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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 38794/2022

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to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 15/04/2021 della Corte di appello di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] emessa il 16 aprile del 2018 che aveva condannato la ricorrente alla pena di giustizia in relazione al reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis cod. pen.), per avere, in qualità di amministratore della 3F sas, utilizzato fatture per operazioni inesistenti ottenendo agevolazioni economiche da parte dello Stato (capo L della imputazione).

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità.

La sentenza impugnata sarebbe contraddittoria per avere, da un lato, ritenuto sussistente la responsabilità della ricorrente per il reato di truffa e, dall'altro, per averla assolta dal reato fiscale di utilizzo di quelle stesse fatture false che erano servite per commettere la truffa (art. 2 D.Lgs. n. 74 del 2000, capo N della imputazione).

Il Tribunale avrebbe affermato la responsabilità della ricorrente su congetture, senza tenere conto della alternativa e plausibile ricostruzione difensiva secondo la quale l'imputata si sarebbe inconsapevolmente affidata all'impresa DC Service per eseguire dei lavori edili effettivamente realizzati nell'entità fisica e monetaria documentata, senza alcuna truffa ai danni dello Stato e con eventuale sola responsabilità della DC Service per le sottofatturazioni riscontrate dalla Guardia di Finanza.

I lavori sarebbero stati effettivamente eseguiti e di tanto la difesa aveva dato prova attraverso accertamento tecnico e la richiesta di approfondimento sulla situazione dei luoghi, ribadita in appello con richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale; 2) vizio della motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Si eccepisce, inoltre, l'illegalità della pena stante il fatto che il reato contestato è considerato come circostanza aggravante di quello di truffa e non fattispecie autonoma. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. 1.La ricorrente reitera, anche lessicalmente, le censure già proposte al giudice di appello e superate dalla Corte territoriale con motivazione che non presenta vizi logico-giuridici rilevabili in questa sede.

Si deve premettere che l'imputata è stata condannata in entrambi i gradi di merito con conforme decisione, sicché i vizi motivazionali lamentati dovrebbero assumere carattere macroscopico attraverso una non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, Capuzzi; Sez.4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine). 1.1.Nel caso in esame, attraverso accertamenti documentali rivenienti da una indagine della Guardia di Finanza i cui risultati sono stati acquisiti agli atti sull'accordo delle parti, era stato pacificamente accertato che a fronte di fatture emesse per euro 58.000 in favore della società della ricorrente dalla DC Service - società coinvolta in ampio procedimento penale del quale il presente è stato definito una "costola" e relativo alla emissione di fatture per operazioni inesistenti - la ricorrente aveva utilizzato fatture per accedere al contributo statale indicato in sentenza (di cui alla L. 488/92) per euro

200.000. Sulla base di dati indiziari convergenti - la cui valutazione in danno dell'imputata attiene al merito del giudizio non più rivedibile - era stato accertato che la DC Service non aveva né i mezzi né gli uomini per effettuare tutti i lavori di cui alle fatture utilizzate dalla ricorrente per ottenere il contributo pubblico, né risultava che fossero stati forniti alla medesima i materiali di cui alle fatture o che fossero stati assegnati lavori in sub appalto.

Tanto ha consentito al Tribunale ed alla Corte di appello di ritenere provata la responsabilità dell'imputata per il reato di truffa ascrittole, avendo ella consapevolmente utilizzato fatture parzialmente non corrispondenti alla realtà dei fatti per ottenere i contributi statali.

Tali considerazioni hanno condotto i giudici di merito, senza alcuna illogicità, a ritenere ininfluente ogni accertamento suppletivo in ordine al fatto che la ricorrente avesse effettivamente realizzato le opere per un valore corrispondente a quello delle fatture utilizzate, poiché nel caso in esame quello che occorreva provare era se ella fosse stata meritevole del riconoscimento dell'incentivo pubblico, ottenuto attraverso l'utilizzo di false fatturazioni, condotta costituente il raggiro in danno dello Stato.

La sentenza non è viziata neanche per il fatto di avere assolto la ricorrente dal reato fiscale contestatole originariamente al capo N, dal momento che i giudici di merito hanno sottolineato la circostanza che non fosse stata raggiunta la prova che l'imputata, oltre che per la pratica di ottenimento degli incentivi pubblici, avesse utilizzato le false fatture anche nella propria dichiarazione dei redditi.

1.2. Il secondo motivo è inammissibile per genericità.

Nell'atto di appello la ricorrente aveva chiesto il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche avuto riguardo al suo stato di incensuratezza, elemento non idoneo a tal fine ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 62-bis cod. pen..

A fronte della manifesta infondatezza genetica del motivo di appello, le motivazioni della sentenza impugnata, in special modo sull'assenza di elementi positivi di valutazione e di segnali di resipiscenza, risultano ampiamente soddisfacenti, dovendosi rammentare che ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno la concessione del beneficio; ed anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti medesime (Cass. Sez. 2^ sent. n. 4790 del 16.1.1996 dep. 10.5.1996 rv 204768).

L'ulteriore censura sulla illegalità della pena, oltre che inedita rispetto all'atto di appello, è del tutto eccentrica, essendo stata inflitta alla ricorrente la pena minima prevista al momento della consumazione del reato contestatole, pari ad un anno di reclusione.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa della stessa ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende.

Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 23.09.2022.

Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 15/04/2021 della Corte di appello di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] emessa il 16 aprile del 2018 che aveva condannato la ricorrente alla pena di giustizia in relazione al reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis cod. pen.), per avere, in qualità di amministratore della 3F sas, utilizzato fatture per operazioni inesistenti ottenendo agevolazioni economiche da parte dello Stato (capo L della imputazione). 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità. La sentenza impugnata sarebbe contraddittoria per avere, da un lato, ritenuto sussistente la responsabilità della ricorrente per il reato di truffa e, dall'altro, per averla assolta dal reato fiscale di utilizzo di quelle stesse fatture false che erano servite per commettere la truffa (art. 2 D.Lgs. n. 74 del 2000, capo N della imputazione). Il Tribunale avrebbe affermato la responsabilità della ricorrente su congetture, senza tenere conto della alternativa e plausibile ricostruzione difensiva secondo la quale l'imputata si sarebbe inconsapevolmente affidata all'impresa DC Service per eseguire dei lavori edili effettivamente realizzati nell'entità fisica e monetaria documentata, senza alcuna truffa ai danni dello Stato e con eventuale sola responsabilità della DC Service per le sottofatturazioni riscontrate dalla Guardia di Finanza. I lavori sarebbero stati effettivamente eseguiti e di tanto la difesa aveva dato prova attraverso accertamento tecnico e la richiesta di approfondimento sulla situazione dei luoghi, ribadita in appello con richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale; 2) vizio della motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Si eccepisce, inoltre, l'illegalità della pena stante il fatto che il reato contestato è considerato come circostanza aggravante di quello di truffa e non fattispecie autonoma. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. 1.La ricorrente reitera, anche lessicalmente, le censure già proposte al giudice di appello e superate dalla Corte territoriale con motivazione che non presenta vizi logico-giuridici rilevabili in questa sede. Si deve premettere che l'imputata è stata condannata in entrambi i gradi di merito con conforme decisione, sicché i vizi motivazionali lamentati dovrebbero assumere carattere macroscopico attraverso una non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, Capuzzi; Sez.4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine). 1.1.Nel caso in esame, attraverso accertamenti documentali rivenienti da una indagine della Guardia di Finanza i cui risultati sono stati acquisiti agli atti sull'accordo delle parti, era stato pacificamente accertato che a fronte di fatture emesse per euro 58.000 in favore della società della ricorrente dalla DC Service - società coinvolta in ampio procedimento penale del quale il presente è stato definito una "costola" e relativo alla emissione di fatture per operazioni inesistenti - la ricorrente aveva utilizzato fatture per accedere al contributo statale indicato in sentenza (di cui alla L. 488/92) per euro 200.000. Sulla base di dati indiziari convergenti - la cui valutazione in danno dell'imputata attiene al merito del giudizio non più rivedibile - era stato accertato che la DC Service non aveva né i mezzi né gli uomini per effettuare tutti i lavori di cui alle fatture utilizzate dalla ricorrente per ottenere il contributo pubblico, né risultava che fossero stati forniti alla medesima i materiali di cui alle fatture o che fossero stati assegnati lavori in sub appalto. Tanto ha consentito al Tribunale ed alla Corte di appello di ritenere provata la responsabilità dell'imputata per il reato di truffa ascrittole, avendo ella consapevolmente utilizzato fatture parzialmente non corrispondenti alla realtà dei fatti per ottenere i contributi statali. Tali considerazioni hanno condotto i giudici di merito, senza alcuna illogicità, a ritenere ininfluente ogni accertamento suppletivo in ordine al fatto che la ricorrente avesse effettivamente realizzato le opere per un valore corrispondente a quello delle fatture utilizzate, poiché nel caso in esame quello che occorreva provare era se ella fosse stata meritevole del riconoscimento dell'incentivo pubblico, ottenuto attraverso l'utilizzo di false fatturazioni, condotta costituente il raggiro in danno dello Stato. La sentenza non è viziata neanche per il fatto di avere assolto la ricorrente dal reato fiscale contestatole originariamente al capo N, dal momento che i giudici di merito hanno sottolineato la circostanza che non fosse stata raggiunta la prova che l'imputata, oltre che per la pratica di ottenimento degli incentivi pubblici, avesse utilizzato le false fatture anche nella propria dichiarazione dei redditi. 1.2. Il secondo motivo è inammissibile per genericità. Nell'atto di appello la ricorrente aveva chiesto il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche avuto riguardo al suo stato di incensuratezza, elemento non idoneo a tal fine ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 62-bis cod. pen.. A fronte della manifesta infondatezza genetica del motivo di appello, le motivazioni della sentenza impugnata, in special modo sull'assenza di elementi positivi di valutazione e di segnali di resipiscenza, risultano ampiamente soddisfacenti, dovendosi rammentare che ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno la concessione del beneficio; ed anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti medesime (Cass. Sez. 2^ sent. n. 4790 del 16.1.1996 dep. 10.5.1996 rv 204768). L'ulteriore censura sulla illegalità della pena, oltre che inedita rispetto all'atto di appello, è del tutto eccentrica, essendo stata inflitta alla ricorrente la pena minima prevista al momento della consumazione del reato contestatole, pari ad un anno di reclusione. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa della stessa ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 23.09.2022. Il Consigliere estensore Il
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