CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 aprile 1958
Cassazione n. 00147/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/04/1958 avverso la sentenza del 11/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo di ricorso, con cui si contesta una violazione di legge e un vizio di motivazione in ordine alla permanenza dell'imputata nell'appartamento occupato, risulta manifestamente infondato, in quanto con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda pagina 4 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici per escludere l'avvenuto decorso del termine di prescrizione, stante l'accertato protrarsi dell'occupazione e quindi la permanenza del reato; Considerato che, anche prescindendo dall'accertamento di P.G. censurato nel gravame (di modo che lo specifico profilo di censura non supera la cosiddetta prova di rilevanza), la permanenza risulta attestata in via documentale dalla certificazione di residenza, richiamata espressamente dalla Corte territoriale; Osservato che le doglianze con cui si invoca una riduzione della pena e la concessione dei benefici di legge sono generiche per indeterminatezza perché prive dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indicano gli elementi che sono alla base delle censure formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] 'ere estensore [OSCURATO:PERSONA]