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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 ottobre 1975

Cassazione n. 42681/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/10/1975 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/08/1984 avverso la sentenza del 14/03/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 21770/22 Paurru + 1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per entrambi i ricorrenti); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i motivi dedotti nei ricorsi, attinenti all'asserito difetto di motivazione quanto alla responsabilità per il reato contestato con particolare riguardo al mancato riconoscimento della destinazione all'uso personale della sostanza stupefacente, oltre che generici, sono manifestamente infondati poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (v. pagg. 4 e 5); Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/10/1975 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/08/1984 avverso la sentenza del 14/03/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 21770/22 Paurru + 1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per entrambi i ricorrenti); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i motivi dedotti nei ricorsi, attinenti all'asserito difetto di motivazione quanto alla responsabilità per il reato contestato con particolare riguardo al mancato riconoscimento della destinazione all'uso personale della sostanza stupefacente, oltre che generici, sono manifestamente infondati poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (v. pagg. 4 e 5); Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 42681/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris