CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19262/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Lecco del 27 maggio 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta semplice documentale e, applicate le attenuanti generiche, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato è inammissibile, in quanto si limita a reiterare il corrispondente motivo di appello senza confrontarsi con le ragioni della decisione, ed è comunque manifestamente infondato, atteso che è stata affermata la penale responsabilità dell'imputato per il periodo in cui egli ha ricoperto la carica di amministratore di diritto della società fallita; - che il secondo motivo è manifestamente infondato, atteso che la tenuta della contabilità è stata dall'imputato integralmente omessa in relazione a detto periodo e pertanto correttamente il fatto non è stato ritenuto tenue; - che il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondal:o, avendo la Corte territoriale fornito adeguata motivazione in ordine alle ragioni del diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci