CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 aprile 2023
Cassazione n. 19807/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 110 e 497- bis, comma 2, cod. pen. e artt. 110 e 495 cod. pen., fatti commessi in data 01/09/2016; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del loro difensore, articolando tre motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che denuncia l'erronea qualificazione giuridica del fatto, è generico, in quanto meramente reiterativo di identica doglianza proposta in appello, adeguatamente vagliata e correttamente disattesa dal giudice di merito (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata), e manifestamente infondato, atteso il pacifico principio di diritto secondo cui «La detenzione di un documento falso, anche solo ideologicamente, alla cui formazione non si sia concorso, integra il reato di cui all'art. 497-bis, comma primo, cod. pen., mentre le condotte di fabbricazione e formazione di un documento falso, nonché di detenzione, per uso non personale, o personale se si è concorso nella contraffazione del documento, integrano la fattispecie più grave di cui al secondo comma della medesima norma.» (Sez. 5, sentenza n. 48241, 04/11/2019, Rv. 277427; Sez. 5, n. 25659 del 13/03/2018, Rv. 273303; Sez. 5, n. 5355 del 10/12/2014, dep. 2015, Rv. 262221), come nel caso di specie, posto che la presenza dell'effige dell'imputata e di quella del figlio sui documenti falsificati esprime una considerevole efficacia probante ai fini della condotta di concorso in contraffazione; - che il secondo motivo, che eccepisce l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della contestata e ritenuta recidiva, è generico e manifestamente infondato, poiché formulato senza alcun confronto, men che meno, critico con il tenore della sentenza impugnata (vedasi pag. 8 della sentenza impugnata), che, motivando l'esclusione della recidiva alla luce di una precedente condanna per ricettazione rispetto alla quale il reato di cui alla regiudicanda si porrebbe in linea di continuità, si è fedelmente attenuta all'obbligo argomentativo posto a carico del giudice di merito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Rv. 251690; - che il terzo motivo, con il quale ci si duole del vizio di motivazione, è affetto da conclamata genericità, essendo, le deduzioni cui esso è affidato, indeterminate, atteso che non è dato comprendere quali siano i punti della sentenza d'appello impugnati, e aspecifiche, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alle motivazioni poste a sostegno della sentenza di appello e di quella di primo grado; - rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento a favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 3.000,00. P. Q. IM. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 27 aprile 2023 Il Consigliere estensore