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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 gennaio 2026

Cassazione n. 03109/2026

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15834 R.G.anno 2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] de Simone; ricorrente contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentat a e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente avverso la sentenza n. 616/2021 depositat a il 27 gennaio 2021 del la Corte di appello di Roma.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 gennaio 2026 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Sez.

I–RG 15834/2021 camera di consiglio14.1.2026

1. ─ E’ impugnata per cassazionela sentenza con cui la Corte di appello di Roma ha disatteso il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso decisione assunta, in primo grado, dal T ribunale capitolino: decisione con cui erano state respinte le domande , proposte da llo stesso Gaudiosi, volte all’accertamento dell ’illegittimità di alcune pattuizioni contenute in uncontratto di mutuo fondiario .

2. ─ Il ricorso per cassazione è articolato in cinque motivi ed è resistito con controricorso da [OSCURATO:SOCIETA]..

Sono state depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. ― Col primo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. per mancanza assoluta di motivazione o motivazi one apparente in relazione alla domanda di accertamento dell’usura.

Col secondo mezzo si deduce: «Mancata ammissione di c.t.u. nonostante la richiesta sia stata ritualmente formulata nell’atto di appello (art. 360, n. 4, c.p.c.) e ribadita in sede conclusionale».

Il terzo motivo oppone la violazione falsa applicazione dell’art.1815 c.c., dell’art. 644 c.p. e dell’art. 1 l. n. 108/1996.

Col quarto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1284, 1325 e 1418 c.c., 116 e 117 t.u.b. , nonché dell’art. 6 delib.

CICR 9 febbraio 2000.

Il quinto mezzo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 821 e 1283 c.c..

2. — I motivi sono tutti inammissibili. [OSCURATO:PERSONA] distrettuale ha osservato che il gravame era inammissibilein quanto l’atto di appello si sostanziava in una «generica reiterazione dell’originario assunto»e che, in particolare, non risultava «confutato adeguatamente il capo della sentenza» del Tribunale che aveva «rilevato il difetto di allegazione e di prova» delle prospettazioni di parte attrice .

La stessa Corte di appello ha aggiunto, poi, che il Sez.

I–RG 15834/2021 camera di consiglio14.1.2026 gravame era pure infondato nel merito.

Ora, tutti i motivi di ricorso si dirigono contro la decisio ne di ritenuta infondatezza dell’appello: col primo si lamenta che la Corte distrettuale non abbia argomentato con riguardo ad alcune deduzioni svolte dall’odierno istantein tema di usura; col secondo si censura la sentenza di appello nellaparte in cui ha ritenuto la consulenza tecnica non fosse stata richiesta nell’atto di appello; col terzo si rileva che il contratto era usurario perché presentava un TEG eccedente il tasso soglia vigente al momento dellastipula; col quarto ci si duole del rigetto della domanda subordinata di declaratoria di nullità, per indeterminatezza, della clausola determinativa dell’interesse; il quinto è incentrato sul rigetto della domanda, svolta in via ulteriormente subordinata, relativa all’applicazione di interessi anatocistici in ragione del regime di ammortamento del finanziamento.

Il ricorrente avrebbe dovuto invece impugnare la ratio decidendi basata sull’inammissibilità dell’appello, censurando l’ error in procedendo in cui fosse incorsa la Corte territoriale nella statuizione assuntasul punto.

Infatti, ove il giudice, dopo avere dichiarato inammissibile una domanda, un capo di essa o un motivo d'impugnazione, in tal modo spogliandosi della potestas iudicandi, abbia ugualmente proceduto al loro esame nel merito, le relative argomentazioni devono ritenersi ininfluenti ai fini della decisione e, quindi, prive di effetti giuridici, di modo che la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnarle, essendo tenuta a censurare soltanto la dichiarazione d'inammissibilità, la quale costituisce la vera ragione della decisione (Cass. 19 settembre 2022, n. 27388; Cass. 16 giugno 2020, n. 11675; cfr. pure, di recente, Cass. 12 dicembre 2024, n. 32092).

3. — Va dunque dichiarata l’inammissibilità del ricorso.

4. ― Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M Sez.

I–RG 15834/2021 camera di consiglio14.1.2026 La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi,liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrent e, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15834 R.G.anno 2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] de Simone; ricorrente contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentat a e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente avverso la sentenza n. 616/2021 depositat a il 27 gennaio 2021 del la Corte di appello di Roma. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 gennaio 2026 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Sez. I–RG 15834/2021 camera di consiglio14.1.2026 1. ─ E’ impugnata per cassazionela sentenza con cui la Corte di appello di Roma ha disatteso il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso decisione assunta, in primo grado, dal T ribunale capitolino: decisione con cui erano state respinte le domande , proposte da llo stesso Gaudiosi, volte all’accertamento dell ’illegittimità di alcune pattuizioni contenute in uncontratto di mutuo fondiario . 2. ─ Il ricorso per cassazione è articolato in cinque motivi ed è resistito con controricorso da [OSCURATO:SOCIETA].. Sono state depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― Col primo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. per mancanza assoluta di motivazione o motivazi one apparente in relazione alla domanda di accertamento dell’usura. Col secondo mezzo si deduce: «Mancata ammissione di c.t.u. nonostante la richiesta sia stata ritualmente formulata nell’atto di appello (art. 360, n. 4, c.p.c.) e ribadita in sede conclusionale». Il terzo motivo oppone la violazione falsa applicazione dell’art.1815 c.c., dell’art. 644 c.p. e dell’art. 1 l. n. 108/1996. Col quarto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1284, 1325 e 1418 c.c., 116 e 117 t.u.b. , nonché dell’art. 6 delib. CICR 9 febbraio 2000. Il quinto mezzo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 821 e 1283 c.c.. 2. — I motivi sono tutti inammissibili. [OSCURATO:PERSONA] distrettuale ha osservato che il gravame era inammissibilein quanto l’atto di appello si sostanziava in una «generica reiterazione dell’originario assunto»e che, in particolare, non risultava «confutato adeguatamente il capo della sentenza» del Tribunale che aveva «rilevato il difetto di allegazione e di prova» delle prospettazioni di parte attrice . La stessa Corte di appello ha aggiunto, poi, che il Sez. I–RG 15834/2021 camera di consiglio14.1.2026 gravame era pure infondato nel merito. Ora, tutti i motivi di ricorso si dirigono contro la decisio ne di ritenuta infondatezza dell’appello: col primo si lamenta che la Corte distrettuale non abbia argomentato con riguardo ad alcune deduzioni svolte dall’odierno istantein tema di usura; col secondo si censura la sentenza di appello nellaparte in cui ha ritenuto la consulenza tecnica non fosse stata richiesta nell’atto di appello; col terzo si rileva che il contratto era usurario perché presentava un TEG eccedente il tasso soglia vigente al momento dellastipula; col quarto ci si duole del rigetto della domanda subordinata di declaratoria di nullità, per indeterminatezza, della clausola determinativa dell’interesse; il quinto è incentrato sul rigetto della domanda, svolta in via ulteriormente subordinata, relativa all’applicazione di interessi anatocistici in ragione del regime di ammortamento del finanziamento. Il ricorrente avrebbe dovuto invece impugnare la ratio decidendi basata sull’inammissibilità dell’appello, censurando l’ error in procedendo in cui fosse incorsa la Corte territoriale nella statuizione assuntasul punto. Infatti, ove il giudice, dopo avere dichiarato inammissibile una domanda, un capo di essa o un motivo d'impugnazione, in tal modo spogliandosi della potestas iudicandi, abbia ugualmente proceduto al loro esame nel merito, le relative argomentazioni devono ritenersi ininfluenti ai fini della decisione e, quindi, prive di effetti giuridici, di modo che la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnarle, essendo tenuta a censurare soltanto la dichiarazione d'inammissibilità, la quale costituisce la vera ragione della decisione (Cass. 19 settembre 2022, n. 27388; Cass. 16 giugno 2020, n. 11675; cfr. pure, di recente, Cass. 12 dicembre 2024, n. 32092). 3. — Va dunque dichiarata l’inammissibilità del ricorso. 4. ― Le spese di giudizio seguono la soccombenza. P.Q.M Sez. I–RG 15834/2021 camera di consiglio14.1.2026 La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi,liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrent e, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovu
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