CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 31447/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale della stessa città all'esito del giudizio abbreviato, ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, così riqualificato il reato di cui al capo d) dell'imputazione, confermando l'esclusione delle attenuanti generiche e rigettando le censure concernenti l'eccessivo rigore del trattamento sanzionatorio. Ha invece assolto il Saraceno dal reato di associazione segreta finalizzata a porre in essere attività dirette ad interferire sull'esercizio di funzioni di amministrazioni pubbliche locali, nonché dal reato di falso. Con specifico riguardo al concorso esterno in associazione mafiosa, la Corte territoriale ha ritenuto che il ricorrente avesse messo a disposizione la propria attività professionale di commercialista a favore di pregiudicati ed appartenenti alla 'ndrangheta. In particolare, a [OSCURATO:PERSONA], cognato di [OSCURATO:PERSONA], affiliato all'omonima cosca e fratello del boss [OSCURATO:PERSONA], aveva suggerito l'intestazione fittizia ad un soggetto incensurato della titolarità di un distributore di carburante e di rilevare una società operante nel settore alimentari, che gli avrebbe consentito di vendere merce "al nero". Aveva inoltre custodito le scritture contabili di un'impresa gestita da [OSCURATO:PERSONA], condannato per associazione mafiosa, e formalmente intestata alla figlia. Si era adoperato in favore di [OSCURATO:PERSONA], zio della moglie di Saraceno e leader dell'omonimo clan di 'ndrangheta, per ottenere, tramite l'avv. [OSCURATO:PERSONA], documentazione medica da parte del dott. [OSCURATO:PERSONA] che consentisse di revocare la custodia cautelare applicata al Fontana. Aveva consigliato a [OSCURATO:PERSONA], nipote di [OSCURATO:PERSONA], di evadere il fisco, predisponendo documentazione fiscale falsa attestante costi mai sostenuti. Aveva collaborato con [OSCURATO:PERSONA], genero di [OSCURATO:PERSONA] e condannato per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., al fine di acquistare, insieme a [OSCURATO:PERSONA], le quote della società [OSCURATO:PERSONA] srl da intestare ai nipoti dell'Aricò e del Serra. Aveva prestato la propria attività professionale in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], esponente di vertice della 'nrangheta, nel contesto della riapertura del centro commerciale 'La nuova Perla dello Stretto", favorendo l'espansione dell'imprenditore [OSCURATO:PERSONA], patrocinato dal Romeo, anche attraverso l'introduzione di modifiche allo statuto del consorzio per lui vantaggiose. In numerose oc:casioni aveva svolto consulenze professionali in favore di pregiudicati per reati di associazione rnafiosa, tra cui [OSCURATO:PERSONA], il quale si era rivolto al Saraceno per inserire il fratello in un'attività commerciale di giochi e scommesse.I giudici di appello hanno ritenuto che la sistematicità delle condotte di ausilio di esponenti mafiosi, la solerzia e la disponibilità con cui il Saraceno si era messo a loro disposizione per individuare stratagemmi idonei a violare o eludere le norme al fine di conseguire vantaggi illeciti attestavano la sua dedizione a sostegno dell'associazione criminosa. Tratto peculiare dell'attività delittuosa del Saraceno era costituita, ad avviso della Corte territoriale, dalla trasversalità della medesima, avendo egli coadiuvato appartenenti a una pluralità di cosche mafiose radicata in diversi territori, sicché il suo contributo al rafforzamento della 'ndrangheta aveva un'efficacia e una dimensione spaziale molto estese. Inoltre, i vantaggi derivanti da tale collaborazione si proiettavano «al di là delle mere relazioni individuali tra il Saraceno e coloro che ne erano di volta in volta favoriti, trascendendo i confini della loro sfera personale e riverberandosi sulle organizzazioni di appartenenza», le quali erano tra loro confederate. In sostanza, tanto più i singoli associati riuscivano a nascondere al fisco le proprie disponibilità finanziarie, tanto maggiore era l'arricchimento della cosca. In riforma della sentenza di primo grado, il Saraceno è stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 416-bis, commi 1 e 4, cod. peli., alla pena di 10 anni e 8 mesi di reclusione. 2. Avverso tale sentenza il Saraceno, con il patrocinio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso affidato a più motivi. 2.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione dell'art. 606, primo comma, lett. e) in relazione agli artt. 192, 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 110 e 416-bis cod. peli. La sentenza impugnata non si sarebbe confrontata con le censure mosse dal ricorrente in ordine agli elementi posti dal giudice di primo grado a fondamento della decisione. In particolare, avrebbe basato l'affermazione di responsabilità del Saraceno sui suoi precedenti penali, sulla frequentazione di soggetti pregiudicati della ‘ndrangheta reggina, ai quali aveva prestato assistenza professionale, desumendo la consapevolezza della condotta dal tenore dei consigli ad essi elargiti. In tal modo la sentenza impugnata avrebbe omesso di verificare se tale condotta aveva fornito un concreto contributo causale al perseguimento degli obiettivi dell'associazione di 'ndrangheta. Con riguardo alla consulenza finanziaria fornita a [OSCURATO:PERSONA], pregiudicato ed affine di [OSCURATO:PERSONA], storico boss della ‘nclrangheta reggina, e all'attività svolta per consentirgli di avviare un'attività commerciale, i difensori del ricorrente lamentano che la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto dei motivi di appello con cui era stato evidenziato che tale attività non era poi sfociata nella realizzazione di alcun affare illecito. Quanto alla prestazione svolta in favore di [OSCURATO:PERSONA], condannato in via definitiva per associazione di tipo mafioso, e consistita nella conservazione delle scritture contabili di un'impresa formalmente intestata alla figlia, ma di fatto gestita dal medesimo, nessun procedimento penale per tale condotta era stato instaurato. Anche l'attività prestata a favore di [OSCURATO:PERSONA], capo dell'omonimo clan della 'ndrangheta, e zio della moglie del Saraceno, e volta ad ottenere che il dott. [OSCURATO:PERSONA] redigesse una consulenza medica da produrre al Tribunale del riesame affinché revocasse l'ordinanza cautelare nei confronti del Fontana, non era stata oggetto di specifica imputazione a carico del ricorrente. Ciò nonostante, tale condotta era stata ritenuta dalla Corte d'appello dimostrativa della attività di agevolazione di membri della 'ndrangheta. La sentenza impugnata, inoltre, avrebbe travisato il significato delle dichiarazioni rese nel corso dell'interrogatorio di garanzia dal Saraceno, censurandone la condotta in quanto volta a dissimulare il rapporto di affinità con il Fontana. Era stata inoltre valorizzata la consulenza prestata dal Saraceno in favore di [OSCURATO:PERSONA], nipote del boss [OSCURATO:PERSONA],, senza considerare i rilievi della difesa, la quale aveva evidenziato non solo come il Tegano fosse incensurato, ma anche che la consulenza era rivolta a consentire un lecito risparmio di imposta. Quanto alla collaborazione con il pregiudicato [OSCURATO:PERSONA] per l'acquisto delle quote della società [OSCURATO:PERSONA] srl con intestazione fittizia ai nipoti, il ricorrente era stato assolto dal giudice di primo grado perché il fatto non sussiste, sicché in modo del tutto incomprensibile la Corte d'appello avrebbe valorizzato tale attività. Con riguardo alla vicenda relativa ad [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata stigmatizzava le dichiarazioni rese nell'interrogatorio di garanzia dal Saraceno, che aveva affermato di aver svolto attività di consulenza in favore di [OSCURATO:PERSONA], mentre dalle intercettazioni era emerso che il ricorrente aveva prestato tale attività in favore di [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la difesa tale circostanza non escludeva che il ricorrente avesse intrattenuto rapporti anche con il primo. In ogni caso, [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto, nell'ambito del procedimento "Assenzio", dall'imputazione ex art. 416-bis cod. pen. Inoltre, la condotta di trasferimento fraudolento di valori non avrebbe costituito oggetto di alcun procedimento penale. Quanto all'attività prestata in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] nel contesto della riapertura del centro commerciale "La nuova Perla dello Stretto", le valutazioni della Corte territoriale si risolverebbero nella mera descrizione di un tipo personologico, privo di materialità. Dalla sentenza impugnata non emergerebbe alcun elemento probatorio idoneo a dimostrare quale sia stato il contributo morale o materiale apportato dal Saraceno alla conservazione o al rafforzamento del sodalizio criminoso, non essendo a tal fine sufficiente la mera vicinanza o contiguità ad esso. Mancherebbe ogni valutazione e verifica della effettiva e concreta rilevanza causale dell'apporto del ricorrente, non essendo a tal fine sufficiente la mera elencazione delle singole vicende. 2.2. Con il secondo motivo viene dedotta la violazione dell'art. 606, primo comma, lett. e) in relazione agli artt. 192, 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. e degli artt. 43, 110 e 416-bis cod. pen., in quanto il giudice d'appello non avrebbe valutato la sussistenza dell'elemento soggettivo, omettendo di verificare se il Saraceno fosse consapevole del concreto ausilio apportato alla realizzazione del programma criminoso dell'organizzazione mafiosa. 2.3. Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell'art. 606, primo comma, lett. b) ed e) in relazione agli artt. 192, 546, comma 1, lett. e) c:od. proc. pen. con riferimento agli artt. 110 e 416-bis, commi 4 e 5 cod. pen., non avendo la Corte territoriale motivato in ordine al ritenuto riconoscimento dell'aggravante e agli elementi dai quali sarebbe emersa la consapevolezza del Saraceno della disponibilità delle armi da parte dell'associazione criminosa. 2.4. Con il quarto motivo si deduce la violazione dell'art. 606, primo comma, lett. b) ed e) in relazione agli artt. 192, 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 110 e 416-bis, comma 6, cod. pen., in quanto la sentenza impugnata non avrebbe motivato in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante di cui al comma 6 dell'art. 4:16-bis della quale, peraltro, non ricorrerebbero i presupposti, non essendo stato dimostrato il reinvestimento dei profitti derivanti al sodalizio dalle attività illecite nell'acquisto di beni o in attività economiche. 2.5. Con il quinto motivo si denuncia la violazione dell'art. 606, primo comma, lett. e) in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen. in quanto la sentenza impugnata non avrebbe congruamente motivato l'applicazione di una pena più elevata del minimo edittale, richiamando apoditticamente il criterio della gravità della condotta, né avrebbe valutato la possibilità di applicare le attenuanti generiche in considerazione del comportamento tenuto dal Saraceno in occasione dell'arresto, la non più giovane età e la sua condotta processuale. 3. Con ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] viene dedotto un unico motivo di censura, con il quale è prospettata la violazione degli artt. 110, 416-bis cod. pen., 187, 192, 521, 530 cod. proc. pen. e vizio della motivazione. Si osserva che nessun apporto concreto del Saraceno ai soggetti inseriti nella 'ndrangheta poteva dirsi provato, dal momento che egli non aveva in precedenza fatto parte della cosca [OSCURATO:PERSONA]Tegano; per le vicende concernenti il Polimeni e il Monorchio erano intervenute sentenze di assoluzione; il progetto di intestazione fittizia per Aricò non si era realizzato. I restanti comportamenti contestati al ricorrente non sarebbero pertinenti rispetto alla condotta di concorso esterno. Inoltre, mancherebbe la natura sistematica dell'attività incriminata. Ai fini della prova in ordine al concorso esterno, la sentenza impugnata avrebbe fatto ricorso a valutazioni soltanto presuntive, senza nessun accertamento concreto delle addotte agevolazioni in funzione rafforzativa dell'associazione criminale. 4. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è nel suo complesso infondato e deve pertanto essere rigettato. 2. Il primo e il secondo motivo dell'atto a firma degli avv.ti Calabrese e Vannetiello, nonché l'unico motivo dell'atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] possono essere trattati unitariamente. Essi sono infondati. 2.1. Conviene premettere che in primo grado il Saraceno era stato condannato per il reato di concorso esterno nel reato associativo, così riqualificato il reato contestato di cui agli artt. 12 quinquies, I. n. 356 del 1992 e 7, I. n. 203 del 1991. Secondo l'ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte, assume il ruolo di "concorrente esterno" il soggetto che, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione e privo dell'affectio societatis, fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, sempre che questo esplichi un'effettiva rilevanza causale e quindi si configuri come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell'associazione (o, per quelle operanti su larga scala come "Cosa nostra", di un suo particolare settore e ramo di attività o articolazione territoriale) e sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima (cfr. Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231671). Le Sezioni Unite, rilevando come l'efficienza causale in merito alla concreta realizzazione del fatto criminoso collettivo costituisca elemento essenziale e tipizzante della condotta concorsuale, di natura materiale o morale, ha specificato che non è sufficiente una valutazione ex ante del contributo, risoMta in termini di mera probabilità di lesione del bene giuridico protetto, ma è necessario un apprezzamento ex post, in esito al quale sia dimostrata, alla stregua dei comuni canoni di "certezza processuale", l'elevata credibilità razionale dell'ipotesi formulata in ordine alla reale efficacia condizionante della condotta atipica del concorrente.Si è inoltre affermato che, in tema di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, la condotta del soggetto estraneo all'associazione è punibile se la condivisione da parte dello stesso delle finalità perseguite dal gruppo si sia tradotta in un concreto ausilio alla realizzazione di uno o più degli scopi tipici del programma criminoso del sodalizio (V. ex plurimis, Sez. 1, n. 49067 del 10/07/2015, Impastato, Rv. 265423). Con riguardo all'indagine in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del concorso esterno, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che essa deve essere volta ad accertare, in capo al concorrente, non già l'esistenza del dolo specifico proprio del partecipe, dolo che consiste nella consapevolezza di far parte dell'associazione e nella volontà di contribuire a tenerla in vita e a farle raggiungere gli obiettivi che si è prefissa, bensì quello generico, consistente nella coscienza e volontà di dare il proprio contributo al conseguimento, anche parziale, del programma criminoso del sodalizio Naturalmente, è necessario che il dolo investa sia il fatto tipico oggetto della previsione incriminatrice, sia il contributo causale recato dalla condotta dell'agente alla conservazione o al rafforzamento dell'associazione (Sez. U, n. 30 del 27/09/1995, Mannino, cit.; in senso conforme, Sez. 5, n. 18256 del 10/01/2019, Rv. 276768 - 01). La giurisprudenza successiva ha ribadito I:ali approdi ermeneutici precisando che, in tema di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, ai fini della configurabilità del dolo diretto occorre che l'agente, pur in assenza dell'affectio societatis e, cioè, della volontà di far parte dell'associazione, sia consapevole dei metodi e dei fini della stessa nonché dell'efficacia causale della propria attività di sostegno per la conservazione o il rafforzamento della struttura organizzativa, essendo a tal fine sufficiente che egli abbia previsto ed accettato tale effetto come risultato non solo possibile, bensì certo, o comunque altamente probabile, della propria condotta (Sez. 2, Sentenza n. 18132 del 13/04/2016, Rv. 266907 - 01. Questa Corte ha, altresì, chiarito che il dolo del concorrente esterno deve investire, nei momenti della rappresentazione e della volizione, sia tutti gli elementi essenziali della figura criminosa tipica, sia il contributo causale recato dal proprio comportamento alla realizzazione del fatto concreto, con la consapevolezza e la volontà di interagire, sinergicamente, con le condotte altrui nella produzione dell'evento lesivo del "medesimo reato", agendo l'interessato nella consapevolezza e volontà di recare un contributo alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso del sodalizio (Sez. 5, n. 18256 del 10/01/2019, Rv. 276768 - 01). In sostanza, pur sprovvisto della affectio societatis, il concorrente esterno deve essere consapevole della esistenza della compagine mafiosa e agisce con la finalità di fornire un contributo causalmente diretto alla conservazione o al rafforzamento del sodalizio (Sez. 1, n. 21642 del 08/01/2016, Caravello, Rv. 266886 - 01).Esulano, invece, dal concorso esterno in associazione mafiosa quelle condotte di mera contiguità compiacente, di vicinanza o disponibilità nei riguardi di singoli esponenti, anche di spicco, del sodalizio criminoso, di per sé sole non significative ove non sia dimostrato che l'asserita vicinanza a soggetti mafiosi si sia tradotta in un vero e proprio contributo, avente effettiva rilevanza causale, ai fini della conservazione o del rafforzamento della consorteria ed eventualmente sussumibili in diverse fattispecie d reato (cfr. Sez. 5, n. 2640 del 23/9/2021, dep. 2022, Aquino, in motivazione). 2.2. Con specifico riguardo alla configurabilità del concorso esterno in relazione all'attività professionale, questa Corte ha affermato che integra la condotta di "concorso esterno" l'attività del professionista che fornisca un concreto, specifico e volontario contributo idoneo a conservare ovvero a rafforzare le capacità operative del sodalizio, nella consapevolezza di favorirne, in tal modo, la realizzazione del programma criminoso. Tale principio è stato affermato in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto la sussistenza del reato nei confronti di due avvocati che, travalicando i limiti del mandato difensivo, avevano, l'uno, assunto il ruolo di consigliere strategico del clan e del suo "leader" e, l'altro, recapitato a più membri del sodalizio un'informativa riservata di polizia giudiziaria, nonché garantito ai sodali detenuti suoi assistiti, attraverso lo strumentale utilizzo dell'istituto dei colloqui, la possibilità di incontrarsi e di intrattenere indebite conversazioni tra loro e quella di comunicare, suo tramite, con sodali non detenuti (Sez. 5, n. 18020 del 10/02/2022, PG Laudani, Rv. 283371 - 02). Si è, inoltre, ritenuto che assume rilevanza l'attività del professionista che, in esecuzione di una promessa fatta ai vertici dell'associazione mafiosa, assicuri il suo concreto impegno nell'irregolare gestione di un procedimento giudiziario (Sez. 6, n. 32373 del 4/6/2019, Aiello, Rv. 276831). Parimenti, si è ritenuto concorrente esterno il professionista che «senza limitarsi a fornire al proprio cliente-associato consigli, pareri ecc. mantenendosi nell'ambito di quanto legalmente consentito - si trasformi in un "consigliori" della cosca, assicurando un'assistenza tecnico-legale finalizzata a suggerire sistemi e modalità di elusione fraudolenta della legge (nella specie, diretti a far acquisire agli esponenti del sodalizio il controllo di una società)» (Sez. 2, n. 17894 del 8/4/2014, Alvaro, Rv. 259257). 3. Venendo alla fattispecie in esame, giova rilevare che, in punto di responsabilità del Saraceno per il reato di concorso esterno nel reato associativo, la sentenza impugnata ha confermato la decisione di primo grado, di tal che la motivazione del giudizio risulta dalla reciproca integrazione delle argomentazioni svolte nelle due sentenze di merito. Ricorre in tal caso un'ipotesi di cd. "doppia conforme" di merito, ovvero di decisioni che, nei due gradi, giungono a conclusioni analoghe sulla scorta di una conforme valutazione delle medesime emergenze istruttorie. In tali ipotesi, vige il principio per cui la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia quando operi attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia quando, per l'appunto, adotti gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette in maniera congiunta e complessiva ben potendo integrarsi reciprocamente dando luogo ad un unico complessivo corpo decisionale (cfr., Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, Valerio, 252615; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). 3.1. Nella specie, le condotte contestate al Saraceno consistono nella consulenza professionale prestata a favore di vari soggetti, tutti appartenenti alla 'ndrangheta reggina, circostanza a lui pacificamente nota, al fine di evadere il fisco, ovvero di consentire a costoro l'intestazione fittizia di attività commerciali o partecipazioni in società che sarebbero state loro precluse, in ragione dei precedenti penali da cui erano gravati, nonché nella collaborazione prestata nel contesto della riapertura del centro commerciale "La nuova Perla dello Stretto", favorendo l'espansione dell'imprenditore mafioso [OSCURATO:PERSONA], patrocinato dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], esponente di spicco della 'ndrangheta. Tali fatti non vengono contestati dalla difesa, la quale piuttosto appunta le proprie censure sull'assenza del carattere illecito delle attività in relazione alle quali il Saraceno aveva svolto la propria consulenza professionale e sul fatto che esse non avevano costituito oggetto di specifica imputazione, ovvero ancora, sulla circostanza che per le relative imputazioni il ricorrente o i soggetti favoriti erano stati assolti. Più in generale viene contestata la mancanza di elementi probatori in ordine al fatto che le condotte del ricorrente abbiano integrato un concreto ed efficiente contributo causale alla conservazione o al rafforzamento dell'associazione mafiosa. 3.2. È indubbio che la necessaria verifica della effettiva efficacia causale della condotta, attraverso un giudizio ex post, richiede l'esame e la ricostruzione delle ricadute fattuali della medesima, in modo da potersi affermare la condivisione, da parte del concorrente esterno, delle finalità perseguite dal gruppo, nonché la rilevanza della condotta ai fini della realizzazione di uno degli scopi tipici dell'associazione (Sez. 1, n. 49744 del 07/12/2022, Petrillo, Rv. 283840 - 01, in motivazione). Tuttavia, questa Corte ha in proposito affermato che l'efficienza causale del contributo garantito dal concorrente esterno non deve essere letta in termini di necessaria e indefettibile compiuta realizzazione del risultato illecito immediatamente correlato all'opera del concorrente. Ciò che assume rilievo è, piuttosto, la mera messa a disposizione dei sodali delle proprie competenze professionali e l'esecuzione puntuale delle prestazioni richieste, trattandosi di attività che comunque consolida e rafforza le capacità operative dell'organizzazione (Sez. 6, n. 32902 del 23/06/2021, Raso, Rv. 281841). Assume perciò carattere decisivo il fatto, evidenziato dalla Corte territoriale, che il Saraceno aveva messo a disposizione dei membri dell'associazione mafiosa le proprie competenze professionali per garantire lo sviluppo dell'attività illecita riferibile agli interessi del sodalizio criminoso. Il sodalizio, infatti, si rafforza comunque per effetto di quel contributo, non essendo necessario che i propositi delittuosi siano stati concretamente realizzati (in tal senso le già citate Sez. 6, n. 32373 del 4/6/2019, e Sez. 6, n. 32902 del 23/06/2021). In ogni caso, la Corte territoriale ha sottolineato il carattere sistematico dell'ausilio prestato dal Saraceno in favore dei membri della 'ndrangheta reggina, anche non appartenenti ad un'unica 'ndrina e la solerzia della consulenza svolta, evidenziando come i vantaggi della sua attività professionale si riverberassero oltre i singoli soggetti per risolversi in un vantaggio per l'intera associazione. Particolare rilievo assume poi il ruolo svolto dal ricorrente nella vicenda del centro commerciale "La perla dello Stretto", la cui riapertura, come messo in luce dalla sentenza di primo grado, ha rappresentato un momento importante per la ridefinizione degli assetti criminali della 'ndrarigheta reggina. Rispetto a tale vicenda, il ruolo del Saraceno è stato determinante per favorire gli interessi dell'imprenditore [OSCURATO:PERSONA], consentendogli di acquisire dapprima i locali del centro commerciale e quindi, attraverso la trasformazione statutaria del "[OSCURATO:PERSONA] perla dello Stretto", di ottenere il controllo dell'intero centro commerciale, rilevante per il raggiungimento degli obiettivi strategici della ‘ndrangheta di infiltrazione nella grande distribuzione alimentare. Sotto altro profilo, non rileva che le emergenze in fatto si riferiscano ad imputazioni rispetto alle quali il Saracino è stato assolto (come con riguardo alla vicenda Aricò e alla intestazione fittizia delle quote della società [OSCURATO:PERSONA] srl). Le relative vicende, piuttosto, costituiscono dimostrazione della consapevolezza di prestare la propria collaborazione professionale in favore di soggetti appartenenti all'associazione mafiosa. De pari è irrilevante l'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., in quanto a prescindere dal fatto che tale assoluzione ha riguardato un'unica vicenda - l'attività prestata in suo favore è soltanto una delle molteplici in cui si è articolato il contributo all'associazione mafiosa fornito dal Saraceno. In definitiva, a prescindere dalla effettiva concretizzazione delle attività suggerite dal Saraceno (intestazione fittizia di quote sociali, di attività commerciali, evasione del fisco) e a prescindere, altresì, dal carattere illecito delle medesime, ciò che assume rilievo determinante ai fini della sussistenza del concorso esterno / è la sistematica collaborazione offerta dal ricorrente in favore dei sodali dell'associazione ai quali metteva a disposizione le proprie competenze professionali fornendo in tal modo un contributo alla conservazione e al rafforzamento del sodalizio criminoso. 3.3. Né può dubitarsi della consapevolezza del Saraceno in ordine alla rilevanza causale del suo contributo. Le sue conoscenze e risalenti frequentazioni di persone pregiudicate e contigue ad ambienti della criminalità organizzata, la disponibilità a prestare in loro favore la propria attività professionale evidenziati dalla Corte territoriale, non costituiscono valutazioni di ordine meramente personologico, come affermato dalla difesa. Esse, piuttosto, sono circostanze fattuali che, secondo quanto correttamente ritenuto dai giudici d'appello, evidenziano che il Saraceno ben conosceva le persone che facevano parte del sodalizio 'ndranghetistico, il tipo di attività svolta, le problematiche che essi dovevano affrontare, e che dunque, nel prestare la propria attività professionale in loro favore, egli era ben consapevole di fornire un concreto ausilio alla associazione 'ndranghetista. 4. Il terzo motivo e il quarto motivo, con i quali si censura il difetto di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle aggravanti contestate, sono inammissibili. Secondo il costante orientamento di questa Corte, non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255940-01 in fattispecie relativa a omessa pronuncia da parte della Corte di appello sulla sussistenza della scriminante della legittima difesa, mai richiesta con i motivi di appello; Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632-01 in fattispecie relativa a contravvenzioni edilizie e urbanistiche, nella quale il motivo con cui si contestava la costituzione di parte civile del danneggiato perché effettuata mediante richiamo all'imputazione e senza dedurre il diritto soggettivo leso, è stato ritenuto inammissibile dalla S.C., in quanto davanti al giudice di appello la costituzione era stata impugnata invocando l'esclusiva legittimazione del Comune titolare dell'interesse di natura pubblicistica leso dalla condotta criminosa; Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, Menna, Rv. 266202-01 in fattispecie in tema di ricettazione nella quale, in appello, era stata dedotta la buona fede nell'utilizzo dell'apparecchio cellulare di provenienza illecita ed in sede di ricorso la mancal:a utilizzazione del bene oggetto di furto e, quindi, l'assenza dell'elemento materiale).Nella specie, le censure concernenti le contestate aggravanti non hanno costituito oggetto dei motivi d'appello, ma risultano proposte per la prima volta in sede di legittimità, sicché le stesse devono ritenersi inammissibili. 5. L'ultimo motivo, con il quale si lamenta il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è infondato. In tema di dosimetria della pena, conviene innanzitutto rilevare che i giudici di merito hanno applicato il trattamento sanzioriatorio risultante dalle modifiche introdotte all'art. 416-bis cod. pen. dal dl. n. 92 del 2008, determinando la pena base per il reato di cui all'art. 416-bis, commi 1 e 4 cod. pen., in anni 12 di reclusione. Ciò posto, la censura in esame omette di confrontarsi con il principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di determinazione della misura della pena, il giudice del merito esercita la discrezionalità che al riguardo la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754). Una valutazione siffatta è insindacabile in sede di legittimità, purché sia argomentata e non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142). Nella specie, la Corte territoriale ha dato puntuale conto, come in tali casi necessario, essendosi discostata dal minimo edittale, degli indici di commisurazione di cui all'art. 133 cod. pen., richiamando la gravità oggettiva della condotta, caratterizzata da abitualità e dalla sua protrazione nel tempo, l'intensità del dolo, evidenziato dalla tenace disubbidienza alla legge, nonché la proclività al delitto del ricorrente, quale emerge dai preceden1:i penali; indici che risultano non illogicamente apprezzati. In ordine alle attenuanti generiche occorre ribadire che, al riguardo, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli pur sempre indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). Ciò è quanto avvenuto nella specie, mediante il puntuale richiamo, da parte della Corte territoriale, ai medesimi indici di cui sopra (ben possibile, v. da ultimo, Sez. 3, n. 17054 del 13/12/2018, dep. 2019, M., Rv. 275904-03; conforme Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, Rechichi, Rv. 264378) e all'ulteriore elemento costituito dalla assenza di elementi positivi idonei a giustificare la conces