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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 25089/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

BERTA' di Bresciavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal consigliere B. [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, A. Cocomello, che hachiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Brescia in funzione di riesameha annullato il decreto di convalida del sequestro probatorio reso dal Pubblicoministero presso il Tribunale di Brescia in data 29 novembre 2025 a carico diAngelo Scaroni e ha negato la restituzione dei beni in sequestro (tre pistolerisultate armi comuni da sparo).2.

Avverso il descritto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso percassazione per il tramite del difensore, l’indagato, affidando il ricorso a duemotivi, di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione,ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Con il primo motivo si denuncia violazione di legge ed erroneaapplicazione del divieto di restituzione di cui all’art. 324, comma 7, cod. proc.pen., in relazione a un decreto di sequestro probatorio che è stato annullato pertotale assenza di descrizione della condotta penalmente rilevante.Sostiene il ricorrente che la disposizione sia riferibile al solo sequestropreventivo e non può essere estesa al sequestro probatorio, cioè quello adottatonella presente procedura e annullato dal Tribunale del riesame.Peraltro, nella specie, si osserva che non vi è stata revoca del sequestrodisposto ma il suo annullamento con conseguente eliminazione, in radice, deltitolo legittimante l’apprensione dei beni che, dunque, vanno restituiti in assenzadi base legale del provvedimento cautelare.

Tanto, a maggior ragione in un caso,come quello in esame, in cui non è stata neppure descritta la condottapenalmente rilevante, come riscontrato nella stessa ordinanza del Tribunale cheha annullato il decreto di sequestro probatorio, oggetto di ricorso.Sarebbe, poi, relativo a fattispecie diversa il precedente citato dal Tribunaleper legittimare la decisione di mantenere il vincolo sui beni in sequestroancorché annullato il decreto di sequestro probatorio, posto che la confiscaobbligatoria, nella specie, sarebbe del tutto sprovvista di titolo.2.2.

Con il secondo motivo si denuncia erronea interpretazione dell’art. 324comma 7 cod. proc. pen.Nel caso di ritenuta estensibilità della norma citata anche al sequestroprobatorio, a parere del ricorrente, l’ordinanza impugnata sarebbe comunqueaffetta da violazione di legge.Nella specie non è stato accertato il dato oggettivo tale da rendere la resintrinsecamente illecita e, dunque, soggetta a confisca obbligatoria ai sensidell'art. 240, comma secondo, n. 2, cod. pen. posto che il decreto di convalidadel sequestro probatorio è stato dichiarato nullo per omessa descrizione dellacondotta di reato ipotizzata e per difetto di motivazione.Non si tratta, peraltro, di armi clandestine o proibite in quanto le tre pistolerisultano legittimamente denunciate e detenute.

Sicché risulta estesa la confiscaobbligatoria oltre il perimetro previsto dalla legge.

Né ricorre l'ipotesi di cui alprecedente richiamato dal Tribunale (Sez. 1, n. 29537 del 2024) il qualepresuppone una concreta violazione dell'ordine prefettizio ex art. 39 TULPS,violazione del tutto mancante nella specie in considerazione dell'omessadescrizione della condotta trattandosi di beni leciti e legittimamente posseduti.3. [OSCURATO:PERSONA] generale di questa Corte, A. Cocomello, ha fattopervenire requisitoria scritta, in assenza di tempestiva richiesta delle parti ditrattazione in camera di consiglio partecipata, con la quale ha conclusochiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. il ricorso è infondato.1.1.

Il primo motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato.L’ordinanza impugnata ha, infatti, esteso anche ai casi di sequestroprobatorio il divieto di cui all’art. 324, comma 7, cod. proc. pen., in quantovincolo che attiene a beni suscettibili di confisca obbligatoria.In tal senso si è espressa la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questaCorte (Sez.

U, n. 40847 del 30/05/2019, Bellucci, Rv. 276690), la quale haaffermato che il divieto di restituzione di cui all’art. 324, comma 7, cod. proc.pen. opera anche nell’ipotesi di annullamento del decreto di sequestro probatorioe non soltanto in caso di annullamento di sequestro preventivo.Del resto, al sequestro probatorio è esteso il procedimento di riesame, comeprevisto dagli artt. 257, comma 1, e 355, comma 3, cod. proc. pen.A ciò si aggiunge l’evidente esigenza di prevenzione speciale, volta aimpedire che beni, caratterizzati da una pericolosità presunta ex lege in quantosuscettibili di confisca obbligatoria all’esito del processo, possano rientrare nelladisponibilità dell’indagato o imputato.

Sul piano letterale, infatti, la normarichiama le ipotesi di confisca di cui all’art. 240, secondo comma, cod. pen.,concernenti beni intrinsecamente pericolosi, per i quali la restituzione ècomunque esclusa, anche oltre la fase cautelare e, anzi, indipendentementedall’esito del giudizio di merito1.2.Il secondo motivo è infondato.Il provvedimento censurato ha annullato il sequestro probatorio per dueordini di ragioni.In primo luogo, si è riscontrata la totale mancanza di motivazione in puntodi indicazione del reato contestato, non ritenendo sufficiente nemmeno ilcontenuto del verbale di sequestro perché nemmeno richiamato per relationem.In secondo luogo, si è notato che non erano indicate le esigenze probatoriesottese al provvedimento cautelare adottato.Va, tuttavia, riscontrato che dagli atti risulta che le tre pistole sequestratead iniziativa della polizia giudiziaria, come da verbale in atti, erano detenutepresso il domicilio dell’indagato e che questi in quella occasione venivadenunciato per violazione dell'art 10, comma 6, legge n. 110 del 1975 perchédeteneva pistole in numero eccedente a quello massimo di armi qualificate comearmi comuni detenibili per le quali doveva essere richiesta la licenza dicollezione.Ciò comporta che la res appresa – pur a fronte della pronuncia del Tribunaledel riesame relativa alla convalida del sequestro - rientra tra quei beni per i qualiè prevista la confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 240, comma secondo, n. 2cod. pen. per i quali non può essere ordinata la restituzione ai sensi dell'art. 324comma 7 cod. proc. pen., in quanto corpo del reato o perché l’uso di questecostituisce reato, anche ove si tratti, come dedotto, di armi legittimamentedenunciate negli anni 2004 e 2009 e che risultano regolari e non alterate.Del resto, deve rilevarsi che il decreto di sequestro oggetto della pronunciadel Tribunale del riesame impugnata, è esteso in calce al verbale del sequestrodisposto ad iniziativa della polizia giudiziaria (v. comunicazione di notizia di reatodei Carabinieri di Montichiari) e Scaroni, pur a fronte del provvedimentoadottato, resta indagato ex art. 10, comma 6, legge n. 110 del 1975, sicché lares sequestrata non può essere oggetto di restituzione, ai sensi dell’art. 324,comma 7, cod. proc. pen.2.Segue il rigetto del ricorso e la condanna al pagamento delle speseprocessuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso, il 16 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
BERTA' di Bresciavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal consigliere B. [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, A. Cocomello, che hachiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Brescia in funzione di riesameha annullato il decreto di convalida del sequestro probatorio reso dal Pubblicoministero presso il Tribunale di Brescia in data 29 novembre 2025 a carico diAngelo Scaroni e ha negato la restituzione dei beni in sequestro (tre pistolerisultate armi comuni da sparo).2. Avverso il descritto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso percassazione per il tramite del difensore, l’indagato, affidando il ricorso a duemotivi, di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione,ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo si denuncia violazione di legge ed erroneaapplicazione del divieto di restituzione di cui all’art. 324, comma 7, cod. proc.pen., in relazione a un decreto di sequestro probatorio che è stato annullato pertotale assenza di descrizione della condotta penalmente rilevante.Sostiene il ricorrente che la disposizione sia riferibile al solo sequestropreventivo e non può essere estesa al sequestro probatorio, cioè quello adottatonella presente procedura e annullato dal Tribunale del riesame.Peraltro, nella specie, si osserva che non vi è stata revoca del sequestrodisposto ma il suo annullamento con conseguente eliminazione, in radice, deltitolo legittimante l’apprensione dei beni che, dunque, vanno restituiti in assenzadi base legale del provvedimento cautelare. Tanto, a maggior ragione in un caso,come quello in esame, in cui non è stata neppure descritta la condottapenalmente rilevante, come riscontrato nella stessa ordinanza del Tribunale cheha annullato il decreto di sequestro probatorio, oggetto di ricorso.Sarebbe, poi, relativo a fattispecie diversa il precedente citato dal Tribunaleper legittimare la decisione di mantenere il vincolo sui beni in sequestroancorché annullato il decreto di sequestro probatorio, posto che la confiscaobbligatoria, nella specie, sarebbe del tutto sprovvista di titolo.2.2. Con il secondo motivo si denuncia erronea interpretazione dell’art. 324comma 7 cod. proc. pen.Nel caso di ritenuta estensibilità della norma citata anche al sequestroprobatorio, a parere del ricorrente, l’ordinanza impugnata sarebbe comunqueaffetta da violazione di legge.Nella specie non è stato accertato il dato oggettivo tale da rendere la resintrinsecamente illecita e, dunque, soggetta a confisca obbligatoria ai sensidell'art. 240, comma secondo, n. 2, cod. pen. posto che il decreto di convalidadel sequestro probatorio è stato dichiarato nullo per omessa descrizione dellacondotta di reato ipotizzata e per difetto di motivazione.Non si tratta, peraltro, di armi clandestine o proibite in quanto le tre pistolerisultano legittimamente denunciate e detenute. Sicché risulta estesa la confiscaobbligatoria oltre il perimetro previsto dalla legge. Né ricorre l'ipotesi di cui alprecedente richiamato dal Tribunale (Sez. 1, n. 29537 del 2024) il qualepresuppone una concreta violazione dell'ordine prefettizio ex art. 39 TULPS,violazione del tutto mancante nella specie in considerazione dell'omessadescrizione della condotta trattandosi di beni leciti e legittimamente posseduti.3. [OSCURATO:PERSONA] generale di questa Corte, A. Cocomello, ha fattopervenire requisitoria scritta, in assenza di tempestiva richiesta delle parti ditrattazione in camera di consiglio partecipata, con la quale ha conclusochiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. il ricorso è infondato.1.1. Il primo motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato.L’ordinanza impugnata ha, infatti, esteso anche ai casi di sequestroprobatorio il divieto di cui all’art. 324, comma 7, cod. proc. pen., in quantovincolo che attiene a beni suscettibili di confisca obbligatoria.In tal senso si è espressa la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questaCorte (Sez. U, n. 40847 del 30/05/2019, Bellucci, Rv. 276690), la quale haaffermato che il divieto di restituzione di cui all’art. 324, comma 7, cod. proc.pen. opera anche nell’ipotesi di annullamento del decreto di sequestro probatorioe non soltanto in caso di annullamento di sequestro preventivo.Del resto, al sequestro probatorio è esteso il procedimento di riesame, comeprevisto dagli artt. 257, comma 1, e 355, comma 3, cod. proc. pen.A ciò si aggiunge l’evidente esigenza di prevenzione speciale, volta aimpedire che beni, caratterizzati da una pericolosità presunta ex lege in quantosuscettibili di confisca obbligatoria all’esito del processo, possano rientrare nelladisponibilità dell’indagato o imputato. Sul piano letterale, infatti, la normarichiama le ipotesi di confisca di cui all’art. 240, secondo comma, cod. pen.,concernenti beni intrinsecamente pericolosi, per i quali la restituzione ècomunque esclusa, anche oltre la fase cautelare e, anzi, indipendentementedall’esito del giudizio di merito1.2.Il secondo motivo è infondato.Il provvedimento censurato ha annullato il sequestro probatorio per dueordini di ragioni.In primo luogo, si è riscontrata la totale mancanza di motivazione in puntodi indicazione del reato contestato, non ritenendo sufficiente nemmeno ilcontenuto del verbale di sequestro perché nemmeno richiamato per relationem.In secondo luogo, si è notato che non erano indicate le esigenze probatoriesottese al provvedimento cautelare adottato.Va, tuttavia, riscontrato che dagli atti risulta che le tre pistole sequestratead iniziativa della polizia giudiziaria, come da verbale in atti, erano detenutepresso il domicilio dell’indagato e che questi in quella occasione venivadenunciato per violazione dell'art 10, comma 6, legge n. 110 del 1975 perchédeteneva pistole in numero eccedente a quello massimo di armi qualificate comearmi comuni detenibili per le quali doveva essere richiesta la licenza dicollezione.Ciò comporta che la res appresa – pur a fronte della pronuncia del Tribunaledel riesame relativa alla convalida del sequestro - rientra tra quei beni per i qualiè prevista la confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 240, comma secondo, n. 2cod. pen. per i quali non può essere ordinata la restituzione ai sensi dell'art. 324comma 7 cod. proc. pen., in quanto corpo del reato o perché l’uso di questecostituisce reato, anche ove si tratti, come dedotto, di armi legittimamentedenunciate negli anni 2004 e 2009 e che risultano regolari e non alterate.Del resto, deve rilevarsi che il decreto di sequestro oggetto della pronunciadel Tribunale del riesame impugnata, è esteso in calce al verbale del sequestrodisposto ad iniziativa della polizia giudiziaria (v. comunicazione di notizia di reatodei Carabinieri di Montichiari) e Scaroni, pur a fronte del provvedimentoadottato, resta indagato ex art. 10, comma 6, legge n. 110 del 1975, sicché lares sequestrata non può essere oggetto di restituzione, ai sensi dell’art. 324,comma 7, cod. proc. pen.2.Segue il rigetto del ricorso e la condanna al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso, il 16 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]
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