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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10486/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che ha confermato la loro condanna alla pena, all'esito del giudizio abbreviato, ad anni 1 e mesi 8 di reclusione ed euro 800,00, di multa per il reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 2 cod.pen. (furto, con violenza sulle cose, di materiale ferroso, in data 11 aprile 2019). 2.[OSCURATO:PERSONA] ha lamentato: 1) il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di furto aggravato, che è stato affermato senza tenere conto delle risultanze processuali e dello stato di abbandono del sito (appartenente ad un'impresa fallita, presso la cui azienda già vi erano stati molteplici furti); 2) l'erronea applicazione della legge penale, atteso che il fatto avrebbe dovuto essere qualificato come tentativo, in quanto gli imputati sono stati bloccati non fuori dal luogo dell'azione predatoria, ma mentre si stavano allontanando dallo stesso. 3.[OSCURATO:PERSONA] ha denunciato l'inadeguata ed insufficiente motivazione in ordine alla quantificazione della pena ed in particolare alla mancata riqualificazione del fatto ex art. 56 cod.pen. ed al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, che è giustificata dallo stato di abbandono del sito, dello scarso valore dei beni sottratti e dalla personalità dell'imputato. 4.1 ricorsi sono inammissibili. 5.In ordine alla qualificazione del reato, occorre premettere che, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, integra il reato di furto nella forma consumata la condotta di colui che, subito dopo essersi impossessato di 85 litri di gasolio, sottratti con un tubo dal serbatoio di una scuola materna, venga bloccato dalla polizia giudiziaria che lo aveva osservato a distanza, in quanto il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l'imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva (Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, S., Rv. 274016 - 01; v. anche nello stesso senso, Sez. 5, n. 26749 del 11/04/2016, Ouerhi, Rv. 267266 - 01, secondo cui integra il reato di furto con destrezza nella forma consumata la condotta di colui che, subito dopo essersi impossessato di una borsa, approfittando della disattenzione della persona offesa, venga inseguito e bloccato dalla polizia giudiziaria che lo aveva osservato a distanza, in quanto il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l'imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva).

Nella decisione impugnata tale principio è stato correttamente applicato, in quanto, come allegato dai ricorrenti, gli imputati hanno caricato sul proprio veicolo il materiale ferroso, di cui hanno, quindi, conseguito, sia pure per un breve lasso temporale, la piena disponibilità e sono stati bloccati dalle forze dell'ordine mentre si accingevano ad allontanarsi dal luogo del delitto.

Nè è sufficiente ad escludere il conseguimento della piena, autonoma ed effettiva disponibilità del materiale sottratto il controllo esercitato dalle forze dell'ordine ed il loro pronto intervento, che ha piuttosto consentito il recupero dei beni, già definitivamente usciti dalla sfera di controllo della persona offesa.

Peraltro, si ritiene che il mancato allontanamento del reo dal luogo di commissione del reato non escluda il conseguimento dell'autonoma disponibilità del bene, laddove il bene sia entrato nella sua sfera di pieno controllo, come avvenuto nel caso di specie, in cui il materiale ferroso è stato caricato sul mezzo per il trasporto (Sez. 5, n. 2726 del 24/10/2016, dep. 20/01/2017, Pavone, Rv. 269088 - 01, secondo cui risponde del delitto di furto consumato e non tentato colui che, pur non essendosi allontanato dal luogo di commissione del reato, abbia ivi occultato la refurtiva, così sottraendola al controllo della persona offesa e acquisendone il possesso).

Del resto, la scelta delle modalità e delle tempistiche di intervento, da parte delle forze dell'ordine, è rimessa a valutazioni discrezionali, che dipendono dalla situazione concreta (Sez. 5, n. 40697 del 23/09/2008, Cuzzocrea, Rv. 241746 - 01, secondo cui sussiste il delitto di furto consumato e non tentato allorché le forze dell'ordine, per le caratteristiche della situazione concreta, non siano libere di intervenire prima del compimento dell'azione criminosa ma solo successivamente all'impossessamento della "res" da parte del soggetto attivo). 6.Parimenti risulta manifestamente infondata l'ulteriore censura di [OSCURATO:PERSONA], atteso che le circostanze evidenziate dalla difesa (fallimento dell'impresa e commissione di altri furti nella relativa sede) sono del tutto irrilevanti ad escludere l'elemento soggettivo del reato di furto, desunto, in modo del tutto logico, dai giudici di merito in considerazione della chiusura del sito, con sbarre e cancello dotato di lucchetto. 7.11 ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è del tutto a-specifico.

E' sufficiente rilevare che il ricorrente lamenta la mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla aggravante ritenuta sussistente, mentre le circostanze attenuanti generiche non sono state neppure riconosciute e nessuna critica è formulata rispetto alle argomentazioni con cui è stato giustificato tale diniego.

Va, pertanto, ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01). 8.Alla inammissibilità dei ricorsi, riconducibili a colpa dei ricorrenti (Corte Cost.sent.n.186/2000), consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 19

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che ha confermato la loro condanna alla pena, all'esito del giudizio abbreviato, ad anni 1 e mesi 8 di reclusione ed euro 800,00, di multa per il reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 2 cod.pen. (furto, con violenza sulle cose, di materiale ferroso, in data 11 aprile 2019). 2.[OSCURATO:PERSONA] ha lamentato: 1) il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di furto aggravato, che è stato affermato senza tenere conto delle risultanze processuali e dello stato di abbandono del sito (appartenente ad un'impresa fallita, presso la cui azienda già vi erano stati molteplici furti); 2) l'erronea applicazione della legge penale, atteso che il fatto avrebbe dovuto essere qualificato come tentativo, in quanto gli imputati sono stati bloccati non fuori dal luogo dell'azione predatoria, ma mentre si stavano allontanando dallo stesso. 3.[OSCURATO:PERSONA] ha denunciato l'inadeguata ed insufficiente motivazione in ordine alla quantificazione della pena ed in particolare alla mancata riqualificazione del fatto ex art. 56 cod.pen. ed al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, che è giustificata dallo stato di abbandono del sito, dello scarso valore dei beni sottratti e dalla personalità dell'imputato. 4.1 ricorsi sono inammissibili. 5.In ordine alla qualificazione del reato, occorre premettere che, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, integra il reato di furto nella forma consumata la condotta di colui che, subito dopo essersi impossessato di 85 litri di gasolio, sottratti con un tubo dal serbatoio di una scuola materna, venga bloccato dalla polizia giudiziaria che lo aveva osservato a distanza, in quanto il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l'imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva (Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, S., Rv. 274016 - 01; v. anche nello stesso senso, Sez. 5, n. 26749 del 11/04/2016, Ouerhi, Rv. 267266 - 01, secondo cui integra il reato di furto con destrezza nella forma consumata la condotta di colui che, subito dopo essersi impossessato di una borsa, approfittando della disattenzione della persona offesa, venga inseguito e bloccato dalla polizia giudiziaria che lo aveva osservato a distanza, in quanto il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l'imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva). Nella decisione impugnata tale principio è stato correttamente applicato, in quanto, come allegato dai ricorrenti, gli imputati hanno caricato sul proprio veicolo il materiale ferroso, di cui hanno, quindi, conseguito, sia pure per un breve lasso temporale, la piena disponibilità e sono stati bloccati dalle forze dell'ordine mentre si accingevano ad allontanarsi dal luogo del delitto. Nè è sufficiente ad escludere il conseguimento della piena, autonoma ed effettiva disponibilità del materiale sottratto il controllo esercitato dalle forze dell'ordine ed il loro pronto intervento, che ha piuttosto consentito il recupero dei beni, già definitivamente usciti dalla sfera di controllo della persona offesa. Peraltro, si ritiene che il mancato allontanamento del reo dal luogo di commissione del reato non escluda il conseguimento dell'autonoma disponibilità del bene, laddove il bene sia entrato nella sua sfera di pieno controllo, come avvenuto nel caso di specie, in cui il materiale ferroso è stato caricato sul mezzo per il trasporto (Sez. 5, n. 2726 del 24/10/2016, dep. 20/01/2017, Pavone, Rv. 269088 - 01, secondo cui risponde del delitto di furto consumato e non tentato colui che, pur non essendosi allontanato dal luogo di commissione del reato, abbia ivi occultato la refurtiva, così sottraendola al controllo della persona offesa e acquisendone il possesso). Del resto, la scelta delle modalità e delle tempistiche di intervento, da parte delle forze dell'ordine, è rimessa a valutazioni discrezionali, che dipendono dalla situazione concreta (Sez. 5, n. 40697 del 23/09/2008, Cuzzocrea, Rv. 241746 - 01, secondo cui sussiste il delitto di furto consumato e non tentato allorché le forze dell'ordine, per le caratteristiche della situazione concreta, non siano libere di intervenire prima del compimento dell'azione criminosa ma solo successivamente all'impossessamento della "res" da parte del soggetto attivo). 6.Parimenti risulta manifestamente infondata l'ulteriore censura di [OSCURATO:PERSONA], atteso che le circostanze evidenziate dalla difesa (fallimento dell'impresa e commissione di altri furti nella relativa sede) sono del tutto irrilevanti ad escludere l'elemento soggettivo del reato di furto, desunto, in modo del tutto logico, dai giudici di merito in considerazione della chiusura del sito, con sbarre e cancello dotato di lucchetto. 7.11 ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è del tutto a-specifico. E' sufficiente rilevare che il ricorrente lamenta la mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla aggravante ritenuta sussistente, mentre le circostanze attenuanti generiche non sono state neppure riconosciute e nessuna critica è formulata rispetto alle argomentazioni con cui è stato giustificato tale diniego. Va, pertanto, ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01). 8.Alla inammissibilità dei ricorsi, riconducibili a colpa dei ricorrenti (Corte Cost.sent.n.186/2000), consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19
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