Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2019
ECLI:EU:T:2019:630
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62017TJ0786_INF
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 19 settembre 2019 – BTC / Commissione
(causa T‑786/17)
«Clausola compromissoria – Convenzione di sovvenzione conclusa nell’ambito del programma quadro eTEN relativo alle reti transeuropee nel settore delle telecomunicazioni – Progetto “SafeChemo” – Relazione d’indagine dell’OLAF che constata l’inammissibilità di talune spese sostenute – Rimborso parziale delle somme versate – Domanda riconvenzionale»
1.
Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Ricorso che riguarda in realtà una controversia di natura contrattuale – Annullamento di una lettera e di una nota di addebito emesse dalla Commissione – Incompetenza del giudice dell’Unione – Irricevibilità
(Artt. 263 e 272 TFUE)
(v. punti 28‑35)
2.
Bilancio dell’Unione europea – Contributo finanziario dell’Unione – Obbligo del beneficiario di rispettare le condizioni di concessione del contributo – Finanziamento riguardante soltanto le spese effettivamente sostenute – Dimostrazione della veridicità delle spese dichiarate – Produzione di documenti contabili conformi alle condizioni tecniche stabilite per la concessione della sovvenzione e verificabili in sede di audit – Insussistenza – Spese inammissibili
(Art. 317 TFUE)
(v. punti 77‑80, 84, 85, 107)
3.
Bilancio dell’Unione europea – Contributo finanziario dell’Unione – Obbligo del beneficiario di rispettare le condizioni di concessione del contributo – Finanziamento riguardante soltanto le spese effettivamente sostenute – Procedura avviata dalla Commissione per il recupero degli anticipi effettuati nel contesto del contributo – Domanda di recupero derivante dalla stipulazione delle convenzioni – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza
(Art. 317 TFUE)
(v. punti 95‑100)
[OSCURATO:PERSONA] un verso, una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento, in primo luogo, della decisione Ares(2017) 4709558 della Commissione, del 27 settembre 2017, che chiede la restituzione di una somma versata alla ricorrente ai sensi della convenzione C046311 per finanziare il progetto denominato «ePrescription and Automation for a [OSCURATO:PERSONA] of Cytostatistics», concluso nell’ambito del programma eTEN relativo alle reti transeuropee nel settore delle telecomunicazioni, in secondo luogo, della lettera Ares(2017) 4790311 della Commissione, del 2 ottobre 2017, che trasmette la nota di addebito n. 3241712708 e, in terzo luogo, della nota di addebito n. 3241712708 e, per altro verso, una domanda fondata sull’articolo 272 TFUE e diretta a far dichiarare infondata la domanda di rimborso della Commissione, nonché una domanda riconvenzionale diretta a ottenere la condanna della ricorrente al rimborso di un importo indebitamente versato in esecuzione di tale convenzione.
Dispositivo
1)
Il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA] è respinto.
2)
La BTC è condannata a versare alla Commissione europea la somma capitale di EUR 380989,49, maggiorata degli interessi di mora al tasso del 3,50% a decorrere dal 17 novembre 2017 e fino al completo pagamento di tale somma.
3)
La BTC sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione.