CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 00689/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8214/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, piazza Venezian. 11 presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –controricorrente – Oggetto: imposte dirette ed IVA - agevolazioni - associazioni sportive dilettantistiche avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, n. 4932/67/2016, depositata il 26 settembre 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 novembre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 694/1/2015 della Commissione tributaria provinciale di Brescia che ne aveva respinto il ricorso contro l’avviso di accertamento per II.DD. ed IVA 2009. La CTR osservava in particolare: -che l'eccezione di invalidità dell'avviso di accertamento impugnato per carenza della sottoscrizione era inammissibile (tardiva); -che il Bellarosa doveva considerarsi coobbligato solidale in relazione alle pretese creditorie fiscali nei confronti della ASD Autosport, poiché aveva agito in nome e per conto della medesima; -che le dichiarazioni fiscali di detta associazione erano state presentate telematicamente da un intermediario abilitato per incarico dello stesso Bellarosa; -che non sussistevano i presupposti di applicazione delle norme agevolatrici riguardanti le ASD, posto che il Bellarosa era l'unico associato accertato; -che peraltro la decadenza da ogni beneficio fiscale derivava anche dagli accertamenti bancari espletati in sede di istruttoria amministrativa, dai quali si evidenziavano gravi irregolarità rispetto alle previsioni di cui alla legge 398/1991. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il Bellarosa deducendo quattro motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. Considerato che: Nelle more del giudizio il ricorrente ha depositato istanza di sospensione ex art. 1, commi 186 ss., legge 197/2022, unitamente alla quietanza di pagamento del dovuto ai fini della definzione agevolata della controversia. Il giudizio deve pertanto essere dichiarato estinto ai sensi di detta disposizione legislativa, commi 197-198, con spese a carico delle parti anticipatarie. PQM La Corte dichiara estinto il giudizio