CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 maggio 2022
Cassazione n. 15955/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Numero registro generale 6615/2019 Numero sezionale 871/2022 Numero di raccolta generale 15955/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: pagamento di assegno di traenza – dedotta diversità del soggetto prenditore - responsabilità della banca trattaria – prova del danno - questioni Sezione Prima Civile R.G.N. 6615/2019 F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Composta dagli Ill.mi [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] consigliere Ha pronunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:SOCIETA].), in persona del proc. l.r.p.t., rappr. e dif. dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL], come da procura allegata in calce all’atto -ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL], elett. dom. Pagina 1 di 4 - RGN 6615/2019 estensore cons. m. ferro Numero registro generale 6615/2019 Numero sezionale 871/2022 Numero di raccolta generale 15955/2022 presso l’Area legale territoriale Centro di [OSCURATO:PERSONA] italiane, viale EuropaData pubblicazione 18/05/2022 n.190, Roma, come da procura a margine dell’atto -controricorrente – [OSCURATO:PERSONA] -intimato- per cassazione della sentenza Trib. Roma 19.7.2018, n. 15110/2018, rep. n. 16350/2018, in R.G. n. 18651/2015; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] alla camera di consiglio del 22.3.2022. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:SOCIETA]. ed incorporante [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) impugna la sentenza Trib. Roma 19.7.2018, n. 15110/2018, rep. n. 16350/2018, in R.G. n. 18651/2015 che ne ha rigettato l’appello avverso la sentenza Giudice di Pace di Roma n. 23888/2014, reiettiva della domanda volta ad affermare la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [[OSCURATO:PERSONA]] per l’importo di un assegno tratto su Banca SAI di Torino, emesso a favore di [OSCURATO:PERSONA], negoziato ad uno sportello di [OSCURATO:PERSONA] ed incassato da un diverso soggetto ([OSCURATO:PERSONA]); 2. il tribunale ha ritenuto di escludere la dedotta responsabilità, in quanto, in via pregiudiziale, non sussistente la prova documentale del danno occorso all’assicurazione, che non aveva dimostrato – con bonifico o quietanza di pagamento – di aver reiterato la erogazione della provvista al preteso legittimo beneficiario del titolo; anche quest’ultimo, sentito in giudizio quale teste, aveva a sua volta negato di essere stato pagato per l’importo dell’assegno; 3. Unipol avversa la citata decisione interponendo due motivi, cui resiste [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: Pagina 2 di 4 - RGN 6615/2019 estensore cons. m.ferro F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 6615/2019 Numero sezionale 871/2022 Numero di raccolta generale 15955/2022 1. con il primo motivo, il ricorrente ha contestato la violazioneData pubblicazione 18/05/2022 dell’art.43 l.ass., avendo errato la sentenza nell’aver escluso la responsabilità contrattuale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva pagato il titolo intrasferibile a soggetto non legittimato e che, come tale, prescinde da una prova positiva di un danno, bastando il pagamento a soggetto diverso dall’avente diritto; 2. con il secondo motivo viene contestata la congruità della liquidazione delle spese di soccombenza, secondo i parametri tariffari vigenti; 3. ritiene il Collegio che il primo motivo sia fondato, sotto un profilo, con conseguente assorbimento dei restanti, così come del secondo motivo; in effetti la sentenza, non prendendo specifica posizione sulla contraffazione dell’assegno, ne assume che la relativa negoziazione non abbia comunque sortito pregiudizio in capo all’emittente, così negando la responsabilità invocata, per mancata prova di ripetizione della provvista all’iniziale e formale beneficiario; 4. il ricorso, al di là dell’enfasi redazionale, censura simile ratio decidendi insistendo nel richiamo ad un accantonamento di provvista necessitato – per l’assicurazione - dal lamentato cattivo pagamento ad un terzo e dunque nella sostanza dolendosi primariamente del mancato accertamento di tale specifico inadempimento in cui sarebbe occorsa [OSCURATO:PERSONA], quale circostanza alla base del pregiudizio stesso; è vero, infatti, che dal tenore della sentenza emerge che il legittimo beneficiario non aveva percepito alcunché dalla compagnia, ma la sua audizione quale teste ha fornito un’indicazione positiva implicita che egli nemmeno aveva potuto provvedere all’incasso del titolo pur emesso a suo favore; 5. quanto premesso consente di cogliere l’errore del tribunale che, nel sottrarsi all’accertamento della condotta di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dei principi sviluppati sotto l’egida dell’art.43 l.ass., ha eluso la questione principale non considerando che il danno patito dal ricorrente comunque non poteva dirsi di per sé escluso ove già il rapporto di debito – sottostante all’emissione del titolo – non risultasse estinto; in questo limitato ambito è di ausilio il passo di Cass.20911/2018 per cui «il pagamento irregolare effettuato da [OSCURATO:PERSONA], non ha estinto il rapporto cambiario tra il reale beneficiario e [OSCURATO:PERSONA] (quale banca Pagina 3 di 4 - RGN 6615/2019 estensore cons. m.ferro F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 6615/2019 Numero sezionale 871/2022 Numero di raccolta generale 15955/2022 girataria per l'incasso) e neppure ha estinto il rapporto causaleData pubblicazione 18/05/2022 -sottostante alla emissione del titolo- tra [OSCURATO:SOCIETA]. ed il reale beneficiario, determinando tuttavia -quale causa ad effetto- un ammanco nella provvista creata da [OSCURATO:SOCIETA]. sul conto provvisorio acceso presso Banca SAI di Torino, che viene ad integrare un danno patrimoniale risarcibile» (n.m.); va peraltro tenuto conto che nel precedente citato, così come in Cass.6377/2000, «il danno per l'emittente l'assegno si determina proprio perché, dall'inadempimento delle specifiche regole poste dall'art. 43 legge assegni (r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736), la banca girataria per l'incasso è tenuta al ripristino della provvista, e ciò indipendentemente dalla prova di un concreto pregiudizio patrimoniale per il traente» (in motivazione); si tratta di principi che pongono in stretta correlazione l’irregolarità del pagamento al danno, per cui la mancata istruttoria e decisione sulla prima circostanza non può condurre a negare il secondo in via di automatismo; la conseguente cassazione con rinvio al giudice di merito impone così di provvedere all’accertamento della eventuale condotta inadempitiva di [OSCURATO:PERSONA] e degli estremi con cui la dedotta alterazione del titolo ne ha accompagnato la negoziazione, attività prima non espletata; il ricorso va pertanto accolto quanto al primo motivo ed ai sensi di cui in motivazione, assorbiti gli altri profili ed il secondo motivo. P.Q.M. la Corte accoglie il ricorso quanto al primo motivo, ai sensi di cui in motivazione, assorbiti gli altri, cassa e rinvia al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 marzo 2022 il Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA] 4 di 4 - RGN 6615/2019 estensore cons. m.ferro F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1