CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 febbraio 1995
Cassazione n. 31064/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/02/1995 avverso la sentenza del 06/12/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Cagliari ha confermato la sentenza del 19 giugno 2018 del Tribunale di Cagliari che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentato furto in abitazione, con le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante della violenza sulle cose ed alla recidiva di cui all'art. 99, secondo comma, cod. pen., condannandola alla pena di giustizia. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento per un solo motivo con il quale lamenta mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine al diniego della prevalenza delle attenuanti generiche. 3. Il ricorso è inammissibile. In tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838; Sez. 4, n. 10379 del 26/03/1990, Di carlo, Rv. 184914; Sez. 1, n. 3163 del 28/11/1988, Donato, Rv. 180654). Anche in sede di giudizio di comparazione, le circostanze attenuanti generiche conservano tale loro precipua connotazione, continuando a costituire elementi di qualificazione della gravità della condotta ( Sez. 2 - , n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02). Nel caso di specie, il diniego della prevalenza delle attenuanti risulta adeguatamente motivato facendo riferimento alla spiccata capacità criminale dell'imputata. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C