di nuova costituzionee che la previsione, da parte della delibera commissariale n. 8/2017, delpredetto periodo transitorio, è stata, per tale via, funzionale allamenzionata modalità di successione tra gli stessi. Tale successione, comechiarito nei richiamati precedenti, non ha comportato, però, l’abolizione néla sostituzione dei vecchi consorzi in concomitanza con l’istituzione deinuovi, in quanto la previsione dell’art. 13 della legge regionale, che noncontempla tale effetto estintivo, nel ridefinire gli ambiti territoriali dioperatività dei consorzi tramite la loro unificazione, istituendo, quindi, inuovi enti, ha indicato un obiettivo programmatico, ha pianificato cioè, sulversante generale, il nuovo assetto organizzativo dei consorzi, senzatuttavia estinguere, per dato normativo, le precedenti entità, concependo,in realtà, tale esito come momento conclusivo di un processo, nonpotendo trattarsi di una conseguenza correlata alla semplice costituzionedella nuova entità. La riunificazione, che costituisce l’imprescindibileobiettivo programmatico e letterale del dato normativo, è operazione chenon postula, di per sé, l’immediata estinzione dell’ente accorpato, nonpredica cioè un effetto istantaneo dell’operazione. Ne è prova laNumero registro generale 26116/2024Numero sezionale 5764/2026Numero di raccolta generale 25756/2026Data pubblicazione 24/09/2026circostanza secondo la quale è la stessa legge regionale ad avercontemplato termini (non perentori) per l’approvazione dello statuto e delregolamento organizzativo dei nuovi enti, il che accredita l’ordine di ideesecondo cui la loro operatività è stata prefigurata come epilogo delprocedimento di riorganizzazione, solo all’esito del quale potrà realizzarsil’effetto della riunificazione nella nuova entità dei precedenti consorzi, conconseguente loro permanenza “in vita” sino al completamento di taleprocesso.In tale contesto, risulta corrispondente ai riportati contenuti legislativie comunque si presenta come soluzione non incompatibile né contrariacon l’assetto programmatico normativamente indicato, la previsione di unesercizio non immediato delle attività consortili da parte del nuovo ente e,dunque, di un “periodo transitorio”, nel segno della permanenza degli“affidamenti” in atto sino alla conclusione del processo di razionalizzazionedegli ambiti territoriali.In linea con i sopracitati precedenti (nonché con la pronuncia n.22104/2025 relativa alla procedura di accorpamento dei consorzi disviluppo industriale della Regione Calabria), deve perciò concludersi chesolo una volta completato il processo di accorpamento possa considerarsichiusa la procedura, mentre la prosecuzione dell’attività e dei rapporti,anche processuali, dei consorzi accorpati, comprende tutti i rapporti e leanteriori alla chiusura dell’operazione di accorpamento.La accertata permanenza in vita del Consorzio di Bonifica 6 Enna sinoal completamento del processo di accorpamento esclude, pertanto, lafondatezza dell’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione perdifetto di legitimatio ad causam, sollevata dal controricorrente in ragionedella dedotta soppressione del Consorzio.Così ricostruita la vicenda, si è, inoltre, esclusa la configurabilità di unadelega di funzioni o di poteri, esercitando il Consorzio di bonifica 6 Enna,Numero registro generale 26116/2024Numero sezionale 5764/2026Numero di raccolta generale 25756/2026Data pubblicazione 24/09/2026le attività già ad esso affidate in attesa della definizione del processo diriunificazione degli enti, con conseguente superfluità, inoltre, dell’iniziativacommissariale volta ad attribuire al Consorzio la qualità di mandatariosenza rappresentanza del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA], comestabilito dall’art. 1705 c.c., tanto più che l’istituto del mandato senzarappresentanza non appare esportabile in ambito pubblicistico, ovel’affidamento di funzioni è regolato dall’istituto della delegaintersoggettiva, che opera tra rami diversi dell’amministrazione e che deveessere prevista dalla legge. Tantomeno il citato mandato può essereconfigurato – come sostenuto dalla difesa del Consorzio – secondo ilmodello della delegazione inter organica, considerando il rapporto tra iConsorzi in termini di relazione tra articolazione centrale e periferica,stante l’alterità soggettiva tra i due enti, postulata dalla previsione di unmandato senza rappresentanza conferito dal nuovo consorzio a quelloprecedente.In ogni caso, l’aver agito il Consorzio (inutilmente) quale mandatariosenza rappresentanza non ha inciso sul rapporto tributario, né privato ilConsorzio di Bonifica 6 Enna del persistente potere di emanare l’atto, inragione sia della sua sopravvivenza sino al compimento del processo diaccorpamento, sia della sua legittimazione ad agire in presenza delperdurante affidamento dell’attività, sicché erroneamente il giudiced’appello ha considerato nullo l’atto impugnato, sulla base di uninsussistente vizio di incompetenza assoluta.3. Rimane assorbito nelle valutazioni che precedono l’esame del terzomotivo di ricorso, con cui si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3), c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1705 c.c., 97,commi 2 e 3, Cost., 21 septies della legge n. 241/1990, 13 della leggeregionale della Sicilia n. 5/2014, 19, commi 12 e 13, del Regolamento diorganizzazione del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] e dellaDeliberazione del Commissario straordinario n. 8 del 30 ottobre 2017,Numero registro generale 26116/2024Numero sezionale 5764/2026Numero di raccolta generale 25756/2026Data pubblicazione 24/09/2026assumendo il ricorrente che il predetto mandato senza rappresentanzaalluderebbe, in realtà, ad una delega inter organica.La sentenza va dunque cassata in relazione al motivo accolto, conrinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, indiversa composizione, anche per l’esame dei motivi assorbiti e per laregolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.Mla Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo e dichiaraassorbito il terzo;cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia lacausa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia indiversa composizione, anche per regolamentazione delle spese delpresente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 25756/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris