CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 aprile 2023
Cassazione n. 19795/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Potenza ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto aggravato in concorso (fatto commesso in data 09/07/2018); - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del difensore, articolando due motivi. [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, con il quali si denuncia violazione degli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2, cod. pen. e il vizio di motivazione, è generico per aspecificità, giacché riproduce le medesime doglianze articolate con i motivi di appello senza per nulla confrontarsi, men che meno in maniera critica, con l'ampia motivazione rassegnata nella sentenza impugnata sulla ricostruzione del fatto e sulla valutazione delle prove; motivazione che, in quanto corretta in diritto e non manifestamente illogica su tutte le questioni prospettate con il gravame (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata, con riferimento alla valutazione realizzata dalla Corte territoriale delle dichiarazione rese dal teste maresciallo Bruno dei C.C.), non può di certo essere sovvertita dalle censure interamente versate in fatto dei ricorrenti; - che il secondo motivo, proteso a censurare il diniego delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., prospetta, in maniera ancora una volta assolutamente generica, questione già correttamente disattesa dalla Corte territoriale, che aveva rilevato la mancata allegazione di elementi positivi atti a giustificare la concessione del chiesto beneficio (cfr. pag. 5, punto III della sentenza impugnata); - rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 aprile 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]