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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 29704/2021

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RETO sul ricorso iscritto al n. 7713/2014 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via dei [OSCURATO:PERSONA], n. 66, presso il loro studio, DLA [OSCURATO:PERSONA]; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n. 187/28/13, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n.

RCG030200409/2009.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; 2172 che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del ZI processo estinto restano a carico della parte rte che le ha anticipate. [OSCURATO:PERSONA].

PROCESSO Roma 2 7 Lilli 2021 [OSCURATO:PERSONA] Il, President oggi, •n••••••••••••

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RETO sul ricorso iscritto al n. 7713/2014 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via dei [OSCURATO:PERSONA], n. 66, presso il loro studio, DLA [OSCURATO:PERSONA]; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n. 187/28/13, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. RCG030200409/2009. Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; 2172 che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del ZI processo estinto restano a carico della parte rte che le ha anticipate. [OSCURATO:PERSONA]. PROCESSO Roma 2 7 Lilli 2021 [OSCURATO:PERSONA] Il, President oggi, •n••••••••••••
Sentenza Cassazione n. 29704/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris