CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 43043/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05SM6IF) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, per aver detenuto a fini di cessione a terzi varie droghe sintetiche. Egli lamenta violazione di legge e vizi di motivazione in relazione all'esclusione dell'ipotesi lieve, di cui al successivo comma 5. 2. Il ricorso è inammissibile, per genericità della doglianza. Anzitutto, la sentenza ha valorizzato la varietà, la qualità e la lesività delle sostanze detenute dall'imputato, e non solamente la quantità di esse, dato, quest'ultimo, comunque non contraddetto dal ricorso con puntuali riferimenti tecnico-scientifici eventualmente trascurati dai giudici d'appello. Peraltro, qualora di per sé non minimo in una scala oggettiva di gravità, anche il dato quantitativo può essere sufficiente di per sé ad escludere la levità del fatto, tanto più laddove — come nel caso in esame — non bilanciato da concludenti elementi di segno contrario. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa della ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 25 ott