Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 5 aprile 2022

Cassazione n. 20301/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3923-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore della SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA] (SCCI) SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, Ric. 2021 n. 03923 sez.

ML -ud. 05-04-2022 -2- rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 275/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 28/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. la Corte di Appello di Bologna ha respinto l'appello proposto dalle società [OSCURATO:PERSONA] SPA e [OSCURATO:PERSONA] SRL nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] e della SCCI e confermato la decisione di primo grado che aveva rigettato i ricorsi, in via autonoma proposti dalle società, di accertamento negativo del credito contributivo di cui ad un unico verbale di accertamento;

2. per quanto solo rileva in questa sede, la Corte di appello ha, in primo luogo, escluso che trovasse applicazione il procedimento delineato dalla legge nr. 689 del 1981, trattandosi di azioni di accertamento negativo in tema di sussistenza delle obbligazioni contributive; ha chiarito che, vertendosi in materia di diritti soggettivi, rileva va unicamente la sussistenza o meno dell'obbligazione contributiva e non già l’osservanza dei termini endoprocedimentali relativi al procedimento amministrativo finalizzato all’emissione dell'ordinanza ingiunzione;

3. ha, quindi, osservato come la motivazione della decisione di primo grado fosse riferibile ad ambedue le posizioni processuali, affidate a id entiche doglianze.

A tale riguardo, ha rileva to, comunque,che l’omessa o insufficiente motivazione della sentenza di primo grado non è causa di regressione del procediment o , potendo la motivazione essere integrata dal giudice dell'appello; Ric. 2021 n. 03923 sez.

ML -ud. 05-04-2022 -3-

4. nel merito, p remesso che l'onere della prova in tema di «(non) imponibilità di un elemento (economico) corrisposto (o della ricorrenza dei presuppost i di fatto di un regime imponibile più favorevole) grava sul datore di lavoro» e che, dunque, in caso di contestazione, è la parte datoriale tenuta alla relativa dimostrazione, nella specie, la Corte di appello ha osservato come, venendo in discussione le «trasferte», le stesse fossero state negate dai lavoratori escussi nel corso del giudizio di primo grado .

I giu dici hanno, del pari,osservato come l’esistenza di una legit tima causa di sospensione del rapportodi lavoro, quale fatto modificativo della lex contractus, dovesse essere comprovata da colui che la deduceva come ragione di riduzione della misura dell’obbligazione contributiva: nella fattispecie concreta , il predetto onere non era stato assolto e «anzi, dalle deposizioni dei testi escussi […] emerge(va) l’assenza di qualsiasi sospensione pattizia del rapporto individuale di lavoro»;

5. avverso la decisione, le due società in epigrafe hanno proposto ricorso per Cassazione, articolato in tre motivi , successivamente illustraticon memoria;

6. ha resistito l ’I nps , con controricorso ;

7. la proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, ai sensi dell'art. 380 bis cod.proc.civ., unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; [OSCURATO:PERSONA]:

8. con il primo motivo - ai sensi dell'art 360 nr 3 cod.proc . - è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e ss. della legge nr. 689 del 1981.

E’ censurato l'assunto secondo cui alle azioni di accertamento negativo delle obbligazioni contributive sarebbero estranei i termini endoprocedimentali relativi al procedimento amministrativo finalizzato all'emanazione dell'ordinanza ingiunzione, perchè, con il medesimo verbale, vengono irrogate anche sanzioni amministrative; Ric. 2021 n. 03923 sez.

ML -ud. 05-04-2022 -4-

9. il motiv o è infondato , atteso che nella fattispecie si controverte, come esattamente argomentato dalla Corte di appello, di sussistenza o meno di obbligazioni contributive; 10.i giudici di merito hanno, dunque, applicato il principio di questa Corte, da tempo consolidatosi, secondo cui il particolare procedimentoprevisto dalla legge n r. 689 del 1981 per l'irrogazione delle sanzioni amministrative e, in specie, i requisiti di legittimità ed efficacia del relativoprovvedimento, non si estendono alla richiesta di adempimento delle obbligazioni previdenziali (cfr.Cass. nr. 9863 del 2004, il cui dictum è stato ribadito ex plurimisda Cass. nr. 2138 del 2018; v. anche, in motivaz., Cass.nr.9749 del 2019);

1. con il secondo motivo - ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.-è dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 132, comma 2, nr.4 cod.proc.civ. in combinato disposto con l'art. 111 Cost., comma 6, nonché violazione dell’art. 354 cod.proc.civ.

E’ censurata la sentenza nella parte in cui ha escluso la nullità della motivazione della sentenza di primo grado e, comunque, nella parte in cui, pur ritenendo integrabile la stessa con la pronuncia di appello, senza regressione del procedimento, ha, però, omesso di sviluppare il ragionamento decisorio in ordine alle ragioni che avrebbero collegato i soggetti elencati negli schemi allegati al verbale di accertamento, al personale della società KAM, operante nelle filiali di [OSCURATO:PERSONA];

2. a nche il secondo motiv o è da respingere;

3. la Corte di appello, cui era stata devoluta la questione di nullità della pronuncia d i primo grado perché asseritamente riconducibile solo ad una del le due posizioni processuali, ha invece chiarito come il percorso argomentativo fosse riferibile ad entram b e le domande (id est: sia alla domanda della società [OSCURATO:PERSONA] SPA sia a quella della società [OSCURATO:PERSONA] SRL) che poggiavano sulle stesse difese, ed in tal senso ha comunque integrato il percorso motivazionale;

4. la critica qui svolta all ’ iter argomentativo (per non aver dato conto del collegamento tra «il personale di KAM», operante nelle Ric. 2021 n. 03923 sez.

ML -ud. 05-04-2022 -5- filiali di [OSCURATO:PERSONA] , e quest’ultima società ) risulta genericamente prospettata, in difetto di una adeguata trascrizione degli atti processuali (ricorsi introduttivi, sentenza di primo grado) necessari alla piena comprensione della censura (Cass. nr. 6769 del 2022);

5. con il terzo motivo – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. -è dedotta violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 cod.civ. e 116 cod.proc.civ.;

6. il motivo va respinto;

7. la C orte di appello ha corretta mente individuato la parte onerata della prova dei fatti controversi;

8. i Giudici, enunciato correttamente , in premessa , il principio secondo cui spetta alla parte datoriale la prova delle «trasferte» e della « sospensione dei rapporti di lavoro » , quali situa zioni eccettuative e/o riduttive rispetto alla regola generale dellacontribuzione (v., sia pure in materia di sgravi, Cass. n r. 14638 del 2010; C ass . nr . 20504 del 2018 ; C ass . nr 9662 del 2019), hanno, poi, in concreto, accertato che n eppure vi erano state «trasferte»e «sospensioni» dei rapporti di lavoro, sicché , ai fini della decisione,non hanno influito la distribuzione dell’onere probatorio e le conseguenze del suo mancato assolvimento;

9. risulta, invece, genericamente pro sp ettata la violazione dell’art. 116 cod.proc.civ.; a tale riguardo, in ricorso è richiamato il principio per cui i verbali ispettivi non fanno fede dei fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, né dei fatti della cui verità essi si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni; in applicazione del principio, è affermata l’erroneità della decisione che si assume resa sul presupposto della attribuzione di una fede privilegiata a i verbali di accertamento ispettivo;

10. tuttavia, alcuna statuizione in tal senso si rinviene nella sentenza impugnata; come sviluppate, le censure, prive di riferibilità alla decisione, non sono dunque idonee ad incrinarne il fondamento giustificativo; Ric. 2021 n. 03923 sez.

ML -ud. 05-04-2022 -6-

11. sulla base delle esposte argomentazioni il ricorso va, complessivamente, respinto; 12.le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; 13.sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, di una somma pari all'importo del contributo unificato, ove versato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida inEuro 9.000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. nr. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellericorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3923-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore della SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA] (SCCI) SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, Ric. 2021 n. 03923 sez. ML -ud. 05-04-2022 -2- rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 275/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 28/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. la Corte di Appello di Bologna ha respinto l'appello proposto dalle società [OSCURATO:PERSONA] SPA e [OSCURATO:PERSONA] SRL nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] e della SCCI e confermato la decisione di primo grado che aveva rigettato i ricorsi, in via autonoma proposti dalle società, di accertamento negativo del credito contributivo di cui ad un unico verbale di accertamento; 2. per quanto solo rileva in questa sede, la Corte di appello ha, in primo luogo, escluso che trovasse applicazione il procedimento delineato dalla legge nr. 689 del 1981, trattandosi di azioni di accertamento negativo in tema di sussistenza delle obbligazioni contributive; ha chiarito che, vertendosi in materia di diritti soggettivi, rileva va unicamente la sussistenza o meno dell'obbligazione contributiva e non già l’osservanza dei termini endoprocedimentali relativi al procedimento amministrativo finalizzato all’emissione dell'ordinanza ingiunzione; 3. ha, quindi, osservato come la motivazione della decisione di primo grado fosse riferibile ad ambedue le posizioni processuali, affidate a id entiche doglianze. A tale riguardo, ha rileva to, comunque,che l’omessa o insufficiente motivazione della sentenza di primo grado non è causa di regressione del procediment o , potendo la motivazione essere integrata dal giudice dell'appello; Ric. 2021 n. 03923 sez. ML -ud. 05-04-2022 -3- 4. nel merito, p remesso che l'onere della prova in tema di «(non) imponibilità di un elemento (economico) corrisposto (o della ricorrenza dei presuppost i di fatto di un regime imponibile più favorevole) grava sul datore di lavoro» e che, dunque, in caso di contestazione, è la parte datoriale tenuta alla relativa dimostrazione, nella specie, la Corte di appello ha osservato come, venendo in discussione le «trasferte», le stesse fossero state negate dai lavoratori escussi nel corso del giudizio di primo grado . I giu dici hanno, del pari,osservato come l’esistenza di una legit tima causa di sospensione del rapportodi lavoro, quale fatto modificativo della lex contractus, dovesse essere comprovata da colui che la deduceva come ragione di riduzione della misura dell’obbligazione contributiva: nella fattispecie concreta , il predetto onere non era stato assolto e «anzi, dalle deposizioni dei testi escussi […] emerge(va) l’assenza di qualsiasi sospensione pattizia del rapporto individuale di lavoro»; 5. avverso la decisione, le due società in epigrafe hanno proposto ricorso per Cassazione, articolato in tre motivi , successivamente illustraticon memoria; 6. ha resistito l ’I nps , con controricorso ; 7. la proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, ai sensi dell'art. 380 bis cod.proc.civ., unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; [OSCURATO:PERSONA]: 8. con il primo motivo - ai sensi dell'art 360 nr 3 cod.proc . - è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e ss. della legge nr. 689 del 1981. E’ censurato l'assunto secondo cui alle azioni di accertamento negativo delle obbligazioni contributive sarebbero estranei i termini endoprocedimentali relativi al procedimento amministrativo finalizzato all'emanazione dell'ordinanza ingiunzione, perchè, con il medesimo verbale, vengono irrogate anche sanzioni amministrative; Ric. 2021 n. 03923 sez. ML -ud. 05-04-2022 -4- 9. il motiv o è infondato , atteso che nella fattispecie si controverte, come esattamente argomentato dalla Corte di appello, di sussistenza o meno di obbligazioni contributive; 10.i giudici di merito hanno, dunque, applicato il principio di questa Corte, da tempo consolidatosi, secondo cui il particolare procedimentoprevisto dalla legge n r. 689 del 1981 per l'irrogazione delle sanzioni amministrative e, in specie, i requisiti di legittimità ed efficacia del relativoprovvedimento, non si estendono alla richiesta di adempimento delle obbligazioni previdenziali (cfr.Cass. nr. 9863 del 2004, il cui dictum è stato ribadito ex plurimisda Cass. nr. 2138 del 2018; v. anche, in motivaz., Cass.nr.9749 del 2019); 1. con il secondo motivo - ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.-è dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 132, comma 2, nr.4 cod.proc.civ. in combinato disposto con l'art. 111 Cost., comma 6, nonché violazione dell’art. 354 cod.proc.civ. E’ censurata la sentenza nella parte in cui ha escluso la nullità della motivazione della sentenza di primo grado e, comunque, nella parte in cui, pur ritenendo integrabile la stessa con la pronuncia di appello, senza regressione del procedimento, ha, però, omesso di sviluppare il ragionamento decisorio in ordine alle ragioni che avrebbero collegato i soggetti elencati negli schemi allegati al verbale di accertamento, al personale della società KAM, operante nelle filiali di [OSCURATO:PERSONA]; 2. a nche il secondo motiv o è da respingere; 3. la Corte di appello, cui era stata devoluta la questione di nullità della pronuncia d i primo grado perché asseritamente riconducibile solo ad una del le due posizioni processuali, ha invece chiarito come il percorso argomentativo fosse riferibile ad entram b e le domande (id est: sia alla domanda della società [OSCURATO:PERSONA] SPA sia a quella della società [OSCURATO:PERSONA] SRL) che poggiavano sulle stesse difese, ed in tal senso ha comunque integrato il percorso motivazionale; 4. la critica qui svolta all ’ iter argomentativo (per non aver dato conto del collegamento tra «il personale di KAM», operante nelle Ric. 2021 n. 03923 sez. ML -ud. 05-04-2022 -5- filiali di [OSCURATO:PERSONA] , e quest’ultima società ) risulta genericamente prospettata, in difetto di una adeguata trascrizione degli atti processuali (ricorsi introduttivi, sentenza di primo grado) necessari alla piena comprensione della censura (Cass. nr. 6769 del 2022); 5. con il terzo motivo – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. -è dedotta violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 cod.civ. e 116 cod.proc.civ.; 6. il motivo va respinto; 7. la C orte di appello ha corretta mente individuato la parte onerata della prova dei fatti controversi; 8. i Giudici, enunciato correttamente , in premessa , il principio secondo cui spetta alla parte datoriale la prova delle «trasferte» e della « sospensione dei rapporti di lavoro » , quali situa zioni eccettuative e/o riduttive rispetto alla regola generale dellacontribuzione (v., sia pure in materia di sgravi, Cass. n r. 14638 del 2010; C ass . nr . 20504 del 2018 ; C ass . nr 9662 del 2019), hanno, poi, in concreto, accertato che n eppure vi erano state «trasferte»e «sospensioni» dei rapporti di lavoro, sicché , ai fini della decisione,non hanno influito la distribuzione dell’onere probatorio e le conseguenze del suo mancato assolvimento; 9. risulta, invece, genericamente pro sp ettata la violazione dell’art. 116 cod.proc.civ.; a tale riguardo, in ricorso è richiamato il principio per cui i verbali ispettivi non fanno fede dei fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, né dei fatti della cui verità essi si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni; in applicazione del principio, è affermata l’erroneità della decisione che si assume resa sul presupposto della attribuzione di una fede privilegiata a i verbali di accertamento ispettivo; 10. tuttavia, alcuna statuizione in tal senso si rinviene nella sentenza impugnata; come sviluppate, le censure, prive di riferibilità alla decisione, non sono dunque idonee ad incrinarne il fondamento giustificativo; Ric. 2021 n. 03923 sez. ML -ud. 05-04-2022 -6- 11. sulla base delle esposte argomentazioni il ricorso va, complessivamente, respinto; 12.le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; 13.sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, di una somma pari all'importo del contributo unificato, ove versato. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida inEuro 9.000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. nr. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellericorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per
Sentenza Cassazione n. 20301/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris