CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 aprile 2022
Cassazione n. 18553/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità in merito all'accertamento delle condotte di reato, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Perugia, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulla correlazione tra la minaccia e l'atto di ufficio inerente la verifica del contenuto del pacco consegnato all'interno del carcere ove il ricorrente era detenuto dopo il colloquio con i suoi familiari; ritenuto che l'ulteriore motivo dedotto in relazione al rigetto della richiesta di conversione della pena detentiva avanzata ai sensi dell'art. 53 I. n.689/1981 è inammissibile perché rivolto a sollecitare un trattamento sanzionatorio più mite sulla base di una prospettazione di parte in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito che già aveva evidenziato la gravità del fatto e la pericolosità del ricorrente con riferimento alla riconosciuta recidiva, e quindi operato una valutazione in base ai criteri previsti dall'art. 133 cod. pen. per ritenere la sanzione detentiva come necessaria per la finalità rieducativa della pena, negando la conversione non solo ed unicamente sulla base dell'erroneo riferimento alla prognosi della sua possibile insolvenza, ma tenendo conto più in generale delle condizioni di vita individuale, familiare e sociale dell'imputato (Sez. U, n. 24476 del 22/04/2010, Gagliardi, Rv. 247274). rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29/04/2022 [OSCURATO:PERSONA] e estensore [OSCURATO:PERSONA] idente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E