CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 giugno 2026
Cassazione n. 19049/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege- controricorrente ericorrente incidentale-avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 4208 del 12 set-tembre 2025;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27maggio 2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];lette le memorie delle parti;Numero registro generale 21722/2025Numero sezionale 1921/2026Numero di raccolta generale 19049/2026Data pubblicazione 11/06/2026RILEVATO CHE:− [OSCURATO:PERSONA] stipulava, in data 1° novembre 1979, un contrattodi locazione con l’[OSCURATO:PERSONA] di Previdenza dei [OSCURATO:PERSONA](INPGI) avente ad oggetto un immobile sito in Napoli;− cessato il rapporto locativo, l’INPGI promuoveva procedimento perrilascio dell’immobile, conclusosi con ordinanza del Pretore di Napoli del21 giugno 1999;− successivamente, con atto notarile del 16 febbraio 2016, l’INPGIconferiva parte del proprio patrimonio immobiliare - ivi incluso l’immobileoggetto dell’ordine di rilascio - al fondo immobiliare Fondo INPGI -[OSCURATO:PERSONA], gestito da [OSCURATO:SOCIETA].;− quest’ultima, quale successore nel rapporto, in data 8 maggio 2018notificava a [OSCURATO:PERSONA] atto di precetto per rilascio dell’immobile;− [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione all’esecuzione ex art. 615c.p.c. dinanzi al Tribunale di Napoli, deducendo, tra l’altro, la carenza dilegittimazione attiva della società opposta, la nullità delle notifiche, laprescrizione e l’inesistenza o invalidità del titolo esecutivo;− si costituiva [OSCURATO:SOCIETA]. contestando le avversededuzioni;− il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 1765 del 23 febbraio 2021,rigettava l’opposizione, ritenendo infondate le doglianze relative allanotifica del titolo e del precetto, nonché la contestazione sullalegittimazione della società di gestione del fondo;− avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello;− la Corte d’appello di Napoli, con la sentenza n. 4208 del 12settembre 2025, rigettava il gravame, in quanto l’immobile era statoeffettivamente conferito al fondo immobiliare mediante l’atto del 16febbraio 2016, circostanza idonea a dimostrare la legittimazione dellasocietà intimante; inoltre, rilevava che il comportamento dello stessoLucio Capuano (che aveva richiesto il rinnovo del rapporto locativo neiNumero registro generale 21722/2025Numero sezionale 1921/2026Numero di raccolta generale 19049/2026Data pubblicazione 11/06/2026confronti della SGR) costituiva ex se elemento probatorio rilevante;osservava, poi, che la questione relativa alla validità del titolo esecutivoera stata tardivamente introdotta ed era, quindi, inammissibile;− avverso la suddetta sentenza, in data 31 ottobre 2025, LucioCapuano proponeva ricorso per cassazione, articolato in sette motivi;− in data 30 novembre 2025 veniva formulata proposta di definizioneaccelerata del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.;− resisteva con controricorso, depositato il 10 dicembre 2025, laInvestiRE [OSCURATO:SOCIETA]., quale gestore delvolta impugnava la sentenza con ricorso incidentale, basato su duemotivi;− nel corso del giudizio di legittimità il ricorrente avanzava plurimeistanze volte ad ottenere la sospensione dell’efficacia esecutiva dellasentenza impugnata e della correlata procedura di rilascio: una primaistanza ex art. 373 c.p.c. era formulata contestualmente al ricorso percassazione, la cui trattazione urgente era sollecitata il 4 novembre 2025;successivamente, a seguito del rinvio dell’esecuzione dispostodall’ufficiale giudiziario, un’ulteriore istanza di sospensiva era presentatail 17 novembre 2025;− le parti depositavano memorie ex art. 380-bis.1, comma 1, c.p.c.;− all’esito della camera di consiglio del 27 maggio 2026, il Collegio siè riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, anorma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.;[OSCURATO:PERSONA]:− preliminarmente - conformemente a quanto statuito da Cass. Sez.T, 14/10/2024, n. 26705, Rv. 672615-01, secondo cui «Nel procedi-mento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibiliNumero registro generale 21722/2025Numero sezionale 1921/2026Numero di raccolta generale 19049/2026Data pubblicazione 11/06/2026o manifestamente infondati, la proposta sintetica di definizione del giu-dizio, che sia stata depositata anteriormente alla scadenza del termineper la costituzione del controricorrente, è priva di effetti processuali e varevocata [rectius, dichiarata inefficace], in quanto resa in violazione delcontraddittorio, con la conseguenza che la controversia va decisa dal Col-legio ex art. 380-bis.1 c.p.c., senza che sussistano i presupposti, nel casodi rigetto del ricorso, per l’applicazione dei commi 3 e 4 dell’art. 96c.p.c.» - va dichiarata l’inefficacia della proposta ex art. 380-bis c.p.c.formulata il 30 novembre 2025, prima del deposito – tempestivamenteeseguito in data 10 dicembre 2025 - del controricorso contenente ricorsoincidentale;− sempre in via preliminare si deve rilevare l’inammissibilità dellereiterate istanze di sospensione dell’esecutorietà della pronuncia impu-gnata, irritualmente avanzate a questa Corte, anziché al giudice d’appelloa norma dell’art. 373 c.p.c.;− non occorre illustrare i motivi del ricorso principale perché lo stessoè inammissibile per una pluralità di concorrenti profili, ciascuno dei qualicostituisce un’autonoma e sufficiente ragione di definizione negativadell’impugnazione;− in via assorbente, l’atto introduttivo non soddisfa il requisito di cuiall’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., atteso che l’esposizione dei fatti dicausa risulta priva del contenuto minimo indispensabile per consentire aquesta Corte una chiara e completa cognizione della vicenda sostanzialee processuale;− segnatamente, il ricorso non offre una ricostruzione lineare e au-tosufficiente delle reciproche pretese delle parti e delle rispettive difesenei gradi di merito, delle questioni effettivamente devolute al giudice diprimo grado e di appello, delle ragioni poste a fondamento delle decisionidel Tribunale e della Corte d’appello;Numero registro generale 21722/2025Numero sezionale 1921/2026Numero di raccolta generale 19049/2026Data pubblicazione 11/06/2026− l’esposizione si presenta, invece, frammentata, ripetitiva e in largaparte incentrata su argomentazioni difensive, senza un’adeguata distin-zione tra fatto sostanziale, fatto processuale e motivi di censura: ne con-segue l’impossibilità, per il giudice di legittimità, di cogliere, in modo au-tonomo e immediato, il perimetro del decisum e la reale portata delledoglianze, senza dover ricorrere ad un’inammissibile integrazione delcontenuto del ricorso mediante l’esame diretto degli atti di causa o dellasentenza impugnata;− tale carenza incide su un requisito di contenuto-forma del ricorso,la cui funzione non è meramente formale, ma è funzionale alla stessapossibilità di esercizio del sindacato di legittimità;− i motivi di ricorso, poi, risultano altresì inammissibili per difetto dispecificità;− le censure non individuano puntualmente le statuizioni della sen-tenza impugnata che si assumono viziate, né esplicitano in modo chiaroquale sia l’errore di diritto asseritamente commesso dal giudice di me-rito;− le doglianze si risolvono, per contro, in affermazioni apodittiche,sovente astratte, che non instaurano un effettivo confronto critico con lamotivazione della sentenza impugnata e non consentono di cogliere ilnesso tra il vizio denunciato e la decisione adottata;− peraltro, il ricorso non contiene nemmeno una specifica indicazionedegli atti e documenti sui quali le censure si fondano, né la loro localiz-zazione processuale, né la trascrizione delle parti rilevanti;− si rileva, dunque, la violazione dei requisiti di cui all’art. 366,comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c., che impongono al ricorrente non solo dienunciare le censure, ma anche di renderle intellegibili e verificabili, me-diante il necessario supporto fattuale e documentale;Numero registro generale 21722/2025Numero sezionale 1921/2026Numero di raccolta generale 19049/2026Data pubblicazione 11/06/2026− per quanto è dato comprendere delle censure, quelle relative alladedotta carenza di legittimazione ad agire della società intimante - arti-colate nei primi motivi - si risolvono, in sostanza, nella contestazionedegli accertamenti in fatto compiuti dal giudice di merito: la Corte d’ap-pello ha esaminato la questione, ritenendo provata la legittimazione sullabase del materiale documentale acquisito, nonché di elementi presuntivie comportamentali valorizzati ai sensi dell’art. 116 c.p.c., e sul punto hareso una motivazione non meramente apparente, immune da contrad-dittorietà logica, coerente con i principî di diritto applicabili;− a fronte di tale apparato argomentativo, il ricorrente non deduceun vizio riconducibile ai limiti dell’art. 360 c.p.c., ma tende a sollecitareuna diversa lettura delle risultanze probatorie, invocando una rivaluta-zione del materiale istruttorio, evidentemente confondendo il giudizio dilegittimità con un terzo grado di merito;− parimenti inammissibili sono le censure afferenti alla dedotta ine-sistenza o invalidità del titolo esecutivo;− la sentenza impugnata ha espressamente ritenuto inammissibili taliquestioni, perché tardivamente introdotte ed estranee al thema deciden-dum originario;− tale statuizione integra un’autonoma ratio decidendi non adegua-tamente censurata dal ricorrente, il quale si è limitato ad affermare latempestività delle contestazioni, senza indicare specificamente gli atti ele sedi processuali nelle quali sarebbero state ritualmente dedotte; inol-tre, non si assolve all’onere di specifica indicazione e localizzazione deglimotivazione della Corte territoriale in punto di preclusioni processuali;− le doglianze si risolvono, quindi, nella mera riproposizione nel me-rito delle censure, senza aggredire la ragione decisoria che ha condottoalla declaratoria di inammissibilità, con conseguente difetto di pertinenzaal decisum;Numero registro generale 21722/2025Numero sezionale 1921/2026Numero di raccolta generale 19049/2026Data pubblicazione 11/06/2026− neppure è idoneo a superare tale rilievo l’assunto secondo cui laquestione attinente al titolo esecutivo sarebbe rilevabile d’ufficio, trat-tandosi di prospettazione che si pone in contrasto con l’assetto normativoe giurisprudenziale in materia di opposizione all’esecuzione, senza che ilricorrente offra una critica argomentata idonea a sostenere un diversoorientamento;− in più punti, poi, il ricorso difetta del necessario confronto con lerationes decidendi poste a fondamento della sentenza impugnata;− altre censure, infine, non colpiscono le effettive motivazioni delladecisione e si dirigono contro profili non decisivi o già dichiarati inam-missibili nei gradi di merito oppure risultano costruite su una vicendaastratta e differente rispetto a quella esaminata dal giudice d’appello;− col primo motivo del ricorso incidentale la [OSCURATO:SOCIETA]. deduce la «Violazione e falsa applicazione delD.M. 55/2014 (artt. 4 e 5) e dell’art. 91 c.p.c. - Illegittimità della liqui-dazione delle spese legali per violazione dei minimi tariffari e omessavalutazione dell’attività difensiva nella fase inibitoria.»; la Corte d’appelloavrebbe liquidato le spese in misura inferiore ai minimi tariffari e senzaconsiderare autonomamente l’attività difensiva svolta nella fase di so-spensione (inibitoria);− il motivo è fondato;− nella sentenza impugnata la Corte d’appello, nonostante il ricono-scimento esplicito del valore indeterminato della controversia, ha fattoapplicazione dello «scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00» in ragionedella «semplicità e ripetitività delle questioni controverse»;− questa Corte ha in passato statuito che «In tema di liquidazione dicompensi a carico del soccombente, l’art. 5, comma 6, del D.M. 55 del2014 - secondo cui le cause di valore indeterminabile si considerano nor-malmente di valore non inferiore ad euro 26.000 e non superiore ad euro260.000 - non impedisce al giudice di scendere al di sotto dei detti limiti,Numero registro generale 21722/2025Numero sezionale 1921/2026Numero di raccolta generale 19049/2026Data pubblicazione 11/06/2026e pertanto allo scaglione immediatamente inferiore, quando il valore ef-fettivo della controversia non rifletta i parametri “di regola” predispostidal legislatore, ossia quando sussistano particolarità della singola lite cherendano giustificato il ricorso ad uno scaglione più basso, in rapporto“all’oggetto e alla complessità della controversia”» (tra le altre, Cass.Sez. 6, 13/01/2022, n. 968, Rv. 663916-01);− le argomentazioni a sostegno di tale orientamento si fondano, prin-cipalmente, sull’inciso «di regola» contenuto nel citato sesto commadell’art. 5 del d.m. n. 55 del 2014: «L’inciso di regola - contenuto nelladisposizione - non sembra affatto stabilire - già sul piano letterale - unvalore base inderogabile che non ammetta l’applicazione dello scaglioneinferiore, né fissa una soglia passibile solo di eventuali correzioni miglio-rative per il difensore (nel senso che il valore minimo resterebbe in ognicaso fissato in C 26.000,00). Salvo a svalutare del tutto la formula nor-mativa, ad essa va assegnato il significato di individuare uno scaglionecui il giudice deve in genere attenersi, ad eccezione dei casi in cui sussi-stano particolarità della singola lite che rendano giustificato il ricorso aduno scaglione più basso, in rapporto “all’oggetto e alla complessità dellacontroversia” … Da tale prospettiva si è affermato che lo scaglione tarif-fario per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità può es-sere quello compreso tra euro 5201,00-26000,00» (così Cass.29821/2019 e Cass. 11887/2019, richiamate anche dalla citata decisionedi Cass. 968/2022);− la menzionata disposizione normativa, tuttavia, è stata modificatadall’art. 2, comma 2, lett. b), del d.m. 13 agosto 2022, n. 147, il qualeha stabilito che «All’articolo 5 del decreto del Ministro della giustizia 10marzo 2014, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni: … b) alcomma 6 le parole «di regola e», ovunque ricorrono, sono soppresse.»;− così, «In tema di compensi professionali forensi, le modificazioni ald.m. n. 55 del 2014, introdotte mediante il d.m. n. 147 del 2022, nonNumero registro generale 21722/2025Numero sezionale 1921/2026Numero di raccolta generale 19049/2026Data pubblicazione 11/06/2026hanno in alcun modo inciso sull’inderogabilità dei minimi tariffari in sededi liquidazione giudiziale in assenza di diversa convenzione, avendo sop-presso le parole “di regola” in tutti i commi in cui esse ricorrono, al finedi ridurre il margine di discrezionalità dell’autorità giudiziaria, renderepiù omogenea l’applicazione dei parametri e garantire maggiore coesioneall’interno della categoria dei professionisti.» (Cass. Sez. 2, 22/08/2023,n. 24993, Rv. 671474-01);− conseguentemente, poiché la modifica normativa era già interve-nuta prima della decisione di secondo grado, la Corte d’appello nonavrebbe potuto liquidare le spese di lite applicando i parametri dello sca-glione compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, ma avrebbe do-vuto considerare la lite «a questi fini di valore non inferiore a euro26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell’oggettoe della complessità della controversia» (così il vigente art. 5, comma 6,d.m. n. 55 del 2014);− in relazione alla liquidazione delle spese, dunque, la sentenza im-pugnata va cassata; resta quindi assorbito l’ulteriore profilo della censura351 c.p.c.;− è invece inammissibile il secondo motivo del ricorso incidentale, colquale si deduce la «Violazione e falsa applicazione dell’art. 96 c.p.c.(commi 1 e 3) - Omessa condanna per lite temeraria nonostante l’evi-denza dell’abuso del processo e della serialità delle azioni.», perché laCorte territoriale non ha pronunciato condanna per responsabilità aggra-vata ex art. 96 c.p.c., nonostante la ritenuta reiterazione di iniziativeprocessuali infondate da parte del ricorrente principale;− difatti, «In materia di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., aifini della condanna al risarcimento dei danni, l’accertamento dei requisiticostituiti dall’aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave,ovvero dal difetto della normale prudenza, implica un apprezzamento diNumero registro generale 21722/2025Numero sezionale 1921/2026Numero di raccolta generale 19049/2026Data pubblicazione 11/06/2026fatto non censurabile in sede di legittimità.» (tra le altre, Cass. Sez. T,19/05/2025, n. 13315, Rv. 675056-01);− è dunque inammissibile la pretesa, avanzata dalla ricorrente inci-dentale a questa Corte di legittimità, di una valutazione (squisitamentedi merito) degli elementi che avrebbero, in tesi, giustificato una con-danna dell’odierno ricorrente per lite temeraria;− in conclusione, il ricorso principale è inammissibile, così come ilsecondo motivo del ricorso incidentale, mentre, in accoglimento del se-condo motivo di quest’ultimo e in relazione a detta censura, la sentenzaimpugnata va cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto,a norma dell’art. 384 c.p.c. la causa può essere decisa nel merito liqui-dando correttamente le spese dell’appello (inclusa la fase cautelare/ini-bitoria) in favore della InvestiRE Società di Gestione del RisparmioS.p.A.;− secondo i parametri normativi, si provvede nella misura indicatanel dispositivo alla loro liquidazione, nonché a liquidare i costi del giudiziodi legittimità;− va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte del ricorrente principale, ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ovedovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13;p. q. m.la Cortedichiara inammissibile il ricorso principale;accoglie il primo motivo del ricorso incidentale;dichiara inammissibile il secondo motivo del ricorso incidentale;in relazione alla censura accolta, cassa la sentenza impugnata e,decidendo nel merito, liquida le spese del grado d’appello - in favore dellasocietà controricorrente - in euro 11.200,00 per compensi, oltre alNumero registro generale 21722/2025Numero sezionale 1921/2026Numero di raccolta generale 19049/2026Data pubblicazione 11/06/2026rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% e ad accessori dilegge;condanna [OSCURATO:PERSONA] a rifondere a InvestiRE Società di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro5.100,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborsoforfettario delle spese generali pari al 15% e ad accessori di legge;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dàCapuano, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misurapari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stessoarticolo 13, qualora dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile, in data 27 maggio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])