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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 settembre 2022

Cassazione n. 40473/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale l'imputato è stato condannato per i reati di bancarotta fraudolenta patri- moniale e documentale; - che primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia vizi motiva- zionali in riferimento all'affermazione di responsabilità del reato di bancarotta distrattiva, è inammissibile perché articolato in fatto e comunque eccentrico ri- spetto alla motivazione offerta dalla corte territoriale (che fa riferimento non solo alla convenienza della cessione del contratto di leasing, ma anche alla omessa indicazione della destinazione del corrispettivo); - che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la de- terminazione del trattamento sanzionatorio, è inammissibile in quanto, nell'ipo- tesi in cui la determinazione della pena non sii discosti eccessivamente dai minimi edittali, il giudice ottempera all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., anche ove adoperi espressioni come "perla congrua", "pena equa", "congruo aumento", ovvero si richiami alla gravità del reato o alla perso- nalità del reo (Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Rv. 237402), come accaduto nel caso di specie (cfr. ultima pagina della sentenza impugnata); - che il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- mende.

Così deciso il 29 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] .iglk e estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale l'imputato è stato condannato per i reati di bancarotta fraudolenta patri- moniale e documentale; - che primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia vizi motiva- zionali in riferimento all'affermazione di responsabilità del reato di bancarotta distrattiva, è inammissibile perché articolato in fatto e comunque eccentrico ri- spetto alla motivazione offerta dalla corte territoriale (che fa riferimento non solo alla convenienza della cessione del contratto di leasing, ma anche alla omessa indicazione della destinazione del corrispettivo); - che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la de- terminazione del trattamento sanzionatorio, è inammissibile in quanto, nell'ipo- tesi in cui la determinazione della pena non sii discosti eccessivamente dai minimi edittali, il giudice ottempera all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., anche ove adoperi espressioni come "perla congrua", "pena equa", "congruo aumento", ovvero si richiami alla gravità del reato o alla perso- nalità del reo (Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Rv. 237402), come accaduto nel caso di specie (cfr. ultima pagina della sentenza impugnata); - che il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- mende. Così deciso il 29 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] .iglk e estensore [OSCURATO:PERSONA]