CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 maggio 2025
Cassazione n. 20773/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di FERMOtélaa- avvl-so:al I els-aity----7.- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso per cassazione, come così correttamente riqualificato, ai sensi dell'art. 37, comma 2, d.lgs.n. 247/2000, l'atto di appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in data 12/01/2021, con la quale il Giudice di pace di Fermo ha dichiarato l'imputato colpevole del reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs.n. 286/1998 e lo ha condannato alla pena di euro 10.000,00 di multa; Ritenuto che l'impugnazione è stata proposta dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], che, al momento della presentazione dell'atto di impugnazione, non era abilitato al patrocinio davanti alla Corte di cassazione. Ritenuto che il ricorso proposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], risultando presentato da un difensore sprovvisto di legittimazione processuale, relativamente alla proposizione del ricorso per cassazione, impone l'emissione di una declaratoria di inammissibilità, per effetto del combinato disposto degli artt. 591, comma 1, lett. a), e 613 cod. proc. pen. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08 maggio 2025 [OSCURATO:PERSONA] es