CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 giugno 1997
Cassazione n. 04537/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/06/1997 avverso la sentenza del 08/06/2022 della Corte di appello di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] d'Aquino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza del 24 febbraio 2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Enna che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di rissa aggravata e lesione personale aggravata e per la contravvenzione di cui all'art. 75, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2001. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando, in relazione alla condanna per il reato di rissa, un unico motivo di ricorso con il quale lamenta violazione dell'art. 52 cod. pen. e contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che i Giudici del merito avrebbero errato nella ricostruzione del fatto, poiché dalla videoregistrazione dell'accaduto emergerebbe che l'imputato si sarebbe limitato a difendersi da ripetute aggressioni attuate ai suoi danni dagli altri due imputati per i quali si è proceduto separatamente, cosicché avrebbe dovuto trovare applicazione la scriminante della legittima difesa; neppure sarebbero state valutate le dichiarazioni spontanee rese dall'imputato nel corso del giudizio di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Le censure del ricorrente, pur essendo formalmente riferite ai vizi di violazione di legge e di contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, sono in realtà dirette a richiedere a questa Corte di cassazione un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Desimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). Esse sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una «rilettura» degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Desimone, Rv. 207944). 2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend