CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26786/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il primo motivo mescola inopinatamente la ricostruzione del fatto con considerazioni di carattere giuridico; sotto il primo profilo, l'operazione non è consentita poiché l'interpretazione delle circostanze e la valutazione del fatto spetta al giudice di merito che, in proposito, si è espresso, sia in primo che in secondo grado, in termini del tutto privi di contraddittorietà o manifesta illogicità; quanto alla qualificazione del fatto in termini di furto o di rapina impropria tentata, la Corte d'appello ha correttamente evidenziato che nella struttura del reato J/54- i previsto dal secondo comma dell'arte 629, la sottrazione, piuttosto che l'impossessamento, sia già di per sé sufficiente, se seguito la violenza o minaccia per assicurarsi il profitto o la fuga, ad integrare la consumazione del reato, superando l'ipotesi del mero tentativo; rilevato che il secondo motivo di impugnazione, sulla circostanza attenuante del danno di particolare tenuità, è manifestamente infondato alla luce delle considerazioni svolte dalla Corte di appello che ha evidenziato l'insufficienza del parametro economico della res furtiva per valutare la modestia del danno, dovendosi considerare altresì i danni alla persona ed il danno morale, certamente non irrilevante o particolarmente modesto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 17 g