CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 giugno 2026
Cassazione n. 20468/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntato e difeso, giusta procura incalce al ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma,via Pacuvio n. 34, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] dallaquale è rappresentata e difesa con l’avv. [OSCURATO:PERSONA] e l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 12456/2021Numero sezionale 2107/2025Numero di raccolta generale 20468/2026Data pubblicazione 17/06/2026Rosa Marzi, giusta procura allegata al controricorso e, per l’avv. [OSCURATO:PERSONA],alla memoria di costituzione, con indicazione degli indirizzi pec;- controricorrente e ricorrente incidentale -avverso la sentenza n. 236/2021 della CORTE D'APPELLO di TORINO,pubblicata il 2/3/2021 e notificata il 4/3/2021;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del10/7/2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];sentito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale ALDOCENICCOLA che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità delricorso principale e del ricorso incidentale;lette le memorie delle parti.1.Con atto di citazione notificato in data 1 giugno 2017, MariaLuisa [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Aosta,4/2/2013, aveva con lui acquistato in comunione un fabbricatounifamiliare, con pertinenziale garage, in [OSCURATO:PERSONA] al prezzo dieuro 350.000,00; il prezzo era stato pagato con il denaro ottenuto inrestituzione da una precedente compravendita annullata; dopo laseparazione, il convenuto aveva abitato la casa, impedendole il parigodimento; chiese, pertanto, la divisione dell’immobile in natura o,ove non possibile, l’assegnazione a uno di loro, con conguaglio indenaro, nonché il riconoscimento di un’indennità di occupazionedell’immobile, a carico del convenuto, a far data quantomeno dal30/9/2014, oltre interessi.1.1. [OSCURATO:PERSONA] sostenne che l’immobile oggetto di causafosse stato acquistato con suo denaro per la somma di euro 329.000,00e, in seguito, fosse stato pure ristrutturato a sue spese per la sommaRic. 2021 n. 12456 sez. 2 - ud. 10-7-2025 -2-Numero registro generale 12456/2021Numero sezionale 2107/2025Numero di raccolta generale 20468/2026Data pubblicazione 17/06/2026di ulteriori euro 205.000,00 per materiali e forniture; aggiunse di avereffettuato personalmente, in economia, una parte dei lavori diristrutturazione per ulteriori euro 50.000,00 e di aver sostenuto spesedi manutenzione ordinaria per euro 10.000,00; pertanto, chiese che ladivisione, alla cui domanda aderì, fosse effettuata tenendo conto delsuo apporto economico e propose, quindi, domanda riconvenzionaleper il rimborso, a titolo di arricchimento senza giusta causa, dellasomma di euro 260.000,00 pari al valore della quota del 50% delprezzo pagato per l’immobile e delle spese da lui sostenute.2. Con sentenza n. 39/2019, il Tribunale ordinario di Aostaqualificò l’intestazione della quota pari alla metà dell’immobile a favoredi [OSCURATO:PERSONA] come donazione indiretta e, in conseguenza,escluse un arricchimento senza causa e rigettò la domandariconvenzionale; accolse, quindi, la domanda di divisione, assegnandola proprietà esclusiva dell’immobile a [OSCURATO:PERSONA] e determinando ilconguaglio a suo carico in euro 192.500,00 nonché la domanda dicondanna al pagamento, in favore di parte attrice, a titolo di indennitàdi occupazione, della somma di euro 450,00 per mese a decorrere dal30/9/2014.3. Con sentenza n. 236/2021, la Corte d’Appello di Torino, inaccoglimento parziale dell’appello di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato ilconguaglio a suo carico, ma ne ha dichiarato la compensazione con lasomma di euro 71.103,60, oltre interessi dalla domanda al saldo, cheha ritenuto di dover porre a carico di [OSCURATO:PERSONA] a titolo di restituzione dellametà dell’ammontare speso per le migliorie; non ha considerato,invece, il valore dei lavori svolti in economia perché equivalenti a unnormale contributo alla vita familiare; ha rimarcato, infatti, per quelche qui ancora rileva, che le spese di ristrutturazione avevanoincrementato il valore dell’immobile e non corrispondevanoRic. 2021 n. 12456 sez. 2 - ud. 10-7-2025 -3-Numero registro generale 12456/2021Numero sezionale 2107/2025Numero di raccolta generale 20468/2026Data pubblicazione 17/06/2026all’adempimento di doveri morali e sociali di cui all’art. 2034 cod. civ.,in quanto travalicavano i limiti di proporzionalità rispetto all’entità delpatrimonio e alle condizioni sociali e, pertanto, dovevano gravare suentrambi i condividenti, a prescindere da chi avesse avutol’assegnazione in natura del bene e chi, invece, il conguaglio; haribadito, quindi, la natura di donazione indiretta dell’intestazione diquota parte del bene per l’insussistenza di un obbligo morale o socialee per la mancata previsione, in contratto, di qualsivoglia impegnorestitutorio a carico di [OSCURATO:PERSONA]; ha ritenuto, infine, provato il danno daillegittima occupazione perché Roscio aveva del tutto impedito l’utilizzodel bene all’ex convivente comproprietaria.3. Avverso la sentenza n. 236/2021 della Corte di Appello diTorino, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidandoloa due motivi, a cui [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso,proponendo ricorso incidentale; Roscio ha resistito con controricorsoincidentale; entrambe le parti hanno depositato memoria.La trattazione della causa è stata fissata in pubblica udienza.Il Pubblico ministero ha concluso chiedendo la dichiarazione diinammissibilità sia del ricorso principale che del ricorso incidentale.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, [OSCURATO:PERSONA] ha lamentato, inriferimento al n.3 del primo comma dell’art.360 cod. proc. civ., cheerroneamente la Corte d’Appello di Torino abbia rigettato la domandaex art. 2041 cod. civ. ritenendo quale donazione indiretta l’intestazionedella comproprietà dell’immobile a favore di [OSCURATO:PERSONA]. Piùprecisamente, secondo il ricorrente, se il Giudice di secondo gradoavesse valutato tutti gli elementi del caso e non si fosse limitato al solonel caso di specie, di una donazione indiretta, per assenza di un suoRic. 2021 n. 12456 sez. 2 - ud. 10-7-2025 -4-Numero registro generale 12456/2021Numero sezionale 2107/2025Numero di raccolta generale 20468/2026Data pubblicazione 17/06/2026depauperamento, atteso che il denaro impiegato nell’acquisto era inproprietà di suo padre e non sua e per mancanza dell’animus donandi,considerato che la stessa [OSCURATO:PERSONA] aveva inizialmente fondato la suadomanda di divisione sull’avvenuta sua contribuzione al pagamento delprezzo.1.1. Il motivo è infondato.In caso di acquisto pro indiviso di un immobile effettuato da dueconviventi more uxorio per quote uguali in difetto di diversa indicazionenel titolo, stante la presunzione di cui all'art. 1101 c.c., il maggiorapporto fornito dal co-acquirente nella corresponsione del prezzo nonpuò presumersi effettuato in favore dell’altro a titolo di liberalità,avente giustificazione nella mera convivenza, senza che sia fornitadimostrazione, anche mediante presunzioni, purché serie, dell'animusdonandi. Pertanto, in difetto di tale prova, il convivente che abbiasborsato una somma maggiore ha il diritto di ottenere dall'altro ilrimborso della parte eccedente la sua quota (Cass. 14/07/2021, n.20062).Detto altrimenti, poiché l’acquisto della proprietà di un immobilecon denaro proprio del disponente e intestato (in tutto o in parte) adaltro soggetto, che il disponente medesimo intenda in tal modobeneficiare, costituisce donazione indiretta (cfr. S.U. 5/08/1992, n.9282), è necessaria anche in tal caso la prova dell’animus donandi, chepuò essere fornita mediante presunzioni.A sua volta, l’animus donandi, che partecipa della causa delcontratto come qualificazione in senso soggettivo della gratuità,consiste nella consapevolezza, in capo al donante, di attribuire ad altriun vantaggio patrimoniale nullo iure cogente, ossia in assenza di unobbligo giuridico, extragiuridico o morale e, dunque, di agire a titolo dimera spontanea elargizione fine a sé stessa, senza che debbaRic. 2021 n. 12456 sez. 2 - ud. 10-7-2025 -5-Numero registro generale 12456/2021Numero sezionale 2107/2025Numero di raccolta generale 20468/2026Data pubblicazione 17/06/2026necessariamente essere caratterizzato dall’intento benefico oaltruistico e senza necessità di una diversa manifestazione specifica,identificandosi con l’obiettiva gratuità dell’attribuzione; in tal senso, laspontaneità dell’attribuzione patrimoniale non può essere esclusa daspinte motivazionali del donante che, se non integranti ipotesi dicogenza giuridica o costrizione morale, mantengono valenza neutrarispetto a quella causale dell’atto di liberalità (cfr. Cass., Sez. 2, n.4682 del 28/2/2018, in motivazione, nonché Cass. 982/2024, inmotivazione, con indicazione dei precedenti rilevanti).Nella specie, la Corte territoriale (pag.10 e 11 della sentenzaimpugnata), ha dapprima ritenuto, in fatto, che (i) il prezzodell’immobile fosse stato pagato con denaro proveniente da Roscio;quindi, (ii) ha rimarcato che il rogito notarile di compravenditaconteneva i requisiti della donazione e, cioè, l’elemento oggettivodell’arricchimento in favore di [OSCURATO:PERSONA], a cui corrispondeva ildepauperamento di Roscio, e quello soggettivo della volontà di donare,l’animus donandi; (iii) va ravvisato quest’ultimo nella consapevolezzadell’odierno ricorrente di provocare un arricchimento del destinatario,senza che risultassero elementi dai quali evincere che lo stesso odiernoricorrente avesse agito nell’adempimento di un obbligo morale o socialenascente dalla vita famigliare o di coppia; (iv) ha considerato a tal fineche i due conviventi avevano già una dimora comune dove vivevanocon la figlia; (v) ha aggiunto che, nell’atto, non erano stati menzionatiné una destinazione del bene ai bisogni della famiglia di fatto, né unapporto di denaro proveniente da [OSCURATO:PERSONA] né, infine, un impegnorestitutorio a carico della intestataria; e (vi) ha valorizzato lacircostanza che essi fossero già conviventi, con la figlia, in altra ediversa abitazione.Ric. 2021 n. 12456 sez. 2 - ud. 10-7-2025 -6-Numero registro generale 12456/2021Numero sezionale 2107/2025Numero di raccolta generale 20468/2026Data pubblicazione 17/06/2026Tale ragionamento inferenziale non risulta adeguatamentecontrastato dal ricorrente, il quale, invece di operarne una critica inpunto di diritto, rispondente ai criteri prescritti a tal fine dallagiurisprudenza di questa Corte (in ordine ai quali v. per tutte e tra lepiù recenti, la n. 9054 del 21/03/2022), si è limitato a proporre undiverso apprezzamento complessivo dei fatti di causa.Va da sé, pertanto, che la soluzione prescelta dalla Cortedistrettuale, che ha ritenuto sorretta da valida causa donatival’attribuzione patrimoniale gratuita in oggetto, resistendo alle censuremosse dal ricorrente esclude, al contempo, l’ipotesi alternativa di unarricchimento senza causa.2. Con il secondo motivo, il ricorrente principale ha denunciato,in riferimento al n.3 del primo comma dell’art.360 cod. proc. civ., laviolazione e la falsa applicazione dell’art. 1102 cod. civ.In particolare, la Corte d’Appello avrebbe dovuto riconoscerecome legittimo il comportamento di Roscio nell’utilizzo dell’immobilecomune, negando l’esistenza di un danno a carico di [OSCURATO:PERSONA], perché lanozione di pari uso dei comproprietari, ex art.1102 cod. civ., nondev’essere intesa come uso identico, ma come diritto ad usarepotenzialmente la cosa allo stesso modo: egli si sarebbe limitato agodere dell’immobile senza impedire a [OSCURATO:PERSONA] di poter parimenti goderedel bene comune; [OSCURATO:PERSONA], d’altro canto, non avrebbe assolto in alcunmodo all’onere probatorio a suo carico di dimostrare il dannoasseritamente subito.2.1. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.La Corte d’appello (pag. 15 e 16 della sentenza) ha accertato infatto che [OSCURATO:PERSONA] aveva provato la manifestazione del suointeresse al godimento della quota parte dell’immobile sin dal marzo2014, ma non aveva potuto fruirne «per il comportamentoRic. 2021 n. 12456 sez. 2 - ud. 10-7-2025 -7-Numero registro generale 12456/2021Numero sezionale 2107/2025Numero di raccolta generale 20468/2026Data pubblicazione 17/06/2026ostruzionistico di Roscio»; ha quindi rilevato che la stessa [OSCURATO:PERSONA] hadimostrato di aver subìto un danno per aver «pagato tasse maggioriper non aver potuto trasferirsi nell’immobile» e che in ogni casol’utilizzo, quale parametro di liquidazione equitativa dell’indennità dioccupazione, del canone di locazione secondo mercato è corretto,perché corrispondente al valore dell’immobile «messo a frutto».In tal senso la censura involgente il riscontro della prova deldanno è inammissibile perché, sebbene prospettata quale violazione dilegge, si risolve nella critica di un giudizio di fatto.Per altro verso, il motivo è infondato perché la Corte d’appello hadeciso in conformità a giurisprudenza consolidata, secondo cui, inmateria di comunione del diritto di proprietà, se per la natura del beneo per qualunque altra circostanza non ne sia possibile, ai sensi dell'art.1102 cod. civ., un godimento diretto con pari uso da parte deicomproprietari, essi possono deliberarne l'uso indiretto e, in mancanzadi tale deliberazione, il comproprietario, che da solo ha goduto delbene, è tenuto a corrispondere, agli altri partecipanti alla comunione, ifrutti civili con decorrenza dalla data in cui gli perviene la richiesta diuso turnario o comunque di partecipazione al godimento da parte deglialtri comunisti (Cass. Sez. 2, n. 10264 del 18/04/2023).3. Con il primo motivo di ricorso incidentale, [OSCURATO:PERSONA] haprospettato, in riferimento al n.4 del primo comma dell’art.360 cod.proc. civ., la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere la Cortequantificato in complessivi euro 205.000 le somme versate da Roscioper le ristrutturazioni, senza pronunciarsi sulle sue eccezioni e sulle suecontestazioni dei documenti da lui prodotti a sostegno della pretesa.3.1. Il motivo è inammissibile per sua formulazione.Il vizio di omessa pronuncia si concreta nel difetto del momentodecisorio e, pertanto, ricorre se sia stato completamente omesso ilRic. 2021 n. 12456 sez. 2 - ud. 10-7-2025 -8-Numero registro generale 12456/2021Numero sezionale 2107/2025Numero di raccolta generale 20468/2026Data pubblicazione 17/06/2026provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto, ciòche si verifica quando il giudice non decide su alcuni capi della domandao sulle eccezioni proposte ma che risultino autonomamenteapprezzabili (Sez. 6 - L, n. 5730 del 03/03/2020; Sez. 3, n. 459 del13/01/2021).La deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112cod. proc. civ., postula, pertanto, da un canto la specifica indicazioneche l’eccezione sia stata autonomamente e ritualmente formulata e,per altro canto, che sia puntualmente riportata nel ricorso percassazione nei suoi esatti termini e non genericamente o per riassuntodel relativo contenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'attodifensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano stateproposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e dellatempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioniprospettatevi (Sez. 2, n. 28072 del 14/10/2021).Per contro, il mancato o insufficiente esame delle argomentazionidelle parti – qual è quello sostanzialmente prospettato nella fattispecie- integra un vizio di natura diversa, relativo all'attività svolta dal giudiceper supportare l'adozione del provvedimento, senza che possa ritenersimancante il momento decisorio: in tal senso, la pretermissione daparte del giudice del fatto secondario, allegato in funzione dicontestazione dell'esistenza storica del fatto principale dedottodall'attore, è suscettibile di determinare vizio di motivazione soltantoai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (Sez. 3 n. 459 del13/01/2021).Sul punto, invero, la ricorrente incidentale ha lamentato che«nella sentenza non [sia] stata spesa una sola parola» sulle sueosservazioni formulate a pag. 7 e 8 della comparsa di costituzione inappello in ordine al fatto che molti bonifici fossero cointestati tra leRic. 2021 n. 12456 sez. 2 - ud. 10-7-2025 -9-Numero registro generale 12456/2021Numero sezionale 2107/2025Numero di raccolta generale 20468/2026Data pubblicazione 17/06/2026parti, altri fossero relativi a lavori effettuati successivamente allaseparazione «(per i quali non è stata fornita prova né della lorourgenza, né dell’esistenza di accordo con la comproprietaria)», altririguardassero addirittura la ristrutturazione di un immobile differenteda quello oggetto di causa e sito in differente località, altri ancorafossero stati prodotti tardivamente o riguardassero beni mobili, fruitiin via esclusiva da Roscio.Così formulato il motivo non risulta ammissibile neppure seriqualificato ex n.5: il mancato esame di un documento può essere,infatti, denunciato per cassazione soltanto nel caso in cui determinil'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e,segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova dicircostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza enon di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie chehanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo chela ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento; ne consegueche la denuncia in sede di legittimità deve contenere, a pena diinammissibilità, l'indicazione delle ragioni per le qualiil documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a unadecisione diversa (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 19150 del 28/09/2016cita i precedenti e dì che non si conosce neppure l’ammontare deibonifici contestati4. Con il secondo motivo, la ricorrente incidentale ha sostenuto,in riferimento al n.3 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ., laviolazione o falsa applicazione dell’art. 2041 cod. civ., per non avere laCorte di Appello quantificato l’indennizzo spettante a Roscio inconseguenza delle ristrutturazioni da lui operate nei limitidell’arricchimento da lei conseguito. In particolare, sul punto, avrebbedovuto considerare che, dopo la fine del rapporto di convivenza, ellaRic. 2021 n. 12456 sez. 2 - ud. 10-7-2025 -10-Numero registro generale 12456/2021Numero sezionale 2107/2025Numero di raccolta generale 20468/2026Data pubblicazione 17/06/2026aveva rilasciato l’appartamento in cui aveva vissuto fino a quelmomento con Roscio e aveva assunto in locazione altra abitazione,mentre Roscio si era trasferito nella casa che aveva acquistato incomproprietà con lei, locando l’immobile di sua proprietà dove primaconvivevano e, contestualmente, effettuando i lavori diristrutturazione; il depauperamento economico di Roscio avrebbedovuto, pertanto, essere valutato considerando anche che egli,trasferendosi nell’immobile oggetto della presente causa, ha potutolocare l’altro immobile di sua proprietà che originariamente costituivacasa familiare ed è stato l’unico a poter fruire dei risultati dellaristrutturazione; ella, invece, si era al più giovata soltanto delladifferenza tra il maggior valore attuale dell’immobile e il suo valoreiniziale, calcolato pro quota (e, cioè, secondo il c.t.u., euro 17.500 procapite).4.1. Il motivo è fondato. La Corte d’appello ha, invero,correttamente individuato la norma regolatrice della fattispecie,precisando che, in applicazione dell’art 2041 cod. civ., Roscio debbaessere indennizzato, quale soggetto depauperato ingiustamente, «neilimiti dell’arricchimento dell’altro»; non ha applicato correttamente,tuttavia, questa norma, laddove ha ritenuto di dover calcolarel’indennizzo dovuto da [OSCURATO:PERSONA] verificando «quanto incidano oggi i lavoridi ristrutturazione (205.000,00 euro) sul valore di stima attuale delc.t.u. (385.000,00 euro), a fronte del costo di acquisto di cui al rogitonotarile (350.000,00 euro)».Questo calcolo, peraltro effettuato a mezzo di una proporzionecostruita tra grandezze non omogenee (la somma algebrica tra prezzodi acquisto e importo delle spese di ristrutturazione e il valore delcespite dopo la ristrutturazione come calcolato dal c.t.u.) non individuala misura dell’indennizzo ex art. 2041 cod. civ. in applicazione deiRic. 2021 n. 12456 sez. 2 - ud. 10-7-2025 -11-Numero registro generale 12456/2021Numero sezionale 2107/2025Numero di raccolta generale 20468/2026Data pubblicazione 17/06/2026principi fissati da questa Corte (soprattutto in materia di azione diindebito arricchimento nei confronti della pubblica amministrazione),perché non pone in correlazione, come richiesto per interpretazioneconsolidata, la effettiva entità della diminuzione patrimonialecorrelativamente subita da Roscio con quanto [OSCURATO:PERSONA] avrebberealmente percepito in arricchimento.La nozione di arricchimento ex art. 2041 cod. civ. – da intendersiindifferentemente, sia in senso qualitativo che in senso quantitativo -può consistere, invero, tanto in un incremento patrimoniale, quanto inun risparmio di spesa e, più in generale, in una mancata perditaeconomica: il depauperamento può consistere tanto in erogazioni diun'entità pecuniaria, quanto in attività o prestazioni di cui siavvantaggia l'arricchito, ma l'indennizzo previsto dalla norma, inquanto finalizzato a reintegrare il patrimonio del depauperato,dev’essere necessariamente commisurato all'effettivo arricchimentodell’altro soggetto sicché, in via sostitutiva, al depauperato èriconoscibile un quid monetario «nei limiti» dello stesso arricchimento;diversamente ritenendo, come accaduto nella fattispecie, si potrebbeverificare un arricchimento nel senso inverso (Cass. Sez. 3, n. 11330del 15/05/2009, in motivazione).3. Il ricorso incidentale è perciò accolto limitatamente al secondomotivo, rigettato il primo; il ricorso principale è interamente respinto.La sentenza impugnata deve in conseguenza essere cassata neilimiti del motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Torino, indiversa composizione, perché provveda al riesame della domanda diindennizzo in applicazione dei principi e dei rilievi suesposti.Statuendo in rinvio, la Corte d’appello deciderà anche sulle spesedi legittimità.Ric. 2021 n. 12456 sez. 2 - ud. 10-7-2025 -12-Numero registro generale 12456/2021Numero sezionale 2107/2025Numero di raccolta generale 20468/2026Data pubblicazione 17/06/2026Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso incidentale,rigettato il primo; rigetta il ricorso principale; cassa la sentenzaimpugnata nei limiti del motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello diTorino in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a normadell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della secondasezione civile della Corte suprema di Cassazione del 10 luglio 2025.Il Consigliere rel. est. Il PresidentePatrizia [OSCURATO:PERSONA] MannaRic. 2021 n. 12456 sez. 2 - ud. 10-7-2025 -13-