CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 37633/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 15059/2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (IM) il 09/ 05 / 1975 e d ivi residente alla Via della Focen. 40 / 9 (C.F.: MZ ZDNL75 E290 P ) , r a ppresenta to e d if e so, giusta procura speciale in calceal ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] F rances c o R ossi del F oro di Venezia (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 58 E24 L483 E ) , presso il cui studio è elettivamentedomiciliato, in 33100 Udine (UD) alla [OSCURATO:PERSONA] r catov e cchio n. 11; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate (C.F.: 06363391001), in pe rsona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] accertamento Irpef – Omessa pronuncia incongruità liquidazione spese processuali dello Stato (C.F.:80224030587) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente – - avverso la sente nza n. 712 / 02/ 20 20 depositata dalla C ommissione Tributaria Regionale della Ligu ria il 27 / 11 /20 20 e non notificata ; -udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto infatto 1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Imperia avverso l’avviso di accertamento relativo ad Irpef ed altre imposte per l’anno 2008. 2. [OSCURATO:PERSONA] dichiarava cessata la materia del contendere relativamente ai redditi conseguiti all’interno della UE ed accoglieva il ricorso con riferimento agli ulteriori redditi, condannando l’amministrazione finanziaria alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate nella misura di euro 1.000,00, oltre accessori. 3. Sull’appello principale dell’Ufficio ed incidentale del contribuente, la [OSCURATO:PERSONA] confermava la decisione di primo grado e, previa compensazione parziale “in considerazione delle caratteristiche dell’attività prestata, della natura dell’affare e delle questioni giuridiche trattate” ed abbattimento del 50% dei parametri medi, condannava l’Ufficio al rimborso delle spese del secondo grado, che liquidava nell’importo di euro 2.000,00, oltre accessori di legge. 4. Avverso la sentenza della CTR haproposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. 5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito ilcontraddittorio. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per non essersi la CTR pronunciata in relazione al motivo di appello incidentale avente ad oggetto la incongruità della liquidazione delle spese di lite del giudizio di primo grado. 2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, in subordine al primo motivo, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 c.p.c., 2233, comma 2, c.c. e 2 e 4 dm n. 55/2014 (nonché dei relativi parametri di cui all’allegata tabella n. 23), in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la CTR erroneamente, a suo dire, confermato, ancorchè implicitamente, l’ammontate delle spese di lite liquidate nel giudizio di primo grado. 3. Il primo motivo èfondato, con assorbimento del secondo. La differenza fra l'omessa pronuncia di cui all'art. 112 c.p.c. e l'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. si coglie nel senso che, mentre nella prima l'omesso esame concerne direttamente una domanda od un'eccezione introdotta in causa (e, quindi, nel caso del motivo d'appello, uno dei fatti costitutivi della "domanda" di appello), nella seconda ipotesi l'attività di esame del giudice, che si assume omessa, non concerne direttamente la domanda o l'eccezione, ma una circostanza di fatto che, ove valutata, avrebbe comportato una diversa decisione su uno dei fatti costitutivi della domanda o su un'eccezione e, quindi, su uno dei fatti principali della controversia. L'omessa pronuncia su un motivo di appello integra la violazione dell'art.112 c.p.c. e non già l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, in quanto il motivo di gravame non costituisce un fatto principale o secondario, bensì la specifica domanda sottesa alla proposizione dell'appello (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6835 del 16/03/2017; conf. Sez. 6 -1, Ordinanza n. 23930 del 12/10/2017). Orbene, nel caso di specie, premesso che la ricorrente, in osservanza del principio di autosufficienza,ha riprodotto, a pagina 5 del ricorso, lo specifico motivo di appello formulato sul punto (di cui, peraltro, vi è menzione altresì a fine pag. 1 della sentenza impugnata), non è revocabile in dubbio che la CTR abbia del tutto omesso di pronunciarsi sullo stesso. Né potrebbe sostenersi che si sia in presenza di una pronuncia implicita di rigetto, atteso che la pronuncia sulle spese liquidate in primo grado non risulterebbe incompatibile con la statuizione di rigetto dell’appello principale dell’Ufficio (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 1433 del 18/05/1973, secondo cui non ricorre il vizio di omessa pronuncia su punto decisivo quando la soluzione negativa di una richiesta di parte sia implicita nella costruzione logico- giuridica della sentenza), o di un assorbimentoin senso improprio, il quale è configurabile solo quando la decisione di una questione esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre (cfr. Sez. 6 -1, Ordinanza n. 2334 del 03/02/2020; conf. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18832 del 02/07/2021). 4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso merita di essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza e rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria in diff