CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 aprile 2024
Cassazione n. 18301/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Milano, pronunciata in data 2 novembre 2023, che ha confermato la condanna inflittale per il reato di cui agli artt. 56 e 626, comma 1, n. 2 cod. pen. (fatto commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 29 aprile 2019); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore, articolando due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, con il quale si denuncia la violazione dell'art. 54 cod. pen., è generico e manifestamente infondato, posto che, per la giurisprudenza di legittimità, se integra il delitto di furto lieve per bisogno, di cui all'art. 626, comma 1, n. 2, cod. pen., la condotta del soggetto malnutrito e in generale stato di indigenza che si impossessi di generi alimentari di ridotto valore economico, non trova, tuttavia, applicazione l'esimente dello stato di necessità, che postula il pericolo attuale di un danno grave alla persona, non volontariamente causato e non altrimenti fronteggiabile (Sez. 4, n. 38888 del 13/06/2023, Rv. 285006), se non attraverso l'atto penalmente illecito: consegue che la scriminante di cui all'art. 54 cod. pen. non può applicarsi a reati asseritamente provocati da uno stato di bisogno economico, qualora ad esso possa comunque ovviarsi attraverso comportamenti non criminalmente rilevanti, come ad esempio attivando gli ordinari sistemi di protezione sociale (Sez. 3, n. 35590 del 11/05/2016, Rv. 267640), e, dunque, neanche nel caso che occupa, in cui la Corte territoriale, conformandosi pienamente a quanto statuito dal Giudice di prime cure, ha ritenuto che non fosse ravvisabile la scriminante dello stato di necessità poiché non sussisteva un reale e concreto pericolo attuale e non altrimenti evitabile di danno grave alla persona, in quanto l'imputata avrebbe potuto rivolgersi alle numerose associazioni assistenziali, esistenti nel territorio, al fine di procurarsi dei pasti (vedasi pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo, proteso a censurare l'operata graduazione della pena, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello, prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie (vedasi pag. 6 della sentenza impugnata); - che va, comunque, rilevato che il delitto ritenuto a carico della ricorrente (quello di cui agli artt. 56 e 626 cod. pen.), appartiene alla competenza del giudice di pace, di modo che la pena detentiva, ove applicata, come nel caso di specie, è illegale: illegalità che, come sancito dal diritto vivente, spetta alla Corte di cassazione, in attuazione degli artt 3, 13, 25 e 27 Cost. di rilevare anche in presenza di ricorso inammissibile (Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia, Rv. 283689); - che la pena deve essere rideterminata direttamente da questa Corte - seguendo il criterio già seguito dal giudice di merito (cfr. nota 1, pag. 1 della sentenza impugnata) - nella misura di Euro 100,00 di multa (pena base: Euro 400,00 di multa; ridotta ad Euro 200,00 di multa per il tentativo; ridotta ad Euro 150,00 di multa per l'attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen.; ridotta ad Euro 100,00 per la scelta del rito) - ritenuto, pertanto, che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio, che va rideterminato in Euro 100,00 di multa, e che, invece, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto; P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, che ridetermina in Euro 100,00 di multa e dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 24 aprile 2024 Il co