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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 37973/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2022 del TRIBUNALE di NAPOLIde fe rt udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Napoli, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro dodicimila di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1 e 4, e all'art. 80, comma 1, lett. g), d.P.R. n. 309 del 1990.

2. L'imputata, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, deducendo vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, in particolare circa gli errori di calcolo nella determinazione della pena.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non proponibili in sede di legittimità.

Trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione av- verso la sentenza di patteggiamento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»).

In tale contesto, non vi è spazio, pertanto, per dedurre col ricorso per Cassazione avverso la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. che un errore di calcolo nella deter- minazione del quantum di pena possa configurare un'ipotesi di illegalità della pena convenuta, in quanto la pena finale non si discosta da quella scelta dalle parti (Sez. 5, n. 18304 del 23/01/2019, Rosettani, Rv. 275915, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che "in tema di patteggiamento, anche dopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, non sono deducibili con il ricorso per cassazione gli errori commessi nelle operazioni di calcolo funzionali alla determinazione della pena concordata, se il risultato finale non si di- scosta da quello concordato dalle parti e non si traduce in una pena illegale").

4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- k guente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor-rendo ragioni di esonero - al pagamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle am- mende.

Così deciso in Roma il 6 lu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2022 del TRIBUNALE di NAPOLIde fe rt udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Napoli, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro dodicimila di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1 e 4, e all'art. 80, comma 1, lett. g), d.P.R. n. 309 del 1990. 2. L'imputata, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, deducendo vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, in particolare circa gli errori di calcolo nella determinazione della pena. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non proponibili in sede di legittimità. Trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione av- verso la sentenza di patteggiamento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»). In tale contesto, non vi è spazio, pertanto, per dedurre col ricorso per Cassazione avverso la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. che un errore di calcolo nella deter- minazione del quantum di pena possa configurare un'ipotesi di illegalità della pena convenuta, in quanto la pena finale non si discosta da quella scelta dalle parti (Sez. 5, n. 18304 del 23/01/2019, Rosettani, Rv. 275915, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che "in tema di patteggiamento, anche dopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, non sono deducibili con il ricorso per cassazione gli errori commessi nelle operazioni di calcolo funzionali alla determinazione della pena concordata, se il risultato finale non si di- scosta da quello concordato dalle parti e non si traduce in una pena illegale"). 4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- k guente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor-rendo ragioni di esonero - al pagamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 6 lu
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