CassazionedecretoSezione 2Decisione del 18 marzo 2022
Cassazione n. 04885/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15731/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] A. RENDANO N.62 SCALEA -[OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] , 16, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO POTENZA n. 192/2022 depositata il18/03/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/01/2023 dal Consiglieredr. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Lagonegro rigettava l’opposizione di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al decreto ingiuntivo richiesto da [OSCURATO:SOCIETA]., per il pagamento di una fornitura di merce, pari ad € 184.856,14. Su gravame principale della soccombente, con sentenza n. 192, depositata il 18 marzo 2022, la Corte d’appello di Potenza confermava la decisione del Tribunale. Il giudice di secondo grado sosteneva che il principio generale in forza del quale, a fronte della prova di avvenuta corresponsione di una somma di denaro idonea ad estinguere un debito, sarebbe spettato al creditore dimostrare l’esistenza di un ulteriore eventuale debito e le condizioni per una diversa imputazione, non avrebbe trovato applicazione nei casi in cui l’estinzione fosse stata eccepita sulla base di assegni bancari o titoli cambiari. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, sulla scorta di un unico motivo, illustrato da successiva memoria. Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA].. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con l’unica doglianza, proposta ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione degli artt.1193, 1453 e 2697 c.c. La sentenza impugnata avrebbe erroneamente applicato il principio di diritto, giacché, nel caso di specie, gli assegni e le cambiali avrebbero trovato una perfetta rispondenza temporale e di importo con le fatture azionate. D’altra parte, il creditore si sarebbe limitato ad affermare che i titoli si riferivano ad altre forniture, senza svolgere una precisa e circostanziata contestazione. Il motivo è complessivamente inammissibile. La Corte d’appello ha testualmente affermato: “Dall’esame delle prove acquisite nel giudizio di prime cure emerge che l’odierna appellante non ha fornito alcun elemento probatorio idoneo a dimostrare il collegamento tra il precedente debito, oggetto di ingiunzione, ed il titolo di credito, e quindi l’estinzione del primo con il pagamento delle cambiali”. Si tratta dunque di una valutazione di fatto: l'accertamento della presenza dei requisiti necessari per una sicura identificazione del debito e della sua estinzione è riservato al giudice di merito ed è soggetto al sindacato di legittimità solo sotto il profilo della logicità e congruità della motivazione. Invero, l'esame dei documenti esibiti e lavalutazione degli stessi, come anche il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice delmerito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte diprova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 1, n. 19011 del 31 luglio 2017; Sez. 1, n. 16056 del 2 agosto 2016). È inammissibile ilricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Sez. U., n. 34476 del 27 dicembre 2019; Sez. 1, n. 5987 del 4 marzo 2021). Ma il ricorso si palesa inammissibile anche sotto un diverso profilo. Il principio - per cui, nell’ipotesi di pagamento mediante una somma di denaro idonea all'estinzione del debito, spetta al creditore, che sostenga una diversa imputazione, allegare e provare l'esistenza del debito diverso, nonché la sussistenza delle condizioni necessarie per la dedotta differente imputazione - non si applica allorché il debitore eccepisca l'estinzione del debito fatto valere in giudizio per effetto dell'emissione di un assegno che, per sua natura, ingenera una presunzione circa l'esistenza di un rapporto fondamentale idoneo a giustificare la nascita di un'obbligazione cartolare, il cui superamento grava sul debitore medesimo, che deve dimostrare il collegamento tra il debito azionato e quello cartolare, con conseguente estinzione del primo per effetto della dazione dell'assegno (Sez. 6-2, n. 15708 del 4 giugno 2021; Sez. 6-1, n. 26275 del 6 novembre 2017). In definitiva, la Corte d’appello di Potenza ha applicato un principio giurisprudenziale consolidato e l’esame del motivo non offre elementi per confermare o mutare il suddetto orientamento (art.360 bisc.p.c.). La memoria ex art. 378 c.p.c. non offre elementi idonei a mutare il quadro testé esposto. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, come liquidate in dispositivo, con distrazione a favore dei procuratori antistatari. La Corte da atto che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 10.000 (diecimila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione a favore dei procuratori antistatari. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del co