CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 luglio 2026
Cassazione n. 23683/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n.7873/2022 depositata il 14/12/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con avviso di accertamento catastale n. NA0212287/2019, notificato indata 08.08.209, l’ Agenzia delle Entrate rettificava il classamento proposto,per diversa distruzione degli spazi interni, dalle Sig. [OSCURATO:PERSONA] e TeresaPiscitelli, comproprietarie dell’unità immobiliare, sita in Napoli, alla ViaNumero registro generale 13111/2023Numero sezionale 5109/2026Numero di raccolta generale 23683/2026Data pubblicazione 21/07/2026Mergellina, identificata al fg. 18, p.lla 96, sub 33. In particolare, a frontedel classamento proposto dalle parti con la dichiarazione DOCFA del31.05.2018 in A2 di classe 2, vani 9, l’ Ufficio attribuiva la cat. A1 di classe2, vani 9, con aumento della rendita in euro 3.997,38 rispetto a quellarichiesta di euro 1.334,71.2. La CTP di Napoli, con la sentenza n. 177/33/2020, accoglieva il ricorsoproposto dalle contribuenti, annullando l’atto di rettifica.3. A seguito dell’appello dell’Ufficio la CTR della [OSCURATO:PERSONA] con la sentenzan. 6591/15/2022, nel concludere nel senso dell’accoglimento parzialedell’appello, così statuiva: L’appello è parzialmente fondato. Comeesposto in narrativa, si verte in tema di modifica al classamento e allarendita catastale proposta dell'unità immobiliare delle ricorrenti, sita nelComune di Napoli alla [OSCURATO:PERSONA] n. 205, piano 6°, riportata nel catastoedilizio urbano di detto Comune alla sez. CHI, foglio 18, particella 96, sub.33, come "abitazione di tipo signorile" da ricomprendere nella categoria A/1, con modifica della precedente categoria A/2 - "abitazione di tipo civile".Tuttavia, da un’attenta analisi del fabbricato è emerso che la u.i.u. incontestazione è stata edificata in sopraelevazione parimenti alla u.i.u. fg.CHI/18 p.lla 96 sub.34 e che le due unità immobiliari posseggono le stessecaratteristiche intrinseche ed estrinseche preso atto della circostanza chel’Ufficio per la u.i.u. identificata con CHI/18 P.LLA 96 SUB.34, a seguito diaccoglimento di ricorso in autotutela prot.n. 482/365/07, ha attribuito ilseguente classamento: FG. CHI/18 P.LLA 96 SUB.34 A/2 CL 4 VANI 4 RCEuro 816,00. Tale circostanza è stata evidenziata dalla stessa Agenzia delleEntrate appellante, che ha chiesto, in via subordinata, l’attribuzione allau.i.u. oggetto di contenzioso lo stesso classamento del sub 34 pari ad A/2di classe … [OSCURATO:PERSONA] condivide la valutazione dell'Agenzia delle Entratesull'attribuzione del classamento pari ad A/2 di classe 2. .3. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione, sulla base di ununico motivo illustrato con successiva memoria, l’Agenzia delle Entrate.Numero registro generale 13111/2023Numero sezionale 5109/2026Numero di raccolta generale 23683/2026Data pubblicazione 21/07/20265. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimate.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con un unico motivo l’ufficio lamenta, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4 c.p.c., nullità della sentenza per motivazione gravementeillogica e contraddittoria.1.1. Assume che, nella specie, era evidente la contraddittorietà delleconclusioni a cui era giunta la CGT-2 della [OSCURATO:PERSONA], la quale avevaassegnato la classe 2 in luogo della classe 4, chiesta dall’Ufficio, nonconsiderando che lo stesso, nell’atto di appello, a pag. 2 ultimo capoverso,aveva specificato quale fosse il classamento proposto in via conciliativaovvero l’assegnazione della categoria A2 di classe 4, 9 vani, renditacatastale 1836,00, ciò in quanto da un’attenta analisi del fabbricato eraemerso che l’u.i.u. in contestazione fosse stata edificata in sopraelevazioneparimenti alla u.i.u. fg. CHI/18 p.lla 96 sub 34, e che le due unità appenacitate possedevano le stesse caratteristiche intrinseche ed estrinseche,preso atto che il medesimo Ufficio aveva attribuito a detta unità richiamata,a seguito di autotutela prot. n. 482/365/07, la cat. A/2, cl. 4, rc. euro816,00, chiedendo – in subordine – di attribuire all’appartamentocontroverso la cat. A/2 cl. 4 vani 9, rendita 1836,00.Rileva che apparivano distoniche le conclusioni cui era giunto il Collegio divalutazione dell’Agenzia delle Entrate”, nonché la qualificazione giuridica diaccoglimento parziale dell’appello, il quale ultimo, qualora si intendesseconfermare il classamento in A/2, classe 2, avrebbe dovuto essere oggettodi sentenza di rigetto. Pur ribadendo di aver già presentato istanza dicorrezione di errore materiale della sentenza con riferimento al profilodirimente in questione, osservava che le conclusioni a cui era giunta la CGT-2 della [OSCURATO:PERSONA] apparivano, quantomeno, in netto contrasto con la partemotivazionale della sentenza, dalla quale si evince il convincimento deiNumero registro generale 13111/2023Numero sezionale 5109/2026Numero di raccolta generale 23683/2026Data pubblicazione 21/07/2026giudici di secondo grado di attribuire all’u.i.u. oggetto del contendere lostesso classamento di immobili limitrofi, ovvero la classe 4 di categoria A2.2. Il ricorso è fondato.3. Rileva il Collegio che, come osservato dall’Ufficio, la sentenza è,all’evidenza, illogica e gravemente contraddittoria in quanto i giudici diappello, pur avendo ritenuto totalmente fondata tesi dell’ Ufficio – il quale,in via subordinata, aveva chiesto riconoscersi, in luogo della categoria A/1classe 2, la categoria A/2 classe 4 – avevano del tutto immotivatamente edin modo contraddittorio, riconosciuto la classe 2 in luogo della classe 4.4. In conclusione, in ragione della fondatezza del ricorso, la sentenza vacassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causapuò essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c. con il parzialeaccoglimento del ricorso originario e riconoscimento, all’appartamentooggetto di causa, della categoria A/2 classe 4.5. Tenuto conto dell’esito della lite (che ha comunque escluso l’attribuzionedella categoria A1 primariamente sostenuta dall’Ufficio), possono essereintegralmente compensate le spese dei giudizi di merito nonché quelle delpresente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nelmerito, accoglie in parte il ricorso originario con attribuzioneall’appartamento oggetto di causa della categoria A/2 classe quattro;dichiara interamente compensate fra le parti le spese delle fasi di meritononché del giudizio di legittimità.Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Tributaria in data 24giugno 2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]