Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 18388/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE d'APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi; ricorsi trattati con contraddittorio scritto ex art.23 co.8 d.l. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Lecce ha riformato parzialmente la sentenza 2 luglio 2019 pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari di Lecce escludendo la recidiva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], riducendo la pena nei suoi confronti per il reato di rapina aggravata e confermando nel resto.

È stata quindi confermata la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per due distinte imputazioni relative allo spaccio di stupefacente (ciascuna per più episodi) e di [OSCURATO:PERSONA] per ricettazione.

2. I tre imputati hanno presentato ricorso per i seguenti motivi. [OSCURATO:PERSONA] formula tre motivi, tutti incentrati sulla violazione dell'ari. 606, lettere b) ed e) c.p.p., contestando (1) la responsabilità per le cessioni descritte nel primo capo di imputazione, in quanto manca la prova delle materiali consegne dello stupefacente, (2) la responsabilità per uno degli episodi rubricati nel capo di imputazione 5, per manifesta illogicità della ricostruzione fattuale accolta nonché (3) la mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, visto che la recidiva riconosciuta non è quella contestata ma la forma semplice. [OSCURATO:PERSONA] formula cinque motivi, prevalentemente fondati su vizi motivazionali in relazione (1) alla violazione del criterio di valutazione della prova -art.192 c.p.p.-, (2) alla mancanza di motivazione in relazione alle censure mosse con le memorie difensive depositate in materia di riconoscimento dell'imputato, (3) travisamento dell'intercettazione ambientale n.4162 del 29 aprile 2015, (4) errata applicazione dello standard BARD, (5) manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della continuazione tra i fatti giudicati nel presente giudizio e quelli oggetto di precedente sentenza di condanna. [OSCURATO:PERSONA] formula un unico motivo incentrato sulla violazione di legge e carenza motivazionale in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di ricettazione.

3. Con memoria inviata per PEC il [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili per varie ragioni, di seguito illustrate.

2. Va detto in premessa che si è in presenza di c.d.

"doppia conforme" in punto affermazione della penale responsabilità di tutti gli imputati per ú fatti di reato come contestati, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218).

3. Del tutto generico è il motivo posto a base del ricorso formulato da Zueli, che consiste in una vaga doglianza, priva di contestualità e di addentellato con la sentenza impugnata.

Si tratta di un atto di impugnazione del tutto inidoneo a porre la Corte in grado di comprendere quale siano le ragioni della critica alla sentenza (ex multis, Sez.

U, ri. 29541 del 16/07/2020 [OSCURATO:PERSONA]. 280027).

Pertanto, ne va dichiarata l'inammissibilità ex art. 581 comma 1 bis e 591 comma 1 lett. c) c.p.p..

4. Quanto ai ricorsi di Murra e Perrone, essi richiedono una premessa comune.

Con l'eccezione dei motivi attinenti alla prescrizione (terzo motivo del ricorso Murra) ed alla applicazione della continuazione (quinto motivo del ricorso Perrone), i due ricorsi, pur evocando vizi della motivazione, talora in unione all'erronea applicazione di norme giuridiche, di fatto sollecitano la rilettura delle prove acquisite, in contrasto con il diritto vivente.

Infatti, secondo l'incontestato insegnamento di questa Corte, fuoriesce dal perimetro del sindacato di legittimità, ed è quindi preclusa alla Cassazione, la sovrapposizione della propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, attraverso una diversa interpretazione, foss'anche logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o, ancora, un diverso giudizio di rilevanza o di attendibilità delle fonti di prova, essendo invece compito del giudice di legittimità stabilire se i giudici di merito abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se ne abbiano fornito una corretta interpretazione, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez.

L), n. 930 del 13/12/1995, Clarke, Rv. 203428).

Ne consegue che è censurabile in questo ambito, se non entro i detti limiti, la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (cfr. Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, Rv. 271623).

E comunque, l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è soltanto quella manifesta, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu muti, senza possibilità, per la Corte di cassazione, di verificare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).

Così definiti i parametri del vaglio che può essere richiesto in questa sede, risulta evidente che sono manifestamente infondati innanzitutto i primi due motivi del ricorso Murra, ove si contesta la ricostruzione degli scambi di messaggi (unitamente, in un caso, alla attività di accertamento condotta in continenti dalle forze di polizia) e delle conclusioni cui la Corte d'appello perviene (pg. 5 e 6 della motivazione) denunciando l'assenza di motivazione pur a fronte di una ricostruzione che non viene nemmeno indicata come manifestamente illogica ma che viene semplicemente ritenuta insufficiente.

Ma così facendo, si ripete, si pretende un terzo grado di giudizio sul merito, che non è la funzione assegnata dalla legge alla Corte di Cassazione.

Altrettanto dicasi dei motivi di ricorso Perrone, attinenti alla affermazione di responsabilità, che meritano una trattazione unitaria, per ragioni di economia e logica espositiva.

Con i primi quattro motivi di ricorso si denuncia l'insufficienza e, in parte, la manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui ha avallato il riconoscimento del Perrone effettuato dal Cezzi, ha ignorato il contenuto di una memoria difensiva, ha travisato il contenuto di una telefonata ed, infine, ha violato lo standard dell'oltre il ragionevole dubbio.

A dispetto della pluralità dei motivi, tuttavia, la doglianza dell'imputato è tutta incentrata sul riconoscimento dell'imputato da parte della persona offesa.

Accertamento condotto nella sentenza di secondo grado in maniera del tutto esaustiva ed immune da illogicità, ponendo alla base del ragionamento accertativo la pregressa conoscenza dell'aggressore da parte della persona offesa, gli specifici dettagli forniti da quest'ultimo (le ciglia ad 'ali di gabbiano', le labbra carnose, l'andatura e la corporatura dell'aggressore), il riconoscimento della voce del Perrone da parte del Cezzi e financo il riconoscimento da parte del Collegio giudicante dei dettagli forniti nella fotografia dell'imputato presente in atti.

Dal procedimento gnoseologico seguito dalla Corte d'appello non è estranea nemmeno l'analisi della credibilità del testimone- persona offesa (costituitasi parte civile solo in epoca ben successiva al momento in cui fornì le sommarie informazioni testimoniali, che non sono pertanto sospettabili di 'interesse' ai danni dell'imputato).A fronte di tale quadro indiziario, l'imputato censura la mancata replica dei giudici di merito alle deduzioni difensive contenute in una memoria depositata nel corso del procedimento, ma tale censura è inidonea a viziare la sentenza impugnata.

L'omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità, ma può influire sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive (Sez. 5, n. 51117 del 21/09/2017, Rv. 271600; ed anche Sez. 5, n. 4031 del 23/11/2015, Rv. 267561).

Deve pertanto essere escluso che il semplice deposito di una memoria difensiva nel corso del procedimento, il cui contenuto non sia oggetto di specifica confutazione da parte del giudice, determini una nullità stante che, con evidenza, tale particolare sanzione, che, si ricorda, è sempre prevista a pena di tassatività, non è in alcun modo sancita dall'art. 121 cod. proc. pen. (che pure dà facoltà alle parti di depositare tali atti nel corso del giudizio) né da altre disposizioni del codice di rito. li motivo, peraltro, va respinto nel merito poiché nella ricostruzione giudiziale della vicenda, si legge in sentenza (pg.7) il richiamo alla motivazione della sentenza di primo grado dove il punto relativo al rapporto tra le due denunce (quella del 19 maggio 2015 e quella del 21 maggio 2015) è espressamente menzionato e risolto con l'osservazione che la seconda (nel corso della quale è stato fatto il riconoscimento fotografico del Perrone) fu più completa, chiara e coerente per il clima meno concitato rispetto a quella resa nell'immediatezza dei fatti.

Anche il quarto motivo è manifestamente infondato nella misura in cui pretende di desumere un travisamento del fatto dall'inserimento di un dettaglio identificativo del Perrone, che si asserisce inesistente, nel tessuto narrativo di una intercettazione.

Occorre tuttavia ricordare che, per giurisprudenza costante (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017 [OSCURATO:PERSONA]. 272558 - 01), in sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile.

Nel caso in esame, la decisività dell'elemento 'intruso' (l'origine di Trepuzzi) non è stata né dedotta né dimostrata.

D'altra parte, trattandosi di uno di plurimi elementi identificativi (gli altri essendo incontestatamente riferibili al Perrone: la disponibilità di una vettura Audi e dei tratti somatici tali da assimilarlo ad un membro di una etnia cinese) la decisività del travisamento appare a priori, difficilmente sostenibile. li quarto motivo, 'riassuntivo' delle doglianze già formulate, contiene generiche considerazioni sullo standard probatorio dell'oltre il ragionevole dubbio e dunque è viziato di aspecificità ex art. 581 e 591 c.p.p..

5. Residuano due motivi, anch'essi tuttavia manifestamente infondati.

I reati ascritti a Murra non sono prescritti poiché la recidiva riconosciui:a in primo grado (e poi confermata in appello) è "specifica e reiterata", come si legge nell'intestazione della sentenza di primo grado, e non semplice, come si sostiene nel ricorso per cassazione.

È ben vero che il giudice di primo grado ha errato in favor rei nel determinare l'aumento per la recidiva, ma lì questo non significa affatto che abbia riqualificato la recidiva (che infatti, nel dispositivo viene indicata come 'contestata') né comporta che l'errore debba essere portato ad ulteriori conseguenze, riconoscendo la forma più mite di recidiva anche ai fini del riconoscimento del termine per la prescrizione del reato.

Quanto all'ultimo motivo di Perrone, occorre ricordare che la valutazione della sussistenza del vincolo ideologico, nel processo di cognizione come in quello di esecuzione, rientra nel dominio esclusivo del giudice di merito, essendo riservata alla Cassazione solamente la corretta applicazione dei criteri logici e motivazionali che si riassumono nella triade dei parametri indicati dall'art.606 lett.e) c.p.p..

Ciò premesso in linea generale, appare del tutto immune da critica la motivazione della decisione sul punto poiché il giudice ha tratto dalla notevole distanza temporale tra i due episodi in considerazione, dalla diversa composizione del gruppo d'azione, dal recente insorgere della deliberazione delittuosa della seconda rapina, e dal diverso /ocus commissi delicti, elementi del tutto logici per escludere l'identità del disegno criminoso.

6. Per quanto fin qui detto, i ricorsi sono inammissibili.

All'inammissibilità degli stessi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

Consegue altresì, per [OSCURATO:PERSONA], la condanna alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] nel presente giudizio che vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in base alla istanza di parte e all'invio della nota spese.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, nonché il solo ricorrente [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE d'APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi; ricorsi trattati con contraddittorio scritto ex art.23 co.8 d.l. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Lecce ha riformato parzialmente la sentenza 2 luglio 2019 pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari di Lecce escludendo la recidiva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], riducendo la pena nei suoi confronti per il reato di rapina aggravata e confermando nel resto. È stata quindi confermata la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per due distinte imputazioni relative allo spaccio di stupefacente (ciascuna per più episodi) e di [OSCURATO:PERSONA] per ricettazione. 2. I tre imputati hanno presentato ricorso per i seguenti motivi. [OSCURATO:PERSONA] formula tre motivi, tutti incentrati sulla violazione dell'ari. 606, lettere b) ed e) c.p.p., contestando (1) la responsabilità per le cessioni descritte nel primo capo di imputazione, in quanto manca la prova delle materiali consegne dello stupefacente, (2) la responsabilità per uno degli episodi rubricati nel capo di imputazione 5, per manifesta illogicità della ricostruzione fattuale accolta nonché (3) la mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, visto che la recidiva riconosciuta non è quella contestata ma la forma semplice. [OSCURATO:PERSONA] formula cinque motivi, prevalentemente fondati su vizi motivazionali in relazione (1) alla violazione del criterio di valutazione della prova -art.192 c.p.p.-, (2) alla mancanza di motivazione in relazione alle censure mosse con le memorie difensive depositate in materia di riconoscimento dell'imputato, (3) travisamento dell'intercettazione ambientale n.4162 del 29 aprile 2015, (4) errata applicazione dello standard BARD, (5) manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della continuazione tra i fatti giudicati nel presente giudizio e quelli oggetto di precedente sentenza di condanna. [OSCURATO:PERSONA] formula un unico motivo incentrato sulla violazione di legge e carenza motivazionale in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di ricettazione. 3. Con memoria inviata per PEC il [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili per varie ragioni, di seguito illustrate. 2. Va detto in premessa che si è in presenza di c.d. "doppia conforme" in punto affermazione della penale responsabilità di tutti gli imputati per ú fatti di reato come contestati, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). 3. Del tutto generico è il motivo posto a base del ricorso formulato da Zueli, che consiste in una vaga doglianza, priva di contestualità e di addentellato con la sentenza impugnata. Si tratta di un atto di impugnazione del tutto inidoneo a porre la Corte in grado di comprendere quale siano le ragioni della critica alla sentenza (ex multis, Sez. U, ri. 29541 del 16/07/2020 [OSCURATO:PERSONA]. 280027). Pertanto, ne va dichiarata l'inammissibilità ex art. 581 comma 1 bis e 591 comma 1 lett. c) c.p.p.. 4. Quanto ai ricorsi di Murra e Perrone, essi richiedono una premessa comune. Con l'eccezione dei motivi attinenti alla prescrizione (terzo motivo del ricorso Murra) ed alla applicazione della continuazione (quinto motivo del ricorso Perrone), i due ricorsi, pur evocando vizi della motivazione, talora in unione all'erronea applicazione di norme giuridiche, di fatto sollecitano la rilettura delle prove acquisite, in contrasto con il diritto vivente. Infatti, secondo l'incontestato insegnamento di questa Corte, fuoriesce dal perimetro del sindacato di legittimità, ed è quindi preclusa alla Cassazione, la sovrapposizione della propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, attraverso una diversa interpretazione, foss'anche logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o, ancora, un diverso giudizio di rilevanza o di attendibilità delle fonti di prova, essendo invece compito del giudice di legittimità stabilire se i giudici di merito abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se ne abbiano fornito una corretta interpretazione, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. L), n. 930 del 13/12/1995, Clarke, Rv. 203428). Ne consegue che è censurabile in questo ambito, se non entro i detti limiti, la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (cfr. Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, Rv. 271623). E comunque, l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è soltanto quella manifesta, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu muti, senza possibilità, per la Corte di cassazione, di verificare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). Così definiti i parametri del vaglio che può essere richiesto in questa sede, risulta evidente che sono manifestamente infondati innanzitutto i primi due motivi del ricorso Murra, ove si contesta la ricostruzione degli scambi di messaggi (unitamente, in un caso, alla attività di accertamento condotta in continenti dalle forze di polizia) e delle conclusioni cui la Corte d'appello perviene (pg. 5 e 6 della motivazione) denunciando l'assenza di motivazione pur a fronte di una ricostruzione che non viene nemmeno indicata come manifestamente illogica ma che viene semplicemente ritenuta insufficiente. Ma così facendo, si ripete, si pretende un terzo grado di giudizio sul merito, che non è la funzione assegnata dalla legge alla Corte di Cassazione. Altrettanto dicasi dei motivi di ricorso Perrone, attinenti alla affermazione di responsabilità, che meritano una trattazione unitaria, per ragioni di economia e logica espositiva. Con i primi quattro motivi di ricorso si denuncia l'insufficienza e, in parte, la manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui ha avallato il riconoscimento del Perrone effettuato dal Cezzi, ha ignorato il contenuto di una memoria difensiva, ha travisato il contenuto di una telefonata ed, infine, ha violato lo standard dell'oltre il ragionevole dubbio. A dispetto della pluralità dei motivi, tuttavia, la doglianza dell'imputato è tutta incentrata sul riconoscimento dell'imputato da parte della persona offesa. Accertamento condotto nella sentenza di secondo grado in maniera del tutto esaustiva ed immune da illogicità, ponendo alla base del ragionamento accertativo la pregressa conoscenza dell'aggressore da parte della persona offesa, gli specifici dettagli forniti da quest'ultimo (le ciglia ad 'ali di gabbiano', le labbra carnose, l'andatura e la corporatura dell'aggressore), il riconoscimento della voce del Perrone da parte del Cezzi e financo il riconoscimento da parte del Collegio giudicante dei dettagli forniti nella fotografia dell'imputato presente in atti. Dal procedimento gnoseologico seguito dalla Corte d'appello non è estranea nemmeno l'analisi della credibilità del testimone- persona offesa (costituitasi parte civile solo in epoca ben successiva al momento in cui fornì le sommarie informazioni testimoniali, che non sono pertanto sospettabili di 'interesse' ai danni dell'imputato).A fronte di tale quadro indiziario, l'imputato censura la mancata replica dei giudici di merito alle deduzioni difensive contenute in una memoria depositata nel corso del procedimento, ma tale censura è inidonea a viziare la sentenza impugnata. L'omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità, ma può influire sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive (Sez. 5, n. 51117 del 21/09/2017, Rv. 271600; ed anche Sez. 5, n. 4031 del 23/11/2015, Rv. 267561). Deve pertanto essere escluso che il semplice deposito di una memoria difensiva nel corso del procedimento, il cui contenuto non sia oggetto di specifica confutazione da parte del giudice, determini una nullità stante che, con evidenza, tale particolare sanzione, che, si ricorda, è sempre prevista a pena di tassatività, non è in alcun modo sancita dall'art. 121 cod. proc. pen. (che pure dà facoltà alle parti di depositare tali atti nel corso del giudizio) né da altre disposizioni del codice di rito. li motivo, peraltro, va respinto nel merito poiché nella ricostruzione giudiziale della vicenda, si legge in sentenza (pg.7) il richiamo alla motivazione della sentenza di primo grado dove il punto relativo al rapporto tra le due denunce (quella del 19 maggio 2015 e quella del 21 maggio 2015) è espressamente menzionato e risolto con l'osservazione che la seconda (nel corso della quale è stato fatto il riconoscimento fotografico del Perrone) fu più completa, chiara e coerente per il clima meno concitato rispetto a quella resa nell'immediatezza dei fatti. Anche il quarto motivo è manifestamente infondato nella misura in cui pretende di desumere un travisamento del fatto dall'inserimento di un dettaglio identificativo del Perrone, che si asserisce inesistente, nel tessuto narrativo di una intercettazione. Occorre tuttavia ricordare che, per giurisprudenza costante (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017 [OSCURATO:PERSONA]. 272558 - 01), in sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile. Nel caso in esame, la decisività dell'elemento 'intruso' (l'origine di Trepuzzi) non è stata né dedotta né dimostrata. D'altra parte, trattandosi di uno di plurimi elementi identificativi (gli altri essendo incontestatamente riferibili al Perrone: la disponibilità di una vettura Audi e dei tratti somatici tali da assimilarlo ad un membro di una etnia cinese) la decisività del travisamento appare a priori, difficilmente sostenibile. li quarto motivo, 'riassuntivo' delle doglianze già formulate, contiene generiche considerazioni sullo standard probatorio dell'oltre il ragionevole dubbio e dunque è viziato di aspecificità ex art. 581 e 591 c.p.p.. 5. Residuano due motivi, anch'essi tuttavia manifestamente infondati. I reati ascritti a Murra non sono prescritti poiché la recidiva riconosciui:a in primo grado (e poi confermata in appello) è "specifica e reiterata", come si legge nell'intestazione della sentenza di primo grado, e non semplice, come si sostiene nel ricorso per cassazione. È ben vero che il giudice di primo grado ha errato in favor rei nel determinare l'aumento per la recidiva, ma lì questo non significa affatto che abbia riqualificato la recidiva (che infatti, nel dispositivo viene indicata come 'contestata') né comporta che l'errore debba essere portato ad ulteriori conseguenze, riconoscendo la forma più mite di recidiva anche ai fini del riconoscimento del termine per la prescrizione del reato. Quanto all'ultimo motivo di Perrone, occorre ricordare che la valutazione della sussistenza del vincolo ideologico, nel processo di cognizione come in quello di esecuzione, rientra nel dominio esclusivo del giudice di merito, essendo riservata alla Cassazione solamente la corretta applicazione dei criteri logici e motivazionali che si riassumono nella triade dei parametri indicati dall'art.606 lett.e) c.p.p.. Ciò premesso in linea generale, appare del tutto immune da critica la motivazione della decisione sul punto poiché il giudice ha tratto dalla notevole distanza temporale tra i due episodi in considerazione, dalla diversa composizione del gruppo d'azione, dal recente insorgere della deliberazione delittuosa della seconda rapina, e dal diverso /ocus commissi delicti, elementi del tutto logici per escludere l'identità del disegno criminoso. 6. Per quanto fin qui detto, i ricorsi sono inammissibili. All'inammissibilità degli stessi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. Consegue altresì, per [OSCURATO:PERSONA], la condanna alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] nel presente giudizio che vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in base alla istanza di parte e all'invio della nota spese. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, nonché il solo ricorrente [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 18388/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris