CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 giugno 2026
Cassazione n. 20173/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
in atti con domicilio eletto in Roma va [OSCURATO:PERSONA]. 51 presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro temporerappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato- controricorrente -Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 1Numero registro generale 2012/2019Numero sezionale 3254/2026Numero di raccolta generale 20173/2026Data pubblicazione 16/06/2026avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondogrado del Lazio, sez. staccata di Latina, n. 3342/18/18, depositata il22/05/2018udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]La società [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava l'avviso di accertamento adessa notificato per Irpef, Iva e Irap riferite al periodo di imposta 2010con il quale l'Ufficio rilevava costi per operazioni inesistenti, spese perpubblicità non di competenza ammortamenti non deducibili, speseindeducibili per assicurazioni e carburanti, costi di rappresentanzaparimenti non deducibili.Il giudice di primo grado dichiarava inammissibile il ricorso pertardività essendo stato notificato oltre il termine di sessanta giorni dallanotifica dell'avviso di accertamento.Appellava la contribuente.Con la pronuncia gravata in questa sede il giudice di secondogrado ha dichiarato inammissibile l'appello non essendosi mai instauratoun corretto rapporto di impugnazione, condividendo la statuizione diprimo grado.Ricorre a questa Corte la [OSCURATO:SOCIETA]. con atto affidato a tremotivi di ricorso.Resiste con controricorso l'[OSCURATO:PERSONA].RAGIONI DELLA DECISIONEVa esaminato per primo, per ragioni di pregiudizialità logica, ilsecondo motivo di ricorso con il quale si censura la pronuncia impugnataCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2Numero registro generale 2012/2019Numero sezionale 3254/2026Numero di raccolta generale 20173/2026Data pubblicazione 16/06/2026per violazione dell'obbligo motivazionale; secondo la parte ricorrente ilgiudice di appello avrebbe ritenuto presente in atti un'istanza diadesione del contribuente antecedente all’avviso di accertamento, inrealtà inesistente, così come farebbe riferimento a un'istanza propostacontro un atto non definibile rendendo in tal modo la motivazionetotalmente nulla quantomeno per apparenza.Il motivo è privo di fondamento.In fatto, ai fini della comprensione e decisione del motivo, laricostruzione della cronologia degli atti posti in essere dal contribuente,come esposta in ricorso, non è chiara. Scrive parte ricorrente a pag. 4del proprio atto che “in data 27.05.2015 la [OSCURATO:SOCIETA]. depositataistanza di adesione. In data 14.05.2015 la stessa società ricorrenteproponeva ricorso avverso l’avviso di accertamento su citato”.La contraddizione di tali affermazioni è evidente e rende quindi lacensura del tutto oscura. Peraltro, la [OSCURATO:SOCIETA]. pare sovrapporre lapresentazione di memorie al PVC con il deposito dell’istanza diaccertamento con adesione, mentre dalla ricostruzione della sentenzaimpugnata – confermata dalle produzioni in atti – la successione deglieventi è risultata differente; peraltro, tale ricostruzione in fatto non èpiù sindacabile in questa sede di Legittimità.Venendo ora al contenuto della censura, rileva la Corte che laviolazione denunciata - quanto al vizio motivazionale dedotto con ilmotivo - si configura quando la motivazione «manchi del tutto - nelsenso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallosvolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senzaalcuna argomentazione - ovvero ... essa formalmente esista come partedel documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmentecontraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerlacome giustificazione del decisum. Tale anomalia si esaurisce nella"mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nellaCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3Numero registro generale 2012/2019Numero sezionale 3254/2026Numero di raccolta generale 20173/2026Data pubblicazione 16/06/2026"motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di"sufficienza" della motivazione, sempre che il vizio emergaimmediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata»(Cass., Sez. Un. n. 8053/2014; successivamente tra le tante Cass. n.6626/2022; Cass. n. 22598/2018). In particolare, si è in presenza diuna «motivazione apparente» allorché la motivazione, pur essendograficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte deldocumento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rendetuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste diargomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logicoseguito per la formazione del convincimento, di talché essa nonconsente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità delragionamento del giudice non potendosi lasciare all'interprete il compitodi integrarla con le più varie ed ipotetiche congetture. Sostanzialmenteomogenea alla motivazione apparente è poi quella «perplessa eincomprensibile»; in entrambi i casi, invero - e purché il vizio risulti daltesto della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali - l'anomalia motivazionale, implicante unaviolazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error inprocedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenzaimpugnata per cassazione (Cass., Sez. Un. n. 22232/2016 e le sentenzein essa citate).Nel presente caso, dalla lettura della motivazione della sentenzaimpugnata in realtà si evince con adeguata chiarezza chel'inammissibilità del ricorso di primo grado e stata ritenuta in forza della“illegittimità dell'istanza con adesione della parte, perché proposta versoun atto non definibile", con ciò ritenendo non definibile l'avviso diaccertamento impugnato in applicazione dell’art. 6 c. 2 del d. Lgs. n.Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4Numero registro generale 2012/2019Numero sezionale 3254/2026Numero di raccolta generale 20173/2026Data pubblicazione 16/06/2026218 del 1997. L'articolazione e il periodare della motivazione - sia purnon brillando per chiarezza e precisione nella descrizione dei fatti dicausa - rendono quindi comprensibili le ragioni che hanno condotto alladecisione facendosi riferimento nel corpo della motivazione alladisposizione che disciplina la procedura di accertamento con adesione edando conto delle ragioni della società contribuente che aveva sostenutola irrilevanza dell'invito preventivamente notificato e quindi laconseguente tempestività dell'istanza di adesione.Il primo motivo di ricorso censura la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione dell’art. 5 e dell’art. 6 del d. Lgs. n. 218del 1997 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3, 4, 5 c.p.c. per avere lacommissione tributaria regionale erroneamente ritenuto inammissibile ilricorso proposto davanti al giudice di primo grado in quanto tardivo nonessendo applicabile all'atto impugnato la procedura di accertamento conadesione – ex art. 6 c. 2 del d. Lgs. n. 218 del 1997 - poiché inprecedenza a tale notifica l'ufficio aveva invitato la contribuente alcontraddittorio ex art. 5 del ridetto d. Lgs. n. 28 del 1997.Il motivo è infondato.È in atti prodotto quale allegato n. 1 al controricorso l'invito ex art.5 del d. Lgs. n. 218 del 1997, che risulta debitamente sottoscritto oltreche correttamente notificato alla società contribuente. Tale invito, comesi evince dalla semplice lettura della disposizione di cui all’art. 6 c. 2 deld. Lgs. n. 218 del 1997, preclude la procedura di accertamento conadesione, stabilendo che “il contribuente nei cui confronti sia statonotificato avviso di accertamento o di rettifica, non preceduto dall'invitodi cui all'articolo 5 (sottolineatura aggiunta), può formulareanteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissionetributaria provinciale, istanza in carta libera di accertamento conadesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico”.Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5Numero registro generale 2012/2019Numero sezionale 3254/2026Numero di raccolta generale 20173/2026Data pubblicazione 16/06/2026Alla luce del contenuto dell'invito, che reca tutti i requisiti che silegge previsti ed è quindi conforme alla fattispecie normativa, ilcontribuente era quindi tenuto - se lo riteneva - a partecipare allaprocedura alternativa al contenzioso all’atto dell’invito, non risultandotale procedura nei suoi confronti esperibile una volta notificato l'avvisodi accertamento conseguente al ridetto invito.Risulta quindi provato che in data 17 giugno 2013 è stato notificatoil PVC; che in data 2 settembre 2013 è stato notificato l’invito di cui si èdetto (l’atto è riprodotto a questa Corte come all. 1 al controricorso inuno con prova della notifica e la circostanza relativa alla sua notifica intale data è ammessa a pag. 3, penultimo periodo, del ricorso dellasocietà contribuente) e che in seguito ha avuto luogo la notificadell'avviso di accertamento. A fronte di tale ricostruzione degli eventi,risulta chiaro che l'istanza di accertamento con adesione presentatadalla società in data 27 gennaio 2015 non poteva far decorrere l’ulterioretermine di giorni novanta per la presentazione del ricorso di fronte algiudice tributario.Conseguentemente, il ricorso proposto in data 14 maggio 2015 ètardivo e correttamente così è stato dichiarato dai giudici di merito.Alla luce della statuizione in ordine al motivo di ricorso di cui si èdetto, il terzo motivo di ricorso con il quale parte ricorrente si duole dellaviolazione o falsa applicazione degli artt. 5 del d. Lgs. n. 218 del 1997 e42 del d.P.R. n. 600 del 1973 per avere la sentenza impugnataerroneamente ritenuto legittimo l'avviso di accertamento che in realtà èsottoscritto con firma illeggibile che ne impedisce la riconducibilità alcapo dell'ufficio al funzionario munito di idonea delega divieneinammissibile in quanto precluso dalla tardività del ricorso introduttivodel giudizio.Conclusivamente, il ricorso va rigettato.Le spese di lite sono liquidate secondo la soccombenza.Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6Numero registro generale 2012/2019Numero sezionale 3254/2026Numero di raccolta generale 20173/2026Data pubblicazione 16/06/2026 P.Q.Mrigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento dellespese processuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro5.900,00 oltre a spese prenotate a debito.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002,inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, si dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso art.13, se dovutoCosì deciso in Roma, il 16 aprile 2026.Il PresidenteGiacomo Maria NonnoCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7