CassazionedecretoSezione 2Decisione del 30 marzo 2023
Cassazione n. 07603/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
23 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9374/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] a R.L. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), giusta procura in atti; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), giusta procura in atti; –controricorrente – avverso il decreto n. 7564/2023 del [OSCURATO:PERSONA], depositato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Osserva 1. La vicenda qui al vaglio può riassumersi, per quel che ancora rileva, in breve, nei termini seguenti. - Il competente Conservatore dei [OSCURATO:PERSONA] rifiutò la trascrizione di una domanda giudiziale proposta dalla s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], tanto da aver reso necessaria la richiesta di trascrizione con riserva; - Il Tribunale di Bari, adito dalla società, rigettò il reclamo da costei avanzato 2.[OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso straordinario avverso l’anzidetto provvedimento di rigetto sulla base di un solo motivo. L’intimata resisteva con controricorso. 3. Il consigliere delegato propose definirsi il ricorso, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., con declaratoria d’inammissibilità 4. Successivamente la ricorrente ha depositato titolata “istanza per la declaratoria di cessazione della materia del contendere” dichiarando di rinunziare al ricorso. I La controricorrente ha depositato memoria, insistendo, per il rigetto del ricorso con vittoria di spese. 5. La Corte, preso atto della rinunzia al ricorso depositata dal difensore munito dei relativi poteri, in applicazione dell’art. 391 cpc, dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. 6. In mancanza di accettazione della controparte, la Società ricorrente deve essere condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo(v. a rt. 391 ultimo comma cpc). La non conformità della decisione alla proposta comporta la non applicazione dell’art. 96 cpc (v. art. 380 bis ultimo comma cpc). P.Q.M. dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro