CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 gennaio 2023
Cassazione n. 18773/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2022 del TRIBUNALE di TERAMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lett-e7LseiRtite-le-ecrrreittsioni del-PG-121E—TRO-GAgTA Cox& r1 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza resa in data 16 maggio 2022 il Tribunale di Teramo ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 4 legge n.110 del 1975, con condanna alla pena di euro 1.500,00 di ammenda. 2. Avverso detta sentenza ha proposto appello l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA]. L'appello è stato qualificato come ricorso per cassazione ai sensi dell'art.568 co.5 cod.proc.pen. . 3. Il ricorso in esame va dichiarato inammissibile perchè proposto da difensore non iscritto eeMrembi),. all'albo speciale della Corte di cassazione (ai sensi dell'art. 613 comma 1 cod.proc.pen.). La decisione affermativa di penale responsabilità correttamente è stata ritenuta non impugnabile con appello, con qualificazione dell'impugnazione in ricorso per cassazione, ma l'atto, come qualificato, è inammissibile. La inammissibilità va rilevata e dichiarata de plano, a norma dell'art. 610 comma 5bis cod.proc.pen. . Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e , in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 gennaio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]