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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 02145/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2020 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto di entrambi i ricorsi. udito il Difensore: è presente l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], del Foro di BRINDISI, in difesa di [OSCURATO:PERSONA] ed in sostituzione dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], del Foro di LECCE, Difensore di [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, attraverso separati ricorsi affidati a diversi difensori di fiducia, avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Lecce il 9 novembre 2020 ha confermato integralmente la decisione, appellata dagli imputati, con cui il G.i.p. del Tribunale di Lecce il 13 settembre 2019, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto gli imputati responsabili del reato di detenzione a fine di cessione di ingente quantità di cocaina (artt. 73 ed 80 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; contestazione temporalmente collocata il 10 ed il 10 luglio 2018), in conseguenza condannandoli, senza attenuanti e con la diminuzione per il rito, alle pene stimate di giustizia.

2. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] PizzolantE si affida a due motivi con i quali denunzia promiscuamente violazione di legge e difetto di motivazione.

2.1. Con il primo rnotiv9 censura erronea applicazione dell'art. 80 del d.P.R. n. 309 del 1990 e mancanza e contraddittorietà della motivazione con riferimento sia alla sussistenza dell'aggravante in questione sia alla utilizzabilità della consulenza tossicologica del Pubblico Ministero.

Sia la sentenza di primo grado che quella di appello fonderebbero la sussistenza dell'aggravante esclusivamente sulla quantità della droga senza tenere conto degli altri parametri, quali l'area di mercato cui era destinata, il numero probabilmente elevato dei destinatari ed il tempo per assorbire la sostanza: alla lacunosità della motivazione della decisione del G.u.p., segnalata con l'appello, non sarebbe stato posto rimedio con la decisione impugnata, limitatasi a citare due precedenti di legittimità (Sez. 4, n. 17167 del 27/01/2017 e Sez. 4, n. 31872 del 25/06/2019) senza tuttavia prendere in considerazione elementi concreti.

Quanto alla consulenza del P.M., si osserva, a proposito delle censure difensive svolte in appello sulla quantità di principio attivo, tali da ben potersi ripercuotere sulla sussistenza dell'aggravante, che, se l'accertamento tossicologico non è, in effetti, un atto irripetibile, non sarebbe invece sostenibile, come si legge alla p. 6 della sentenza, che sarebbe stato onere della difesa richiedere la rinnovazione, poiché ciò si risolverebbe in una non accettabile inversione dell'onere della prova.

2.2. Mediante il secondo motivo si duole dell'erronea applicazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche chieste con l'impugnazione di merito e comunque della manifesta illogicità della motivazione.Richiamate le ragioni del diniego, se ne sottolinea la ritenuta contraddittorietà, per avere i giudici confuso l'atteggiamento non collaborativo con il comportamento processuale dell'imputato, che, chiedendo il rito abbreviato, ha contribuito in maniera decisiva ad un celere accertamento.

Inoltre, Pizzolantaavrebbe sicuramente meritato, ad avviso della Difesa, il riconoscimento delle attenuanti generiche, alla stregua di precedenti di legittimità che si richiamano, in quanto si tratta di persona incensurata e priva di carichi pendenti e che ha tenuto un buon comportamento processuale.

3. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è articolato in tre motivi, con i quali si lamenta violazione di legge (tutti i motivi) ed anche difetto di motivazione (i primi due motivi).

3.1. Con il primo motiv9 denuncia violazione dell'art. 80, comma 2, del d.P.R. n. 309 del 1990 ed illogicità della motivazione nella individuazione degli elementi costitutivi dell'aggravante dell'ingente quantità.

Nell'atto di appello la difesa aveva sostenuto potersi ricondurre all'imputato solo la quantità di droga occultata dentro l'auto [OSCURATO:PERSONA] dallo stesso condotta e di proprietà della moglie, ma non gli ulteriori quantitativi altrove rinvenuti, sicchè non potrebbe parlarsi di "ingente quantità": la motivazione che non ha accolto tale prospéttazione, basata su una ritenuta "cointeressenza fra i prevenuti", non sarebbe condivisibile.

In ogni caso, la verifica del consulente del P.M. ha avuto ad oggetto non già l'intesa sostanza ma solo campioni tratti da due involucri su tre.

Non si sarebbe motivata adeguatamene la sussistenza della ingente quantità con riferimento a parametri ulteriori rispetto al peso.

Il riferimento in motivazione ad un preteso onere difensivo di chiedere la rinnovazione dell'accertamento tecnico si risolverebbe in una non consenita inversione dell'onere della prova.

3.2. Con il secondo motivo censura la violazione dell'art. 62-bis cod. pen. ed illogicità della motivazione quanto al mancato riconoscimento delle generiche.

Rammentato che la S.C. ha precisato non potersi negare la attenuanti generiche sul rilievo della mancata collaborazione dell'imputato o dell'essersi lo stesso avvalso del diritto al silenzio, si sottolinea la incensuratezza dell'imputato e che la ritenuta gravità del fatto non può legittimamente essere considerata più volte, per ritenere sussistente l'aggravante speciale, per valutare la pena intraedittale e, ancora, per negare le attenuanti generiche.

3.3. Infine, con l'ultimo motivo [OSCURATO:PERSONA] si duole della erronea applicazione dell'art. 240 cod. pen. in relazione alla confisca dell'autovettura Lancia modello Musa e del denaro in sequestro.3.3.1.

Quanto all'auto, si osserva che è di proprietà di altra persona, [OSCURATO:PERSONA], e che non risulta dimostrata nel caso di specie la relazione di asservimento del bene al reato ed il collegamento stabile con l'attività criminosa, come puntualizzato da precedenti di legittimità che si richiamano.

3.3.2. Infine, in relazione al denaro, non vi sarebbero elementi per poter affermare che si tratta di provento di attività illecita, né vi è contestazione del P.M. in tal senso; occorrerebbe, invece, la prova della sussistenza di un vincolo pertinenziale connotato dalla mancanza di giustificazione circa la provenienza del patrimonio nel possesso del soggetto.

3.4. Si chiede, dunque, da parte dei ricorrenti l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Entrambi i ricorsi sono infondati e devono essere rigettati, per le seguenti ragioni. 1.1.Quanto al primo motivo nell'interesse di entrambi ([OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]), si osserva che la Corte di appello spiega adeguatamente (pp. 4-5) perché l'intero quantitativo di droga debba addebitarsi agli imputati, valorizzando le seguenti circostanze fattuali: identico modus operandi; compresenza di entrambi gli imputati nel garage dove ha fatto irruzione la polizia giudiziaria; contestuale disponibilità di vetture modificate nella struttura con analoghi accorgimenti per consentire l'occultamento della droga; disponibilità da parte di Pizzolante del box ove gli imputati si sono incontrati; si tratta di elementi da cui si desume la cointeressenza e la addebitabilità dell'intero quantitativo di droga agli imputati, senza frammentazione dello stesso.

In relazione all'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, del d.P.R. n. 309 del 1990, la sentenza impugnata (alle pp. 5-6) richiama l'orientamento di legittimità di cui sono espressione Sez. 4, n. 17167 del 27/01/2017, Simoncelli, Rv. 269539, e Sez. 4, n. 31872 del 25/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], non mass.) senza tuttavia prendere in considerazione elementi concreti.

Mentre, quanto alla prima sentenza tra le due, non si apprezza, a ben vedere, la pertinenza del richiamo, essendo relativaci_.r.A_eprally ad un caso di coltivazione di piante e di pericolo di diffusione (Sez. 4, n. 17167 del 27/01/2017, Simoncelli: «La punibilità per la coltivazione non autorizzata di piante da cui sono estraibili sostanze stupefacenti va esclusa soltanto se il giudice ne accerti l'inoffensività "in concreto", ovvero quando la condotta sia così trascurabile da rendere sostanzialmente irrilevante l'aumento di disponibilità della droga, e non prospettabile alcun pericolo della sua ulteriore diffusione. (In motivazione la Corte ha precisato che la verifica del concreto aumento di disponibilità dello stupefacente, e della ulteriore diffusione dello stesso, è necessaria esclusivamente nel caso in cui la quantità di sostanza avente efficacia drogante sia in sè esigua, ma non negli altri casi)»), in relazione alla ulteriore citazione, invece, appare opportuno riportare una significativa parte della motivazione della stessa (sub nn. 1.2. del "considerato in diritto, pp. 5-6): «[...] Quanto al secondo motivo, il ragionamento dei Giudici di merito circa la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 80 del d.P.R. n. 309 del 1990 si rinviene alle pp. 7 della sentenza impugnate e 8 di quella del G.u.p. ed appare corretto e logico Si rammenta che Sez.

U, n. 36258 del 24/05/2012, P.G. e Biondi, Rv. 253150-01, ha affermato il seguente principio di diritto: "In tema di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, l'aggravante della ingente quantità, di cui all'art. 80, comma secondo, d.P.R. n. 309 del 1990, non è di norma ravvisabile quando la quantità sia inferiore a 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi (valore - soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito, quando tale quantità sia superata".

Ciò posto, quand'anche si segua la successiva puntualizzazione di Sez. 6, n. 36209 del 13/07/2017, Trifu e altri, Rv. 270916 (secondo cui "In tema di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti del tipo "hashish", l'aggravante della ingente quantità di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, non è di norma ravvisabile quando la quantità di principio attivo è inferiore a 4000 volte (e non 2000) il valore massimo in milligrammi (valore - soglia), determinato per detta sostanza nella predetta tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito, quando tale quantità sia superata. (In motivazione la Corte ha chiarito che l'applicazione di tale moltiplicatore si rende necessaria al fine di rispettare le proporzioni e rendere omogeneo il principio affermato dalle Sezioni unite penali con la sentenza n. 36258 del 2012 agli effetti dell'annullamento del d.m. 4 agosto 2006, che, con riferimento alle cd. 'droghe leggere' aveva innalzato il quantitativo massimo giornaliero di principio attivo detenibile, previsto dal d.m. 11 aprile 2006, nella misura di 1000,00 mg., ed alla conseguente reintroduzione del limite previgente pari a 500 mg.)"), si osserva che nel caso di specie il valore di quattromila volte il valore soglia è nettamente superato, per stessa ammissione del ricorrente (cfr. infatti p. 6 del ricorso).

E' appena il caso di evidenziare, infine, che la S. C. in più occasioni ha già ammonito i Giudici di merito a prudenza circa il richiamo a specificità di pretesi mercati "locali" (con il rischio, implicitamente evocato da Sez. 3, n. n. 47978 del 28/09/2016, Hrim ed altro, Rv. 268699-01, sub n. 5.6. del "ritenuto in diritto", di non auspicabili "giurisprudenze locali"): si è infatti detto che "L.] è opinione del Collegio che è opportuno fare ricorso in maniera estremamente prudente a concetti quali quello dell'idoneità dell'immissione sul mercato della sostanza a concorrere ad aumentare in misura apprezzabile la disponibilità da commercializzare illecitamente, in quanto si tratta di elementi abbastanza vaghi e non facilmente accertabili, trattandosi di un mercato clandestino, con conseguente impossibilità di avere a disposizione dati certi e verificabili (come peraltro fu, a suo tempo, ritenuto dalla S. C. a proposito del concetto di 'saturazione del mercato' che era stato proposto dai giudici di merito: cfr. Sez. 5, n. 22766 del 03/05/2011, Mazzotta, Rv. 250398; Sez. 2, n. 4824 del 12/01/2011, Baruffaldi e altri, Rv. 249628; Sez. 5, n. 39205 del 09/07/2008, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 241694; Sez. 3, n. 16477 del 18/03/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 249860; Sez. 4, n. 24571 del 03/06/2010, Iberdemaj, Rv. 247823)" (cosi nel "considerato in diritto", punto n. 1.3., di Sez. 4, n. 17167 del 27/01/2017, Simoncelli, Rv. 269539-01; cfr. anche Sez. 4, n. 43860 del 20/09/2018, Acimovic e altri, non mass., punto n. 1.2. del "considerato in diritto").

Il ricorrente, in ogni caso, si limita a riproporre la stessa questione già posta nell'atto di appello [...]».

Si tratta di principio pertinente al caso di specie; non senza rammentare che il ragionamento svolto dalla richiamata pronunzia a Sezioni Unite n. 36258 del 24/05/2012, P.G. e Biondi, è stato recentemente ribadito da Sez.

U, n. 14722 del 30/01/2020, Polito, Rv. 279005, secondo cui «In tema di stupefacenti, per l'individuazione della soglia oltre la quale è configurabile la circostanza aggravante dell'ingente quantità, continuano ad essere validi, anche successivamente alla riforma operata dal d.l. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, i criteri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile fissati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 36258 del 24 maggio 2012, Biondi (In applicazione dei predetti criteri la Corte ha precisato che, con riferimento alle c.d. droghe leggere, l'aggravante non è di norma ravvisabile quando la quantità di principio attivo è inferiore a 2 chilogrammi di principio attivo pari a 4000 volte il valore - soglia di 500 milligrammi)».

Ebbene, la sentenza di primo grado parla (pp. 6-7) di una quantità di gran lunga superiore alle 2.000 volte il valore indicato come riferimento, quantità peraltro considerata dal decidente sintomatica di una spiccata professionalità dell'agire delittuoso, da cui discende la sussistenza dell'aggravante, indicandosi anche da parte del decidente (p.'5) le caratteristiche della condotta criminosa.Essendosi in presenza di "doppia conforme", le due decisioni di merito vanno lette congiuntamente, integrandosi a vicenda, secondo il tradizionale insegnamento della S.C. da cui non vi è ragione alcuna di discostarsi: «Il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile» (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino, Rv. 209145-01; in conformità, tra le numerose altre, Sez. 6, n. 23248 del 07/02/2003, Zanotti ed altri, Rv. 225671-01; Sez. 6, n. 11878 del 20/01/2003, Vigevano ed altri, Rv. 224079-01; Sez. 3, n. 4700 del 14/02/1994, Scauri, Rv. 197497-01; più di recente, v.

Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Genitore e altro, Rv. 266617-01).

Quanto, poi, al tema della verifica "a campione" e non sull'intera quantità di droga, si tratta di tecnica perfettamente ammissibile e peraltro non contestata da parte della difesa che ha domandato l'abbreviato, rito la cui richiesta, ai sensi del comma 6-bis dell'art. 438 cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 1, comma 43, della legge 23 giugno 2017 n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), «determina la sanatoria delle nullità, sempre che non siano assolute, e la non rilevabilità delle inutilizzabilità, salve quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio».

1.2. Quanto al tema delle circostanze attenuanti generiche, alle pp. 6-8 della sentenza impugnata la Corte di appello giustifica per entrambi il diniego con la mancanza di elementi positivi, con l'aggiunta, quanto a Pizzolante, che ritiene irrilevante, siccome tardiva, la confessione di Pizzolante: si tratta di motivazione che risulta sufficiente, non illogica e non incongrua, oltre che in linea con Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590, secondo cui «L'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza ' legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse. (Conf.

Sez. 1, n. 3529 del 1993, Rv. 195339-01)». 2.La sola difesa di [OSCURATO:PERSONA] pone il tema della confisca dell'automobile [OSCURATO:PERSONA] e del denaro. 2.1.All'ultima pagina della sentenza impugnata ed alle pagine penultima ed ultima della sentenza di primo grado si spiega, quanto alla confisca dell'auto, che essa ha subito modifiche strutturali per nascondere la droga e che è - si - di proprietà della signora [OSCURATO:PERSONA] ma anche che la stessa è la convivente di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha in uso il mezzo: si tratta di circostanze di fatto, apprezzate prudentemente dal giudice di merito, che non sono state adeguatamente contestate della difesa.2.2.

Quanto al denaro, si valorizza la sproporzione rispetto al reddito apparente, avendo, tra l'altro, l'imputato dichiarato di essere disoccupato, in conseguenza potendo e dovendo applicarsi secondo i giudici di merito, con motivazione che risulta sufficiente, congrua e non illogica, gli artt. 85-bis del d.P.R. n. 309 del 1990 e 240-bis cod. pen. 3.Discende delle considerazioni svolte il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti, per legge, al pagamento delle spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2020 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto di entrambi i ricorsi. udito il Difensore: è presente l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], del Foro di BRINDISI, in difesa di [OSCURATO:PERSONA] ed in sostituzione dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], del Foro di LECCE, Difensore di [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, attraverso separati ricorsi affidati a diversi difensori di fiducia, avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Lecce il 9 novembre 2020 ha confermato integralmente la decisione, appellata dagli imputati, con cui il G.i.p. del Tribunale di Lecce il 13 settembre 2019, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto gli imputati responsabili del reato di detenzione a fine di cessione di ingente quantità di cocaina (artt. 73 ed 80 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; contestazione temporalmente collocata il 10 ed il 10 luglio 2018), in conseguenza condannandoli, senza attenuanti e con la diminuzione per il rito, alle pene stimate di giustizia. 2. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] PizzolantE si affida a due motivi con i quali denunzia promiscuamente violazione di legge e difetto di motivazione. 2.1. Con il primo rnotiv9 censura erronea applicazione dell'art. 80 del d.P.R. n. 309 del 1990 e mancanza e contraddittorietà della motivazione con riferimento sia alla sussistenza dell'aggravante in questione sia alla utilizzabilità della consulenza tossicologica del Pubblico Ministero. Sia la sentenza di primo grado che quella di appello fonderebbero la sussistenza dell'aggravante esclusivamente sulla quantità della droga senza tenere conto degli altri parametri, quali l'area di mercato cui era destinata, il numero probabilmente elevato dei destinatari ed il tempo per assorbire la sostanza: alla lacunosità della motivazione della decisione del G.u.p., segnalata con l'appello, non sarebbe stato posto rimedio con la decisione impugnata, limitatasi a citare due precedenti di legittimità (Sez. 4, n. 17167 del 27/01/2017 e Sez. 4, n. 31872 del 25/06/2019) senza tuttavia prendere in considerazione elementi concreti. Quanto alla consulenza del P.M., si osserva, a proposito delle censure difensive svolte in appello sulla quantità di principio attivo, tali da ben potersi ripercuotere sulla sussistenza dell'aggravante, che, se l'accertamento tossicologico non è, in effetti, un atto irripetibile, non sarebbe invece sostenibile, come si legge alla p. 6 della sentenza, che sarebbe stato onere della difesa richiedere la rinnovazione, poiché ciò si risolverebbe in una non accettabile inversione dell'onere della prova. 2.2. Mediante il secondo motivo si duole dell'erronea applicazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche chieste con l'impugnazione di merito e comunque della manifesta illogicità della motivazione.Richiamate le ragioni del diniego, se ne sottolinea la ritenuta contraddittorietà, per avere i giudici confuso l'atteggiamento non collaborativo con il comportamento processuale dell'imputato, che, chiedendo il rito abbreviato, ha contribuito in maniera decisiva ad un celere accertamento. Inoltre, Pizzolantaavrebbe sicuramente meritato, ad avviso della Difesa, il riconoscimento delle attenuanti generiche, alla stregua di precedenti di legittimità che si richiamano, in quanto si tratta di persona incensurata e priva di carichi pendenti e che ha tenuto un buon comportamento processuale. 3. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è articolato in tre motivi, con i quali si lamenta violazione di legge (tutti i motivi) ed anche difetto di motivazione (i primi due motivi). 3.1. Con il primo motiv9 denuncia violazione dell'art. 80, comma 2, del d.P.R. n. 309 del 1990 ed illogicità della motivazione nella individuazione degli elementi costitutivi dell'aggravante dell'ingente quantità. Nell'atto di appello la difesa aveva sostenuto potersi ricondurre all'imputato solo la quantità di droga occultata dentro l'auto [OSCURATO:PERSONA] dallo stesso condotta e di proprietà della moglie, ma non gli ulteriori quantitativi altrove rinvenuti, sicchè non potrebbe parlarsi di "ingente quantità": la motivazione che non ha accolto tale prospéttazione, basata su una ritenuta "cointeressenza fra i prevenuti", non sarebbe condivisibile. In ogni caso, la verifica del consulente del P.M. ha avuto ad oggetto non già l'intesa sostanza ma solo campioni tratti da due involucri su tre. Non si sarebbe motivata adeguatamene la sussistenza della ingente quantità con riferimento a parametri ulteriori rispetto al peso. Il riferimento in motivazione ad un preteso onere difensivo di chiedere la rinnovazione dell'accertamento tecnico si risolverebbe in una non consenita inversione dell'onere della prova. 3.2. Con il secondo motivo censura la violazione dell'art. 62-bis cod. pen. ed illogicità della motivazione quanto al mancato riconoscimento delle generiche. Rammentato che la S.C. ha precisato non potersi negare la attenuanti generiche sul rilievo della mancata collaborazione dell'imputato o dell'essersi lo stesso avvalso del diritto al silenzio, si sottolinea la incensuratezza dell'imputato e che la ritenuta gravità del fatto non può legittimamente essere considerata più volte, per ritenere sussistente l'aggravante speciale, per valutare la pena intraedittale e, ancora, per negare le attenuanti generiche. 3.3. Infine, con l'ultimo motivo [OSCURATO:PERSONA] si duole della erronea applicazione dell'art. 240 cod. pen. in relazione alla confisca dell'autovettura Lancia modello Musa e del denaro in sequestro.3.3.1. Quanto all'auto, si osserva che è di proprietà di altra persona, [OSCURATO:PERSONA], e che non risulta dimostrata nel caso di specie la relazione di asservimento del bene al reato ed il collegamento stabile con l'attività criminosa, come puntualizzato da precedenti di legittimità che si richiamano. 3.3.2. Infine, in relazione al denaro, non vi sarebbero elementi per poter affermare che si tratta di provento di attività illecita, né vi è contestazione del P.M. in tal senso; occorrerebbe, invece, la prova della sussistenza di un vincolo pertinenziale connotato dalla mancanza di giustificazione circa la provenienza del patrimonio nel possesso del soggetto. 3.4. Si chiede, dunque, da parte dei ricorrenti l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Entrambi i ricorsi sono infondati e devono essere rigettati, per le seguenti ragioni. 1.1.Quanto al primo motivo nell'interesse di entrambi ([OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]), si osserva che la Corte di appello spiega adeguatamente (pp. 4-5) perché l'intero quantitativo di droga debba addebitarsi agli imputati, valorizzando le seguenti circostanze fattuali: identico modus operandi; compresenza di entrambi gli imputati nel garage dove ha fatto irruzione la polizia giudiziaria; contestuale disponibilità di vetture modificate nella struttura con analoghi accorgimenti per consentire l'occultamento della droga; disponibilità da parte di Pizzolante del box ove gli imputati si sono incontrati; si tratta di elementi da cui si desume la cointeressenza e la addebitabilità dell'intero quantitativo di droga agli imputati, senza frammentazione dello stesso. In relazione all'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, del d.P.R. n. 309 del 1990, la sentenza impugnata (alle pp. 5-6) richiama l'orientamento di legittimità di cui sono espressione Sez. 4, n. 17167 del 27/01/2017, Simoncelli, Rv. 269539, e Sez. 4, n. 31872 del 25/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], non mass.) senza tuttavia prendere in considerazione elementi concreti. Mentre, quanto alla prima sentenza tra le due, non si apprezza, a ben vedere, la pertinenza del richiamo, essendo relativaci_.r.A_eprally ad un caso di coltivazione di piante e di pericolo di diffusione (Sez. 4, n. 17167 del 27/01/2017, Simoncelli: «La punibilità per la coltivazione non autorizzata di piante da cui sono estraibili sostanze stupefacenti va esclusa soltanto se il giudice ne accerti l'inoffensività "in concreto", ovvero quando la condotta sia così trascurabile da rendere sostanzialmente irrilevante l'aumento di disponibilità della droga, e non prospettabile alcun pericolo della sua ulteriore diffusione. (In motivazione la Corte ha precisato che la verifica del concreto aumento di disponibilità dello stupefacente, e della ulteriore diffusione dello stesso, è necessaria esclusivamente nel caso in cui la quantità di sostanza avente efficacia drogante sia in sè esigua, ma non negli altri casi)»), in relazione alla ulteriore citazione, invece, appare opportuno riportare una significativa parte della motivazione della stessa (sub nn. 1.2. del "considerato in diritto, pp. 5-6): «[...] Quanto al secondo motivo, il ragionamento dei Giudici di merito circa la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 80 del d.P.R. n. 309 del 1990 si rinviene alle pp. 7 della sentenza impugnate e 8 di quella del G.u.p. ed appare corretto e logico Si rammenta che Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012, P.G. e Biondi, Rv. 253150-01, ha affermato il seguente principio di diritto: "In tema di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, l'aggravante della ingente quantità, di cui all'art. 80, comma secondo, d.P.R. n. 309 del 1990, non è di norma ravvisabile quando la quantità sia inferiore a 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi (valore - soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito, quando tale quantità sia superata". Ciò posto, quand'anche si segua la successiva puntualizzazione di Sez. 6, n. 36209 del 13/07/2017, Trifu e altri, Rv. 270916 (secondo cui "In tema di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti del tipo "hashish", l'aggravante della ingente quantità di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, non è di norma ravvisabile quando la quantità di principio attivo è inferiore a 4000 volte (e non 2000) il valore massimo in milligrammi (valore - soglia), determinato per detta sostanza nella predetta tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito, quando tale quantità sia superata. (In motivazione la Corte ha chiarito che l'applicazione di tale moltiplicatore si rende necessaria al fine di rispettare le proporzioni e rendere omogeneo il principio affermato dalle Sezioni unite penali con la sentenza n. 36258 del 2012 agli effetti dell'annullamento del d.m. 4 agosto 2006, che, con riferimento alle cd. 'droghe leggere' aveva innalzato il quantitativo massimo giornaliero di principio attivo detenibile, previsto dal d.m. 11 aprile 2006, nella misura di 1000,00 mg., ed alla conseguente reintroduzione del limite previgente pari a 500 mg.)"), si osserva che nel caso di specie il valore di quattromila volte il valore soglia è nettamente superato, per stessa ammissione del ricorrente (cfr. infatti p. 6 del ricorso). E' appena il caso di evidenziare, infine, che la S. C. in più occasioni ha già ammonito i Giudici di merito a prudenza circa il richiamo a specificità di pretesi mercati "locali" (con il rischio, implicitamente evocato da Sez. 3, n. n. 47978 del 28/09/2016, Hrim ed altro, Rv. 268699-01, sub n. 5.6. del "ritenuto in diritto", di non auspicabili "giurisprudenze locali"): si è infatti detto che "L.] è opinione del Collegio che è opportuno fare ricorso in maniera estremamente prudente a concetti quali quello dell'idoneità dell'immissione sul mercato della sostanza a concorrere ad aumentare in misura apprezzabile la disponibilità da commercializzare illecitamente, in quanto si tratta di elementi abbastanza vaghi e non facilmente accertabili, trattandosi di un mercato clandestino, con conseguente impossibilità di avere a disposizione dati certi e verificabili (come peraltro fu, a suo tempo, ritenuto dalla S. C. a proposito del concetto di 'saturazione del mercato' che era stato proposto dai giudici di merito: cfr. Sez. 5, n. 22766 del 03/05/2011, Mazzotta, Rv. 250398; Sez. 2, n. 4824 del 12/01/2011, Baruffaldi e altri, Rv. 249628; Sez. 5, n. 39205 del 09/07/2008, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 241694; Sez. 3, n. 16477 del 18/03/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 249860; Sez. 4, n. 24571 del 03/06/2010, Iberdemaj, Rv. 247823)" (cosi nel "considerato in diritto", punto n. 1.3., di Sez. 4, n. 17167 del 27/01/2017, Simoncelli, Rv. 269539-01; cfr. anche Sez. 4, n. 43860 del 20/09/2018, Acimovic e altri, non mass., punto n. 1.2. del "considerato in diritto"). Il ricorrente, in ogni caso, si limita a riproporre la stessa questione già posta nell'atto di appello [...]». Si tratta di principio pertinente al caso di specie; non senza rammentare che il ragionamento svolto dalla richiamata pronunzia a Sezioni Unite n. 36258 del 24/05/2012, P.G. e Biondi, è stato recentemente ribadito da Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020, Polito, Rv. 279005, secondo cui «In tema di stupefacenti, per l'individuazione della soglia oltre la quale è configurabile la circostanza aggravante dell'ingente quantità, continuano ad essere validi, anche successivamente alla riforma operata dal d.l. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, i criteri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile fissati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 36258 del 24 maggio 2012, Biondi (In applicazione dei predetti criteri la Corte ha precisato che, con riferimento alle c.d. droghe leggere, l'aggravante non è di norma ravvisabile quando la quantità di principio attivo è inferiore a 2 chilogrammi di principio attivo pari a 4000 volte il valore - soglia di 500 milligrammi)». Ebbene, la sentenza di primo grado parla (pp. 6-7) di una quantità di gran lunga superiore alle 2.000 volte il valore indicato come riferimento, quantità peraltro considerata dal decidente sintomatica di una spiccata professionalità dell'agire delittuoso, da cui discende la sussistenza dell'aggravante, indicandosi anche da parte del decidente (p.'5) le caratteristiche della condotta criminosa.Essendosi in presenza di "doppia conforme", le due decisioni di merito vanno lette congiuntamente, integrandosi a vicenda, secondo il tradizionale insegnamento della S.C. da cui non vi è ragione alcuna di discostarsi: «Il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile» (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino, Rv. 209145-01; in conformità, tra le numerose altre, Sez. 6, n. 23248 del 07/02/2003, Zanotti ed altri, Rv. 225671-01; Sez. 6, n. 11878 del 20/01/2003, Vigevano ed altri, Rv. 224079-01; Sez. 3, n. 4700 del 14/02/1994, Scauri, Rv. 197497-01; più di recente, v. Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Genitore e altro, Rv. 266617-01). Quanto, poi, al tema della verifica "a campione" e non sull'intera quantità di droga, si tratta di tecnica perfettamente ammissibile e peraltro non contestata da parte della difesa che ha domandato l'abbreviato, rito la cui richiesta, ai sensi del comma 6-bis dell'art. 438 cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 1, comma 43, della legge 23 giugno 2017 n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), «determina la sanatoria delle nullità, sempre che non siano assolute, e la non rilevabilità delle inutilizzabilità, salve quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio». 1.2. Quanto al tema delle circostanze attenuanti generiche, alle pp. 6-8 della sentenza impugnata la Corte di appello giustifica per entrambi il diniego con la mancanza di elementi positivi, con l'aggiunta, quanto a Pizzolante, che ritiene irrilevante, siccome tardiva, la confessione di Pizzolante: si tratta di motivazione che risulta sufficiente, non illogica e non incongrua, oltre che in linea con Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590, secondo cui «L'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza ' legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse. (Conf. Sez. 1, n. 3529 del 1993, Rv. 195339-01)». 2.La sola difesa di [OSCURATO:PERSONA] pone il tema della confisca dell'automobile [OSCURATO:PERSONA] e del denaro. 2.1.All'ultima pagina della sentenza impugnata ed alle pagine penultima ed ultima della sentenza di primo grado si spiega, quanto alla confisca dell'auto, che essa ha subito modifiche strutturali per nascondere la droga e che è - si - di proprietà della signora [OSCURATO:PERSONA] ma anche che la stessa è la convivente di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha in uso il mezzo: si tratta di circostanze di fatto, apprezzate prudentemente dal giudice di merito, che non sono state adeguatamente contestate della difesa.2.2. Quanto al denaro, si valorizza la sproporzione rispetto al reddito apparente, avendo, tra l'altro, l'imputato dichiarato di essere disoccupato, in conseguenza potendo e dovendo applicarsi secondo i giudici di merito, con motivazione che risulta sufficiente, congrua e non illogica, gli artt. 85-bis del d.P.R. n. 309 del 1990 e 240-bis cod. pen. 3.Discende delle considerazioni svolte il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti, per legge, al pagamento delle spese
Sentenza Cassazione n. 02145/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris