CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 gennaio 2025
Cassazione n. 25821/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palmiavverso l'ordinanza del 09/01/2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palmi, emesso nel procedimento a carico di ignoti in cui è stata disposta l’imputazione coatta di [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1/1/1980); udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lettele conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dottor [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare parzialmente, senza rinvio, l’ordinanza nella parte in cui dispone l’imputazione coatta ai sensi dell’art. 624 cod. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. A seguito di denuncia di [OSCURATO:PERSONA] , per il reato di furto , i l Pubblico Ministero presso il Tribunale di Palmi, in data 25/8/2023, ha formulato richiesta di archiviazione per l'omessa individuazione degli autori del reato. Tuttavia, il Giudice per le indagini preliminari presso lo stesso Tribunale,con ordinanza del 9/1/2025, non ha accolto la richiesta, ritenendola superat a dagli esiti delle investigazioni, essendo stato identificato [OSCURATO:PERSONA], sulla base di alcune videoriprese, quale autore del reato:ne ha, così, disposto l'imputazione coatta . 2.Il Pubblico Ministero ha proposto ricorso per Cassazione avverso la detta ordinanza, deducendo l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 335-tere 409, co mma 5 , cod. proc. pen. , rilevando l'abnormità del provvedimento. Si richiama l'elaborazione giurisprudenziale sulla categoria dell'abnormità, quale atto strutturalmenteavulso dall'ordinamento processuale e funzional mente determinantela stasi del processo o la sua anomala regressione , rimediabile solo col ricorso per Cassazione. Si assume che, a fronte di una richiesta di archiviazione nell'ambito di un procedimento contro ignoti, il Giudice per le indagini preliminari avrebbe potuto adottare solo alcuni provvedimenti tipici indicati dall'art. 409 cod. proc. pen., ovvero disporre l’archiviazione, ulteriori indagini o l'iscrizione di un indagato nel registro ex art. 335 cod. proc. pen. : laddove, co l provvedimento impugnato il Giudice per le indagini preliminari non ha deciso sulla richiesta di archiviazione, limitandosi a restituire gli atti al Pu bblico Ministero e a ordina re l'imputazione coatta nei confronti di una persona non indagata. Tanto, come da consolidato orientamento di legittimità, costitui rebbe un’indebita ingerenza del giudice nei poteri riservati a l Pubblico Ministero e, soprattutto, una violazione dei diritti di difesa del soggetto non sottoposto ad indagini, venendo lo stesso privato dell'avviso previsto dall'art. 409 cod. proc. pen., in contrasto coi principi del giusto processo, non essendoglistata data alcuna possibilità di difendersi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorsoè fondato. 2.È abnorme, in quanto completamente estraneo al sistema processuale, il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari, nel respingere una richiesta di archiviazione in un procedimento a carico di ignoti, ordini la formulazione dell'imputazione a carico di soggetti nei confronti dei quali il Pubblico Ministeronon abbia proposto alcuna richiesta (Sez. 1, n. 39283 del 13/10/2010, Ciarmiello, Rv. 248839-01; confronta, negli stessi termini, Sez. 4, n. 244 del 26/01/1996, Rv. 205224-01 e Se z. 5, Sentenza n. 13316 del 13/2/ 2025 , non massimata).Infatti, l’ordine di imputazione coatta nei confronti di un soggetto non sottoposto ad indagini o per diverso titolo di reato determina una lesione dei diritti di difesa della persona che, come nel caso di specie, sia rimasta estranea alle indagini, non abbia ricevuto l'avviso exart. 409, comma 1, cod. proc. pen., non abbia partecipato all'udienza camerale ovvero non sia stata destinataria della discovery delle risultanze delle indagini (Sez. U, n. 4319 del 28/11/2013 , dep. 2014, Rv. 257786-01; così pure: Sez. 4, n. 1217 del 10/10/2018, dep.2019 , Rv. 274907-01; Sez. 6, n. 53181 del 29/11/2016 Rv. 268490-01). 3. Il provvedimento impugnato va, pertanto, annullato senza rinvioe gli atti vanno trasmessi al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Pa lm i per l'ulteriore corso. P.Q.M Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al p.m. presso il [OSCURATO:PERSONA] per l'ulteriore corso. Così è decis