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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2019

ECLI:EU:T:2019:799
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62018TJ0241_INF

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 21 novembre 2019 – [OSCURATO:PERSONA] / Commissione (causa T‑241/18) «Funzione pubblica – Agenti temporanei – Modalità del regime pensionistico – Indennità una tantum – Versamenti a un regime pensionistico nazionale o privato dopo l’entrata in servizio – Diritti a pensione acquisiti anteriormente ai sensi di un regime nazionale – Articolo 11, paragrafo 1, e articolo 12, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto – Eccezione d’illegittimità – Parità di trattamento»

1. Funzionari – Agenti temporanei – Indennità una tantum di cessazione dal servizio – Presupposti per la concessione [Statuto dei funzionari, allegato VIII, art. 12, §§ 1, b), e 2] (v. punti 37‑41)

2. Funzionari – Agenti temporanei – Indennità una tantum di cessazione dal servizio – Presupposti per la concessione – Situazione di un agente che ha effettuato versamenti presso un regime pensionistico nazionale o privato dopo l’entrata in servizio –Situazione di un agente che ha acquisito anteriormente la totalità dei suoi diritti pensionistici in base a un regime nazionale e che non ha effettuato tali versamenti – Situazioni non comparabili – Violazione del principio di parità di trattamento – Insussistenza (Statuto dei funzionari, allegato VIII, art. 12, § 2) (v. punti 57‑59, 61, 66) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta all’annullamento della decisione dell’Ufficio «Gestione e liquidazione dei diritti individuali» (PMO) del 4 luglio 2017, recante rigetto della domanda del ricorrente di versargli l’indennità una tantum prevista dall’articolo 12, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea e, in subordine, della decisione successiva del 18 gennaio 2018, con cui è respinto il reclamo proposto dal ricorrente avverso tale decisione.

Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese. 3) [OSCURATO:PERSONA] europeo e il Consiglio dell’Unione europea sopporteranno le proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62018TJ0241_INF Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 21 novembre 2019 – [OSCURATO:PERSONA] / Commissione (causa T‑241/18) «Funzione pubblica – Agenti temporanei – Modalità del regime pensionistico – Indennità una tantum – Versamenti a un regime pensionistico nazionale o privato dopo l’entrata in servizio – Diritti a pensione acquisiti anteriormente ai sensi di un regime nazionale – Articolo 11, paragrafo 1, e articolo 12, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto – Eccezione d’illegittimità – Parità di trattamento» 1. Funzionari – Agenti temporanei – Indennità una tantum di cessazione dal servizio – Presupposti per la concessione [Statuto dei funzionari, allegato VIII, art. 12, §§ 1, b), e 2] (v. punti 37‑41) 2. Funzionari – Agenti temporanei – Indennità una tantum di cessazione dal servizio – Presupposti per la concessione – Situazione di un agente che ha effettuato versamenti presso un regime pensionistico nazionale o privato dopo l’entrata in servizio –Situazione di un agente che ha acquisito anteriormente la totalità dei suoi diritti pensionistici in base a un regime nazionale e che non ha effettuato tali versamenti – Situazioni non comparabili – Violazione del principio di parità di trattamento – Insussistenza (Statuto dei funzionari, allegato VIII, art. 12, § 2) (v. punti 57‑59, 61, 66) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta all’annullamento della decisione dell’Ufficio «Gestione e liquidazione dei diritti individuali» (PMO) del 4 luglio 2017, recante rigetto della domanda del ricorrente di versargli l’indennità una tantum prevista dall’articolo 12, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea e, in subordine, della decisione successiva del 18 gennaio 2018, con cui è respinto il reclamo proposto dal ricorrente avverso tale decisione. Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese. 3) [OSCURATO:PERSONA] europeo e il Consiglio dell’Unione europea sopporteranno le proprie spese.
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